Il bilancio

Tutti i limiti della Pec (e i vantaggi)

Strumento indispensabile, ma con tanti limiti. Lo standard della Pec non è riconosciuto a livello internazionale. Nel Registro Imprese molti indirizzi Pec sono non funzionanti. Non è ancora stato istituito il Registro degli indirizzi Pec del cittadino. Il limite dei 30 MB rende poco agevole l’invio delle pratiche

Pubblicato il 22 Lug 2014

Valentina Carollo

avvocato e presidente Centro Studi Processo Telematico

111128131536

La PEC, acronimo di Posta Elettronica Certificata, è regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 68 dell’11 febbraio 2005 (emanato a norma dell’art. 27 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3); le imprese e i professionisti sono obbligati a munirsene come previsto dall’articolo 16 del Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008.

L’invio di un messaggio tra due indirizzi PEC è valido agli effetti di legge al pari di una raccomandata con avviso di ricevimento. Nella pratica, a seguito del buon fine della trasmissione, il mittente riceve due ricevute che dimostrano, rispettivamente, la spedizione e la consegna del messaggio di posta elettronica complete di data e ora opponibili ai terzi.

Le ricevute generate dal sistema sono firmate digitalmente dal gestore di PEC a mezzo di un certificato accreditato. Importante è sottolineare come la ricevuta di consegna del messaggio PEC è indipendente dalla lettura dello stesso da parte del destinatario (si vedano a tal proposito le recenti pronunce del Tribunale di Mantova, sez. Lavoro, n. 98 del 3/6/2014 e della Corte d’Appello di Bologna del 30 maggio 2014 e anche Cassazione Civile n. 15070/2014 che rispondono negativamente alla questione se la mancata “apertura” del messaggio PEC – dovuta a incapacità informatica nell’aprire gli allegati o a seguito di password smarrita o sconosciuta – possa incidere sul momento perfezionativo della notifica).

Il costante monitoraggio della casella di Posta Elettronica Certificata è diventato quindi un onere a cui non ci si può sottrarre.

La PEC oggi è uno strumento indispensabile per l’avvocato, il quale la utilizza: per l’invio di comunicazioni a valore legale (art. 4 del D.P.R. n. 68/2005); per ricevere le comunicazioni e notificazioni telematiche da parte degli Uffici Giudiziari (art. 4 del Decreto Legge n. 193 del 29 dicembre 2009) anche in tutti quei casi in cui sarebbe prevista la notifica in cancelleria (art. 16 sexies del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 introdotto con il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014); per comunicare con gli organi delle procedure concorsuali e fallimentari; per depositare telematicamente gli atti presso il Tribunale e anche, se lo ritiene utile, per notificare autonomamente (senza passare dall’Ufficiale Giudiziario) gli atti in materia civile e stragiudiziale a norma della Legge n. 53 del 21 gennaio 1994, così come modificata negli ultimi anni per adeguarsi allo strumento telematico (per la notifica in proprio a mezzo PEC degli atti in materia amministrativa mancherebbero ancora le specifiche tecniche).

Dal 15 dicembre 2013 sono stati istituiti persino i Pubblici Elenchi validi per le notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale (definizione introdotta dall’art. 16 ter del D.L. n. 179/2012 ), tra cui il Registro delle Pubbliche Amministrazioni, il Registro Imprese, il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) e L’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettonica Certificata (INI-PEC – consultabile dal sito www.inipec.gov.it). Non ancora istituito risulta invece il Registro delle PEC dei cittadini.

Il Decreto Legge n. 90/2014, inoltre, nell’ottica di incentivare l’utilizzo di questo strumento e delle notifiche eseguite direttamente dagli avvocati, ha modificato in parte la Legge n. 53/1994, eliminando l’obbligo per l’avvocato che intende effettuare una notifica a mezzo PEC di richiedere in via preventiva l’autorizzazione dell’Ordine di appartenenza e con esenzione dal pagamento dei diritti di notifica.

Lo stesso Decreto ha, inoltre, introdotto il comma 9 bis nell’art. 16 bis del D.L. n. 179/2012. Questo comma equipara all’originale la copia informatica degli atti (anche se presenti sotto forma di copie informatiche per immagine) e dei provvedimenti presenti nei fascicoli informatici relativi ai procedimenti contenziosi civili e di volontaria giurisdizione, delle esecuzioni e delle procedure concorsuali (i procedimenti previsti dall’art. 16 bis D.L. n. 179/2012 per il deposito dei quali, in parte, è stato previsto l’obbligo di trasmissione telematica all’Ufficio Giudiziario dal 30 giugno 2014). Prevede altresì la possibilità per il difensore (e per il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale) di estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche di questi atti e provvedimenti, nonché di attestare la conformità delle copie analogiche e informatiche a norma dello stesso comma, con esenzione dal pagamento di qualsiasi diritto di copia anche autentica.

