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DAO (Decentralized Autonomous Organization): cos’è, finalità e prospettive giuridiche

Di cosa parliamo quando parliamo di DAO e perché non è possibile collocare tale figura all’interno di una determinata categoria o nozione giuridica? Facciamo il punto

Pubblicato il 01 Mar 2022

Benedetto Colosimo

Avvocato, partner studio legale Ughi e Nunziante, Ph.D.

Alessandro Corbò

Avvocato, associate studio legale Ughi e Nunziante

Financial technology concept. Technological abstract background.

La DAO – Decentralized Autonomous Organization – è, al momento, uno dei fenomeni più interessanti in ambito digital e fintech. La versatilità , le molteplici finalità per cui può essere impiegata e la transnazionalità ne fanno una realtà destinata a richiamare l’attenzione degli operatori, dei giuristi e – inevitabilmente – delle autorità nazionali di regolazione.

L’obiettivo di questo contributo è duplice: spiegare cos’è una DAO e introdurre alcune riflessioni in chiave giuridica; queste ultime, senza presunzione di esaustività, potranno comunque servire per comprendere la complessità di questa nuova realtà.

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Anticipiamo le conclusioni: il tentativo di collocare tale figura all’interno di una determinata categoria o nozione giuridica è destinato a naufragare. Nella migliore ipotesi, essa potrebbe esser ricondotta per analogia ad alcune categorie o istituti classici, nessuno dei quali basterebbe però a disciplinarla interamente.

DAO: una proiezione di un futuro prossimo

L’impossibilità di un inquadramento sistematico non stupisce gli esperti di fintech e, in generale, coloro che si confrontano quotidianamente con la difficoltà di analizzare le moderne realtà in ambito digital, IT e AI.

Se è vero – tanto per (de)contestualizzare una massima di Martin Heidegger – che “il presente viene sempre dopo l’avvenire”, le DAO sono una sorta di proiezione di un futuro prossimo, in cui tali moderne figure potrebbero costituire una delle architravi tecnologiche di un nuovo modo di concepire e attuare la cooperazione tra persone, in diverse parti del mondo, che interagiranno e metteranno insieme beni per svolgere in comune un’attività (indipendentemente dalla natura, commerciale, finanziaria, filantropica etc.).

La DAO offre la possibilità, dal punto di vista pratico, di creare una struttura operativa stabile, a base plurisoggettiva, tramite cui più persone – che non si conoscono tra loro – decidono di investire risorse economiche, normalmente costituite da criptovalute, che vengono impiegate per acquistare token emessi dalla DAO.

Per risalire alla genesi, occorre tornare al 2014 quando Vitalik Buterin, il padre di Ethereum, ipotizzò un possibile sviluppo ulteriore della blockchain, prefigurando aziende operanti sul mercato senza alcun manager “umano”, ovverosia con il management affidato a un software e all’AI ([1]). La DAO non potrebbe esistere senza blockchain, ma la blockchain sembra che stia trovando, in questo contesto, il punto apicale di sviluppo. Recentemente, alcuni autori hanno addirittura definito la DAO come “the most advanced state of the automation” ([2]).

Alla data di pubblicazione di questo articolo il valore dell’AUM (Asset Under Management) gestito dalle DAO ammonta a circa 13 miliardi di dollari; le disponibilità liquide, costitute da criptovalute, sono pari a 10 miliardi di dollari ([3]).

Cos’è una DAO

La DAO è per prima cosa un’organizzazione a base plurisoggettiva, costituita e operante tramite aggregazione di più persone ([4]).

Essa è autonoma, in quanto le regole di funzionamento sono basate su algoritmi e smart contract. Al verificarsi delle condizioni codificate all’interno dell’algoritmo e dello smart contract ([5]), la DAO agisce in autonomia ed esegue le azioni previste e codificate dallo smart contract.

Emerge da tale visuale il tratto caratteristico, cioè la potenziale assenza di un management human a cui delegare la decisione se porre in essere un determinato atto gestorio e, in un secondo momento, il compito di eseguirlo. Nelle organizzazioni di stampo tradizionale, siano esse società lucrative o associazioni senza scopo di lucro, il conseguimento dell’oggetto sociale e la realizzazione della singola attività gestoria sono normalmente demandate a strutture e a funzioni aziendali, sia di governance che operative, composte da esseri umani; nella DAO tali strutture mancano, in tutto o in parte.

