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Social Contest: gli aspetti legali che le aziende non possono trascurare

Tutto quello che c’è da sapere per adeguare alla normativa in vigore le iniziative aziendali che prevedano l’attribuzione di un premio in base alla sorte o all’abilità del partecipante (che si chiamino “concorso”, “contest”, giveaway” o challenge” è la stessa cosa)

Pubblicato il 27 Mag 2020

Monia Donateo

Polimeni.Legal

social society digital

Quando decidono di intraprendere strategie come i Contest sui Social o, in genere, manifestazioni a premio, le aziende dovrebbero costantemente mantenere alto il focus sui trend di business, entrarci dentro per apprezzarne gli obiettivi e, poi, eventualmente, avvalersi di professionisti, come studi legali specializzati o agenzie preposte. Questo perché tali strategie hanno il preciso fine di rafforzare la brand awarness, la loyality e la lead generation dell’impresa. In altri termini, un ragguardevole ritorno economico. È possibile anche che uno o più Paesi esteri svolgano contest in Italia.

Analizziamo la normativa per come di recente chiarita dal MISE con le F.A.Q. del 13 febbraio 2020.

Social contest: quali regole

Se è vero che le manifestazioni a premio sono disciplinate da quasi due decenni, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, è altrettanto vero che la realtà virtuale dei social network ha indotto il legislatore ad adeguare le proprie regole alle nuove esigenze di globalizzazione, ad esclusione delle operazioni di eliminazione dei partecipanti, individuazione dei vincitori, e relativa assegnazione premi che deve avvenire necessariamente su server allocato in Italia. Infatti, ai sensi dell’art. 1 c. 6 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001 “Le attività relative allo svolgimento delle manifestazioni a premio sono effettuate nel territorio dello Stato […]”.

Come ovviare al principio di territorialità del server

I server dei Social network principali si trovano all’estero e ciò può, di fatto, scoraggiare l’utilizzo di un canale più appropriato a coinvolgere la community del Brand.

Per bypassare tale limite è permesso alle imprese, che vogliono creare un Social Contest, di:

  • Utilizzare o creare un software da inserire nel Social (ad esempio nella cosiddetta tab di Facebook) che permetta il salvataggio dei dati dei partecipanti su server ubicato in Italia;
  • In alternativa, realizzare di un software mirroring o avente funzione analoga che, in tempo reale, copi su server ubicato in Italia tutti i dati e contenuti già immessi sul Social dagli utenti ai fini della partecipazione al Contest;
  • In entrambi i casi è possibile utilizzare la funzione like, dunque sia nella pagina Social con relativo mirroring o analoghi, che tramite App.

In ogni caso, deve essere ubicato in territorio nazionale il software che permette di gestire tutte le fasi di selezione e premiazione dei vincitori. Dunque, per esempio, i sistemi di preferenza, sistemi randomici di individuazione tra cui i sistemi di istant win, sistemi di interazione tra utenti, sistemi che sfruttano abilità di gioco e sistemi di rush&win.

La perizia

Contrariamente al classico concorso a premio, l’azienda promotrice del Social Contest, al fine di tutelarsi da eventuali responsabilità per malfunzionamenti di sistema e danni derivanti dal procedimento, ha l’onere di comunicare al Ministero una perizia che contenga i seguenti elementi:

  • generalità dell’esperto;
  • generalità del committente;
  • descrizione sommaria delle specificità del concorso (denominazione, durata, estensione territoriale, principi generali della meccanica di svolgimento);
  • il luogo in cui è residente il sistema utilizzato (software, etc.), con particolare riguardo alle esigenze di territorialità richieste dall’art. 1, comma 6, del d.P.R. n. 430/2001;
  • le eventuali “ordinarie spese di partecipazione” di cui all’art. 1, comma 5, del d.P.R. n. 430/2001;
  • dichiarazione di essere o meno lo sviluppatore/produttore del sistema;
  • descrizione generale del sistema;
  • descrizione particolareggiata dei suoi elementi;
  • metodi di intervento adottati nell’effettuazione delle prove;
  • analisi dei problemi riscontrati;
  • ipotesi su eventuali genesi delle situazioni critiche; eventuali conseguenze accadute o prevedibili;
  • eventuali soluzioni proposte;
  • giudizio finale sul sistema nel suo complesso con particolare riguardo alle dichiarazioni di sicurezza e nonmanomettibilità richieste dal d.P.R. n. 430/2001 e dalla circolare n. 1/AMTC del 2002, al fine di garantire il rispetto dei principi indicati dall’art. 8, comma 1, lett. a) del citato decreto.

