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Registratore telematico, non sempre è necessario: ecco perché

Il registratore telematico non è obbligatorio se si utilizza la web app dell’Agenzia delle entrate o se si emettono fatture elettroniche

Pubblicato il 24 Ott 2019

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

fattura elettronica

DOMANDA

Lavoro in una ditta artigiana che offre servizi di assistenza per le caldaie a clienti privati e ditte. I nostri tecnici compilano presso i clienti un ordine di lavoro dove viene dettagliato la manutenzione o la riparazione eseguita. Se il pagamento della prestazione avviene subito al tecnico, segue fattura elettronica immediata, altrimenti segue fattura elettronica differita (ovviamente facendo riferimento all’ordine di lavoro rilasciato al cliente con numero e data).

Nel mio caso è necessario essere dotati dal 01/01/2020 di registratori telematici per l’emissione dello scontrino elettronico o basta continuare ad emettere fatture elettroniche immediate o differite?

Italo Leoni

RISPOSTA

L’obbligo previsto dal legislatore per le operazioni effettuate dai soggetti che rientrano nella fattispecie prevista dall’articolo 22 del DPR 633/1972 (commercianti al minuto e attività assimilate), nella ipotesi in cui non sia richiesta fattura, è la emissione di un apposito documento, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, non l’acquisto di un registratore telematico.

La certificazione può avvenire:

  • Con la emissione di fattura immediata, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, DPR 633/1972, da spedire al SDI entro 12 giorni dalla effettuazione della operazione, individuata ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/1972 (data incasso/data emissione fattura);
  • Con la emissione di fattura differita, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera a) DPR 633/1972, se l’operazione consta da un “documento idoneo”  a identificare i soggetti tra i quali è   effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, da spedire entro il giorno 15 del mese successivo al mese X+1 per tutte le operazioni effettuate nel mese X:
  • Con la emissione del “documento commerciale” ai sensi del comma 5 dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 127/2015 e del Decreto del MEF del 7/12/2016.

Il documento commerciale può essere emesso o da un registratore telematico o dalla apposita procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e accessibile anche tramite dispositivi mobili.Infatti col provvedimento n. 99297 del  18 aprile 2019 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato inserito il punto 1.11 al provvedimento  del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, che così dispone:

“La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate e usabile anche su dispositivi mobili. Mediante tale procedura è possibile generare il documento commerciale di cui al decreto ministeriale del 7 dicembre 2016”.

In definitiva, non esiste alcun obbligo di acquisto del registratore telematico qualora lei certificasse i suoi corrispettivi con le modalità sopra indicate.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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