La DAO è infine decentralizzata, in quanto costituita su rete blockchain. Non esiste una struttura verticale e verticistica, cioè basata su azionisti, manager, dirigenti e consiglieri di amministrazione. L’esercizio del potere decisorio all’interno dell’organizzazione è collettivo e regolato orizzontalmente secondo i criteri di funzionamento dello smart contract e della blockchain. Una delle caratteristiche salienti risiede nella capacità di coordinare un numero molto elevato di persone, evitando strutture gerarchiche e affidando la decisione in merito agli atti gestori direttamente ai partecipanti. Questa caratteristica è ciò che le differenzia maggiormente dalle organizzazioni tradizionali.

Alla decentralizzazione digitale e operativa corrisponde – su un altro piano – una radicale decentralizzazione geografica. La DAO funziona su internet, tramite blockchain, il patrimonio è normalmente costituito da criptovalute, la blockchain non opera su basi territoriali ma è virtualmente localizzata (e replicata) presso ogni nodo della rete: se è normale che la DAO sia costituita su iniziativa di uno o più founder localizzati in uno stato, i partecipanti sono sparsi per il mondo.

Sintetizzando ulteriormente: la DAO è un sistema organizzato formato da più persone che mirano a conseguire un comune obiettivo; grazie all’utilizzo della blockchain e dei token (che sono sottoscritti al momento della costituzione della DAO ma che possono successivamente circolare mediante compravendita su apposite piattaforme) i partecipanti possono votaresia su questioni interne, sia per approvare atti gestori; questi ultimi, una volta approvati dai partecipanti , potrebbero finanche essere eseguiti in autonomia dallo smart contract senza bisogno di qualcuno che esegua la decisione ([6]).

Vi è chi ha paragonato i partecipanti – cioè sottoscrittori e titolari dei token – a degli shareholder di una società o ai membri di un’associazione. La similitudine è imperfetta e parziale: nelle società e nelle associazioni è presente una distinzione, di carattere organico e funzionale, tra il livello di governance e il livello assembleare, tra funzione gestoria e funzione deliberativa assembleare. In base a tale distinzione di piani, agli organi di governance competono funzioni e ruoli non sovrapponibili (in linea di massima) a quelli spettanti ai soci e all’organo assembleare.

Non esiste, nell’attuale panorama societario, un tipo societario in cui la funzione assembleare e quella di governance siano interamente integrate e sovrapposte in un’unica realtà, come di regola avviene invece in una DAO.

La costituzione di una DAO

Normalmente, il primo passo per la costituzione di una DAO è intrapreso dai founder, cioè dal team di soggetti che decide la natura della DAO, lo scopo, le regole di funzionamento, i meccanismi di implementazione pratica degli scopi. Per fare ciò, i founder utilizzano smart contract all’interno dei quali è codificato l’insieme di parametri, condizioni, istruzioni operative (tanto inerenti al voto da parte dei partecipanti, quanto in relazione all’esecuzione pratica delle istruzioni). Lo smart contract, quasi fosse uno statuto, è trasparente e verificabile pubblicamente ([7]); chiunque fosse interessato a far parte della DAO può conoscere e verificare in anticipo le sue “regole di funzionamento” e del consensus.

Una volta che le regole della DAO sono codificate nello smart contract, il passaggio successivo è quello del funding, della raccolta di capitali per finanziare la DAO. La fase di finanziamento avviene, in genere, mediante emissione di token basati su criptovalute (delle quali la più impiegata, in questo ambito, è ancora oggi Ethereum). In pratica, chi intende far parte di una DAO compra, con criptovalute, dei token.

I token possono incorporare simultaneamente il bene “immateriale”, cioè il corrispettivo valore economico ([8]) pagato tramite criptovaluta al momento della sottoscrizione e, contestualmente, possono contenere le regole di partecipazione dei sottoscrittori, ad esempio le regole di voto, le maggioranze, i requisiti per sottoporre alla community una determinata operazione etc.

I token parrebbero assimilabili, su un piano di mera similitudine descrittiva, a titoli azionari, ovvero a quote rappresentative del capitale/patrimonio della DAO o ad altri diritti di natura contrattuale spettanti ai partecipanti. Di norma – ma non necessariamente – i diritti amministrativi di ciascun partecipante sono proporzionali al numero di token acquistati.

Una volta conclusa la fase di finanziamento, la DAO è pronta per iniziare ad operare. Un aspetto importante concerne la stabilità degli obiettivi e delle regole di funzionamento: tali obiettivi e regole sono codificati nello (o negli) smart contract, la cui modifica spetta soltanto ai titolari di token, secondo le maggioranze anch’esse codificate. In pratica, gli obiettivi e le regole per conseguirli possono essere modificati esclusivamente dai partecipanti.