La responsabilità solidale del Social network

Il Mise impone che, qualora il concorso avvenga tramite la sola piattaforma Social (con server all’estero) o, comunque, il concorso favorisca – in una fase della meccanica[1] – la partecipazione tramite il Social network rispetto ad altri canali coinvolti, la responsabilità per l’obbligazione assunta nei confronti dei concorrenti nonché per il pagamento delle sanzioni si intende solidale (occorre la c.d. associazione alla manifestazione); ancorché nel suo regolamento il Social preveda un’espressa dichiarazione di esonero.

Tuttavia, tale principio è destinato a rimanere lettera morta, atteso che difficilmente si riuscirà ad ottenere un accordo simile da colossi come Facebook, né tantomeno, il suo corrispettivo, rendendo gravosa, oltre che onerosa, qualsivoglia azione stragiudiziale e/o giudiziale.

La ratio della responsabilità solidale si rinviene nel giovamento concreto e diretto che un concorso a premio porta al canale in termini di traffico (che sfrutta per la pubblicità contestuale) e di nuova utenza.

Ad ogni modo, se ci sono più canali di partecipazione equamente coinvolti, di cui uno non social, non è necessaria l’associazione del social network.

Parimenti superflua è se, in presenza di uno o più social coinvolti, la partecipazione al contest sia subordinata alla previa iscrizione dell’utente alla piattaforma. In detto caso, incombe sul soggetto promotore la verifica che l’iscrizione prima della data di inizio del concorso risponda al vero. Sicché si suggerisce di scrivere nel regolamento che il promotore/delegato si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi momento della manifestazione a premio, la prova dell’iscrizione al social network prima della data di inizio del concorso a premio e che, qualora essa non sia fornita, il partecipante e/o vincitore verrà escluso.

Laddove si riscontri la violazione della obbligatoria iscrizione prima dell’avvio del concorso, ne risponderà comunque l’impresa promotrice incorrendo nella sanzione per c.d. manifestazione vietata (sanzione che va da una a tre volte l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul montepremi e comunque non inferiore a € 2.582.28).

Limiti imposti dai Social network

Non secondarie sono poi le linee guida dei vari social network che, se non rispettate, possono comportare finanche la disabilitazione delle pagine ed inficiare l’intero Contest.

Secondo quanto previsto dalla normativa Facebook non è possibile:

  • usare i diari personali e le connessioni con gli amici per gestire i contest
  • usare la dicitura “condividi sul diario di un amico per avere una chance in più di vincere
  • usare la dicitura “tagga i tuoi amici in questo post per partecipare

In contrasto con la normativa nazionale sopra richiamata, occorre peraltro predisporre:

  • una dichiarazione in cui ciascuno degli utenti che partecipano alla promozione solleva Facebook da qualsiasi responsabilità
  • una dichiarazione del fatto che la promozione non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o amministrata da Facebook né associata a Facebook.

Per quanto riguarda le regole di Instagram, è vietato:

– taggare in modo inaccurato i contenuti;

– incoraggiare gli utenti a taggare in modo inaccurato i contenuti (ad esempio, è vietato invitare le persone a taggarsi in una foto in cui non sono presenti).

Conclusioni

Dunque, questi sono i passaggi essenziali per adeguare la propria iniziativa online, qualunque denominazione essa abbia: “concorso”, “contest”, giveaway” o challenge” e che prevede l’attribuzione di un premio in base alla sorte o all’abilità del partecipante. Come visto questa modalità social corre sotto la classica normativa della manifestazione a premio, nel rispetto del DPR 430/2001 e delle nuove FAQ 2020. Il tutto da bilanciare con il protocollo social, quantomeno per evitare la sospensione della meccanica del contest.

___________________________________________________________

  1. www.mise.gov.it/images/stories/documenti/FAQ-ultimo-13-FEBBRAIO-2020.pdf, Faq n. 7, p. 3: “Per Facebook, nel caso in cui la meccanica consentisse la partecipazione/registrazione solo attraverso Fb connect (quindi senza opzione aggiuntiva mail e password), sarà necessario che il partecipante sia iscritto a Facebook prima della data di inizio del concorso e che i dati personali estratti dall’archivio di Fb siano in automatico registrati su server allocato in Italia”.

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