A norma del Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD – di cui al Decreto Legislativo n. 82/2005 (art. 1, co. 1), “duplicato” è il documento informatico ottenuto mediante la medesima sequenza di valori binari del documento originario mentre la “copia informatica” è un documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto e con diversa sequenza di valori binari.

In pratica, quando l’avvocato consulta il proprio fascicolo telematico e visualizza un atto caricato dall’Ufficio Giudiziario come, ad esempio, una sentenza, solitamente questa è in formato PDF e non appare la firma digitale del Giudice. Poiché questo documento informatico è diverso dall’originale firmato digitalmente si parla di “copia informatica” (stesso contenuto ma diversa sequenza di valori perché manca la firma digitale).

La novella normativa afferma, quindi, che questa copia informatica equivale all’originale anche se è priva della firma digitale del cancelliere.

Di questa copia informatica gli avvocati hanno la possibilità di fare duplicati (quindi salvarlo tale e quale e utilizzarlo, ad esempio, come allegato alla notifica a mezzo PEC) e in questo caso l’art. 9 bis richiama espressamente l’art. 23 bis, co. 1, del CAD: il duplicato informatico avrà il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui è tratto. L’articolo, tuttavia, prevede che il duplicato informatico dev’essere prodotto in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD che ancora non sono state emanate e ci si augura che la legge di conversione chiarisca questo aspetto.

Copie informatiche e analogiche andranno attestate come conformi alla copia informatica estratta dal fascicolo informatico a norma dell’art. 16 bis, co. 9 bis, del D.L. 179/2012 come modificato dal D.L. 90/2014.

I facsimile delle attestazioni di conformità per le notifiche a mezzo posta elettronica certificata da parte degli avvocati sono reperibili sul sito della Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense del Consiglio Nazionale Forense all’indirizzo: www.pergliavvocati.it.

Gli avvocati, già coinvolti nelle novità del Processo Civile Telematico, sono dotati quindi di ulteriori opportunità connesse anche all’utilizzo della Posta Elettronica Certificata.

Purtroppo, sono da ricordare anche i limiti di questo strumento.

In primo luogo si sottolinea che la Posta Elettronica Certificata è un’invenzione italiana e lo standard della PEC non è riconosciuto a livello internazionale. L’utilizzo di questo strumento, quindi, è circoscritto al territorio italiano o comunque il valore legale della trasmissione è assicurato solo se il destinatario sia munito di indirizzo di Posta Elettronica Certificata, come definito dalla normativa italiana.

E’ bene sottolineare, inoltre, che nel Registro Imprese molti indirizzi PEC sono non funzionanti, risultano errati o comunque inutilizzati dall’impresa proprietaria che, lasciando la propria casella in condizione di non poter ricevere i messaggi PEC, di fatto impedisce il buon fine della comunicazione (se non viene generata la ricevuta di consegna per “indirizzo inesistente/sbagliato” o per “casella piena” la comunicazione o notificazione non è andata a buon fine al pari della raccomandata tornata al mittente per irreperibilità). Ad oggi non è nemmeno previsto un sistema alternativo di notifica telematica nel caso in cui la trasmissione del messaggio alla casella di posta elettronica certificata presente sul registro imprese non vada a buon fine.

Occorre altresì prevedere un’agevole strumento di controllo dello storico degli indirizzi di posta elettronica certificata presenti nei Pubblici Elenchi che possono nel tempo subire modifiche.

A livello tecnico, la compiuta dimostrazione della spedizione e della consegna di un messaggio di Posta Elettronica Certificata non potrebbe prescindere dall’analisi dei Log dei messaggi che sono conservati dal gestore per “soli” 30 mesi.

Non è ancora stato istituito il Registro degli indirizzi PEC del cittadino, connesso evidentemente al noto progetto dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente che dovrebbe dare qualche frutto in più del progetto fallimentare della Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino – CEC-PAC (si veda www.postacertificata.gov.it: quale cittadino avrebbe infatti dovuto munirsi e comunicare un indirizzo PEC al quale ricevere esclusivamente comunicazioni da parte della Pubblica Amministrazione come multe, cartelle esattoriali, etc., senza la possibilità di utilizzarlo, ad esempio, per disdire il proprio contratto di locazione nei confronti del proprietario di casa?).

Infine, i limiti dimensionali connessi alla Posta Elettronica Certificata, in particolare per i depositi degli atti da parte degli avvocati presso gli Uffici Giudiziari (massimo 30 MB), impongono di valutare altre scelte tecniche per la trasmissione e la conservazione dei documenti che rendano il procedimento maggiormente agevole da parte di tutti gli attori coinvolti.

Articolo in parte estratto dal cap. 4 del Volume L’Avvocato Telematico, di Valentina Carollo, ed. Osiride, luglio 2014, ISBN 978-88-7498-218-9, http://www.osiride.it/libroavvocatotelematico.html

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 3