Una volta illustrate le caratteristiche e sintetizzate le modalità di costituzione e funzionamento, può essere utile presentare alcuni esempi per capire quanto è esteso il perimetro dei possibili utilizzi di una DAO.

Alcuni esempi di DAO

Le DAO trovano impiego per diverse finalità. Analogamente a quanto avviene con le società commerciali, esse possono essere utilizzate per realizzare diverse attività. È anche possibile che una DAO sia utilizzata per finalità non lucrative.

In ambito DeFi (Decentralized Finance) ([9]), si sono riscontrate le applicazioni pratiche di maggiore interesse; in termini quantitativi, è in questo settore che operano le DAO a più elevata capitalizzazione. Ad esempio, a giugno 2021, BitDAO ha raccolto 250 milioni di dollari (controvalore in criptovalute al momento della sottoscrizione) per finanziare il lancio del suo primo fondo di investimento decentralizzato.

Un altro settore in cui esse stanno emergendo è quello della compravendita di opere d’arte e beni collezionabili. Vi sono DAO simili a veri e propri fondi di investimento dedicati all’arte che, sulla base delle decisioni adottate dalla maggioranza dei partecipanti indirizzano, di volta in volta, le scelte di investimento e, quindi, le opere da acquistare.

In particolare, questa tipologia di DAO è molto attiva nel settore della compravendita di NFT (Non Fungible Token). In altri casii fondi raccolti sono stati destinati all’acquisto di beni materiali.

Ad esempio, a novembre 2021 la casa d’aste Sotheby’s ha aggiudicato per oltre 43 milioni di dollari la prima copia della Costituzione degli Stati Uniti ([10]). In previsione di quell’asta era stata costituita e lanciata sul mercato ConstitutionDAO, che era riuscita a raccogliere circa 40 milioni di dollari, tra oltre 17.000 sottoscrittori. ConstitutionDAO aveva come unico obiettivo quello di utilizzare i fondi raccolti per acquistare la copia della Costituzione battuta all’asta.

ConstitutionDAO ha effettivamente partecipato all’asta senza però riuscire ad aggiudicarsi la copia del testo ([11]). Dopo il mancato conseguimento dell’obiettivo, ConstitutionDAO si è sciolta e i fondi restituiti ai sottoscrittori.

In altri casi, invece, una DAO è riuscita ad aggiudicarsi il bene all’asta, come nel caso di PleasrDAO che a ottobre 2021 ha acquistato, per circa 4 milioni di dollari, un CD dei Wu-Tang Clan di cui esiste una sola copia ([12]).

Come si diceva poc’anzi, una DAO può essere impiegata anche per finalità non lucrative: a dicembre 2021, Kimbal Musk, fratello di Elon Musk e componente dei c.d.a. di Tesla e SpaceX, ha lanciato sul mercato BigGreenDAO, che ha come scopo la raccolta di fondi da destinare ad attività filantropiche e non-profit ([13]) che saranno deliberate e decise, di volta in volta, dai partecipanti.

Inquadramento giuridico

Le peculiarità della DAO e i suoi impieghi pratici fin qui illustrati consentono a questo punto di tratteggiare un possibile inquadramento giuridico del fenomeno.

Si è già anticipato che non è possibile proporre una qualificazione giuridicamente univoca che permetta agli operatori di ricondurre tale realtà a un preciso istituto giuridico o a un modello legale tipico. La mancanza di un quadro giuridico di riferimento costituisce un problema non secondario per la diffusione di questa realtà digitale.

Se l’analisi fosse limitata alle caratteristiche tecniche e al funzionamento pratico (i.e. più persone mettono insieme risorse economiche, attraverso una piattaforma digitale, per conseguire finalità comuni), si direbbe che la DAO è uno strumento, un medium neutrale, adoperabile all’interno di più schemi societari e contrattuali classici.

Viceversa, se ci si focalizza sulle regole e sulla struttura interna (i.e. più persone realizzano una serie di atti rilevanti verso l’esterno e in assenza di organi societari preposti ad attuare tale gestione), nessun istituto giuridico oggi esistente appare in grado di disciplinare integralmente tale fenomeno.

Non pare quindi errato sostenere che, a seconda di come si impieghi tale strumento, anche la struttura giuridica e le norme applicabili possono mutare.

Prima di passare in rassegna le varie ipotesi ricostruttive, va osservato che le riflessioni che seguono si fondano sul presupposto in cui la DAO sia localizzata in Italia, in modo tale che il diritto applicabile, sia quello italiano in base alle regole di diritto internazionale privato e ai criteri di collegamento. Va detto però che tale ipotesi, cioè la territorialità della DAO, si scontra con la sua realtà applicativa: la natura transfrontaliera del fenomeno amplifica i limiti delle analisi giuridiche fondate esclusivamente sugli istituti di uno specifico diritto nazionale.

Pur con questo inevitabile limite, va detto che una prima opzione (utilizzata nell’ecosistema DeFi) si basa sull’assenza di un soggetto giuridico distinto dalla DAO; in questo scenario i founder creano direttamente la DAO che inizia ad operare su internet realizzando sul web la sua funzione pratica ([14]); non esiste, in questo modello, un soggetto giuridico precostituito (una società, un ente etc.) titolare e gestore della DAO.

Rimanendo nel solco di questo scenario, a voler ipotizzare che i partecipanti perseguano un’attività economica lucrativa, nella prospettiva giuridica italiana la DAO potrebbe esser assimilabile a una s.n.c. ([15]); infatti, il modello della s.n.c. è quello applicabile ex lege alle società di fatto, cioè a quel modello societario che regola i rapporti tra più soci/partecipanti che svolgono un’attività economica a scopo di lucro senza aver costituito e iscritto nel registro delle imprese una società adoperando un modello societario tipico (i.e. s.r.l., s.p.a., s.a.s. etc.). In questo scenario, il rischio per i partecipanti è di esser qualificati, magari in sede contenziosa, come soci di s.n.c. che, com’è noto, sono illimitatamente responsabili.

Questa prima assimilazione, sebbene sostenuta da alcuni interpreti, non appare però plausibile in quanto finirebbe per disapplicare tutta una serie di norme tipiche del diritto societario italiano: basti dire che anche nelle società di fatto, pur mancando un accordo formalizzato e difettando gli ulteriori adempimenti da svolgere presso il registro delle imprese, i soci sono normalmente noti tra di loro, si conoscono, operano in comune, esistono regole specifiche relative alla formazione della volontà sociale che non possono essere disapplicate, vigono regole di fonte legale per la circolazione del rapporto sociale e per la responsabilità dei soci. Questo impianto normativo non troverebbe applicazione a una DAO in cui i “soci” non si conoscono, sono titolari di uno strumento digitale che consente loro di interagire con altri “soci” e, in ogni caso, sono subordinati allo smart contract che, in talune circostanze, può operare in autonomia senza sottoporre alcuna decisione ai “soci”.

Inoltre, per quanto riguarda le regole di risoluzione del conflitto tra più leggi nazionali applicabili, l’individuazione del diritto nazionale può risultare alquanto difficile, se non del tutto impossibile. Innanzi tutto, nella maggior parte dei casi i founder di una DAO non si curano di pubblicare dei white paper o altri documenti in cui indicano il diritto applicabile; in secondo luogo, differenza dei software che risiedono su un server sotto il controllo di un operatore hosting localizzato in un territorio soggetto a una determinata giurisdizione, le DAO “girano” in modo decentralizzato, essendo replicate su ogni nodo della blockchain e, quindi, sono ovunque e in nessun luogo.

Anche le risorse economiche della DAO, composte quasi sempre da criptovalute, non consentono una facile individuazione della lex loci rei sitae.

La seconda opzione di ricostruzione giuridica si basa sulle DAO vested, cioè collocata all’interno di una struttura societaria tipica. Questa è la soluzione che si sta affermando nel quadro legislativo degli Stati Uniti: a luglio 2021 lo Stato del Wyoming ha promulgato la prima normativa nazionale che disciplina – anche se solo parzialmente – le DAO in forma vested ([16]).

La legge del 2021 è un emendamento suppletivo della esistente Wyoming Limited Liability Company Act, cioè la legge che disciplina la Limited Liability Company. Secondo quanto previsto da questa legge del 2021, la DAO è una Limited Liability Company (LLC) (in pratica, una società a responsabilità limitata) il cui statuto può contenere una serie di clausole in base alle quali la LLC opera come una DAO ([17]).

La legge del Wyoming non regola in modo dettagliato le DAO e i rapporti giuridici che da essa originano ma si limita a ricondurla alla preesistente legislazione societaria, definendola come una LLC i cui articoli dello statuto devono contenere una dichiarazione (statement) in base alla quale viene reso noto al pubblico che la società è una DAO ([18]).

In Italia non è attualmente possibile ipotizzare la costituzione di una DAO vested che operi sotto l’ombrello di modelli societari tipici previsti – per esempio – per la s.r.l. o per la s.p.a.

In base al diritto vigente, non è possibile pretermettere e disapplicare tutto quel complesso di norme imperative relative al funzionamento degli organi societari, alla ripartizione di ruoli funzione e responsabilità, etc. ([19]). Se si volesse seguire il modello USA, sembra inevitabile un intervento legislativo che non si limiti a sovrapporre la DAO ai modelli societari tipici, ma che crei un nuovo framework legale.

Ulteriori questioni giuridiche

Il quadro fin qui presentato ha permesso di cogliere il grado di novità e alcuni aspetti problematici, in primis quello della difficile armonizzazione della DAO nel quadro del diritto vigente.

I temi sono però molto più ampi di quanto si è illustrato finora.

Chiunque volesse costituire una DAO in Italia o offrire i token al pubblico italiano dovrebbe per prima cosa soffermarsi con particolare attenzione su svariati e ulteriori profili giuridici.

Solo a volerne citare alcuni, tra i più delicati: basti pensare alle possibili interferenze tra la fase di raccolta dei capitali (tramite l’offerta dei token) e la normativa in materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari. Sussistono evidenti analogie tra il collocamento dei token di una DAO e il collocamento di criptoattività tramite una Initial Coin Offering (ICO). A tal riguardo, la Consob ha ribadito, anche in alcuni recenti provvedimenti ([20]), che se il token “incorpora” una finalità finanziaria, speculativa, assimilabile a un prodotto finanziario, l’offerta in Italia è da assoggettare a tutti gli obblighi regolamentari previsti per l’offerta al pubblico.

Conclusioni

Dalla prospettiva del giurista, la DAO potrebbe rappresentare uno strumento molto utile in alcuni scenari, in particolare in ambito fintech, ma anche in altri contesti, come per la partecipazione ad aste e per svolgere attività filantropiche.

Al momento è prudente osservare le linee di sviluppo, con la consapevolezza delle potenzialità ma anche dei rischi che, come spesso capita, si generano quando uno strumento tecnologicamente innovativo e duttile viene adoperato senza un’attenta analisi dalla prospettiva legale e regolamentare.

Note

  1. Vitalik Buterin definì le DAO una sorta di sacro graal della blockchain, un’entità che vive di vita propria, la realtà “più oscura tra le digital entities operanti nell’era della blockchain: “Here, we get into what is perhaps the holy grail, the thing that has the murkiest definition of all: decentralized autonomous organizations, and their corporate subclass, decentralized autonomous corporations or, more recently, companies. The ideal of a decentralized autonomous organization is easy to describe: it is an entity that lives on the internet and exists autonomously, but also heavily relies on hiring individuals to perform certain tasks that the automaton itself cannot do”. L’intero contributo può essere letto su https://blog.ethereum.org/2014/05/06/daos-dacs-das-and-more-an-incomplete-terminology-guide/
  2. Cfr. P. De FIlippi, A. Wright, Blockchain and the Law: The Rule of Code, p. 146.
  3. I dati sono tratti da DeepDao, un sito di data analytics dove sono riportati i dati economici della maggior parte delle DAO operative. Tuttavia, tali dati sono comunque parziali e quelli indicati nel testo sono pertanto da arrotondare per difetto. V. https://www.deepdao.io/organizations consultato il 20 gennaio 2022.
  4. Il numero di partecipanti a una DAO può raggiungere cifre enormi: alcune DAO hanno centinaia di migliaia di partecipanti.
  5. Anche se potenzialmente una DAO potrebbe funzionare anche con più smart contract operanti in simultanea.
  6. Non è però da escludersi che alla decisione adottata dai partecipanti alla DAO (o messa in atto automaticamente dallo smart contract) segua una fase di interazione tra la DAO e un agent human preposto alla materiale esecuzione di quanto deciso dalla DAO.
  7. Inoltre, similmente a quanto accade nelle Initial Coin Offering, spesso le DAO sono lanciate sul mercato con un white paper, una sorta di prospetto in cui viene descritta, in dettaglio, la DAO e l’obiettivo che intende perseguire.
  8. I token stessi, una volta emessi, possono circolare su piattaforme preposte allo scambio e, quindi, essi finiscono per avere una quotazione di mercato.
  9. La cosiddetta DeFI, o decentralized finance, è un’innovativa forma di sistema bancario e finanziario decentralizzato, che non si basa su banche autorizzate o intermediari finanziari centrali.

    Nell’ambito della DeFi, le tipiche operazioni finanziarie e bancarie, in particolar modo la concessione di finanziamenti e garanzie, sono svolte direttamente da piattaforme di utenti, in un’ottica simile al peer-to-peer lending o al social debt crowdfunding. L’ecosistema DeFI e DAO è cresciuto così tanto, negli ultimi anni, da indurre il mercato Nasdaq a creare un apposito indice (il DEFx).

  10. V. https://www.sothebys.com/en/press/newsflash-newsflash%20(sothebys.com%20-%20permalink)?locale=en
  11. V. https://www.nbcnews.com/news/us-news/crypto-group-wanted-copy-constitution-winning-41m-bid-wasnt-rcna6092
  12. V. https://www.forbes.com/sites/ericmack/2021/10/21/a-dao-paid-4m-for-a-wu-tang-clan-cd-what-the-heck-is-a-dao/?sh=50e5b31b2918
  13. V. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-23/kimbal-musk-started-the-big-green-dao-to-try-disrupting-philanthropy
  14. Ad esempio, nell’ambito della decentralized finance, sono alquanto diffuse delle DAO che offrono servizi di cambio tra criptvalute, o che consentono di stipulare contratti derivati su criptovalute, offrendo anche servizi di gestione e deposito del collateral a garanzia dei derivati. In questi casi, la DAO opera interamente su internet, tramite piattaforma blockchain, e non ha alcun bisogno di una entità giuridica che la rappresenti o la gestisca. Ad esempio, andando a leggere le F.A.Q. di BitDAO si legge quanto segue: “Is BitDAO a registered organization? BitDAO is not a registered company. We are a collection of token holders who agree to be governed by a set of smart contracts on the blockchain”.
  15. In base all’art. 2247 c.c., il contratto di società è quello con cui “due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.
  16. V. il testo della legge al sito https://www.wyoleg.gov/2021/Introduced/SF0038.pdf
  17. Per un’analisi preliminare della legge del Wyoming sia consentito rinviare a B. COLOSIMO, “La legge dello Stato del Wyoming sulle Decentralized Assets Organizations (DAOs) del 21 aprile 2021”, in Persona e Mercato 2021 n. 4, Diritto e Nuove Tecnologie – Rubrica a cura dell’OGID (Osservatorio Giuridico sulla Innovazione Digitale) del Dipartimento di Diritto ed Economia delle attività produttive della Sapienza, consultabile al sito http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2021/12/Osservatorio-1.pdf.
  18. I temi maggiormente innovativi nella legge del Wyoming sono forse altri: lo statuto di una Llc costituita come Llc DAO dovrà indicare, alternativamente, se essa è gestita dai partecipanti human (“member managed DAO” come definite nella legge), oppure se la DAO è gestita direttamente da uno smart contract (algorithmically managed DAO). Il tema realmente disruptive è dunque quello per cui si va affermando nel panorama legislativo l’ipotesi, per ora quasi fantascientifica, in cui la governance di una società affidata ad algoritmi.
  19. Non sarebbe però da escludere, a priori, in assenza di una più approfondita analisi, una diversa interazione tra modelli societari di diritto italiano e DAO, ad esempio prevedendo che quest’ultima venga utilizzata come mero strumento adoperato dalla società per perseguire specifici business. Una DAO che, in pratica, potrebbe far parte del patrimonio sociale quasi come una sorta di asset segregato, aperto all’adesione dei partecipanti (che però non sarebbero soci) e destinato a uno specifico affare ma che, in tal caso, creerebbe delicati problemi di cordinamento tra normativa societaria e norme del diritto dei mercati finanziari. In tale scenario, infatti, la società opererebbe a mo’ di una S.G.R. sotto la quale sarebbero collocate più DAO. Ovviamente, tali analisi rappresentano per ora delle campiture a mo’ di sfondo per future riflessioni e approfondimenti non sviluppabili in questa sede. È chiaro che tali ipotesi andrebbero attentamente ponderate anche in relazione al rischio di generare contrasti con norme imperative che regolano l’attività di gestione collettiva del risparmio.
  20. V. Delibere Consob n. 21853 e n. 21854 consultabili nel Bollettino Consob 15-31 maggio 2021.

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Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
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PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
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