La Guida

Iperammortamento Industria 4.0, come rispettare le procedure

I requisiti dei macchinari agevolati con iperammortamento vanno attestati con dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa o perizia di un professionista; il Fisco consiglia di predisporre anche un relazione tecnica. Ecco tutte le informazioni pratiche da sapere per sfruttare l’opportunità

Pubblicato il 24 Gen 2018

transizione 4.0 - fondo Mise IA IoT blockchain

Quest’anno per le imprese che intendono acquistare macchinari per la digitalizzazione in chiave Industria 4.0 c’è il vantaggio di un mercato probabilmente più maturo, in considerazione della crescita di ordini e acquisti 2017, trainata dal primo anno di agevolazioni (con ricadute positive, si spera, anche sulla qualità dell’offerta di macchinari e software 4.0), e di regole maggiormente certe. L’anno scorso le prime indicazioni operative dell’Agenzia delle Entrate sono arrivate in marzo, le associazioni imprenditoriali e le istituzioni hanno avviato nel corso dell’anno l’opera di sensibilizzazione e informazione verso le imprese, e ancora a fine anno l’Agenzia delle Entrate e il ministero dello Sviluppo Economico pubblicavano documenti con chiarimenti tecnici per effettuare correttamente gli adempimenti procedurali.

Come hanno sottolineato a più riprese gli esperti di Agendadigitale.eu, è molto importante che le imprese prestino attenzione alla regolarità di tutte le procedure, perché spesso e volentieri fanno investimenti importanti, che non è il caso di mettere a rischio con errori o imprecisioni che, visto i tempi dei controlli fiscali, verrebbero alla luce nei prossimi anni, a cose fatte. Vediamo quindi una breve Guida alle procedure, che evidenzia le regole fondamentali previste dalla legge e dai diversi documenti di prassi che si sono susseguiti (circolare Agenzia delle Entrate 4/2017, circolare del ministero dello Sviluppo Economico 547750 del dicembre 2017, e risoluzione Agenzia delle Entrate 152/2017). Si tratta di regole che riguardano l’iperammortamento, quindi l’agevolazione relativa agli investimenti in macchinari con le tecnologie 4.0.

Sottolineiamo che la Legge di Bilancio 2018, prorogando l’iperammortamento, ha stabilito che restano valide tutte le regole procedurali previste lo scorso anno (comma 11 legge 232/2016). In base alle quali per utilizzare il beneficio fiscale l’impresa «è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante» ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 (testo unico sulla documentazione amministrativa), oppure, per i beni con un costo di acquisizione superiore a 500mila euro, «una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi» degli allegati A o B annessi alla legge ed «è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura». Quindi, se il bene acquistato costa più di 500mila euro, ci vuole una perizia tecnica giurata di un professionista o di un ente accreditato, negli altri casi basta una dichiarazione del legale rappresentante.

Una prima considerazione riguarda il requisito dei 500mila euro. Il ministero dello Sviluppo Economico precisa che, in caso di acquisto di impianti o porzioni di impianti, il tetto va applicato non ai singoli beni o parti o componenti autonomamente considerati, ma all’investimento complessivo. Anche se le singole macchine, o componenti, vengono acquistate presso lo stesso fornitore con atti di acquisto separati, oppure presso fornitori diversi. Se invece l’investimento riguarda singoli beni di costo non superiore a 500mila euro, basta la dichiarazione del legale rappresentante ma l’impresa puà comunque decidere, per motivi prudenziali o per altri motivi, di chiedere l’intervento del professionista o dell’ente accreditato e chiedere la perizia giurata (che sostuisce interamente la dichiarazione del legale rappresentante).

Il professionista che rilascia la perizia tecnica deve dichiarare la propria terzietà rispetto a produttori o fornitori dei beni acquistati. La perizia può riguarda una pluralità di beni agevolati. L’ente di certificazione deve essere accreditato in base al Regolamento della Commissione Europea 765/2008, in base al quale ci vuole “l’attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità”. L’organismo italiano che rilascia agli enti di certificazione questa attestazione è Accredia. Gli enti di certificazione devono essere compresi in una di queste categorie:

  • organismi per la Certificazione di Sistemi di Gestione: norma di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17021;
  • organismi per la certificazione di prodotto (norma di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065);
  • organismi di Ispezione di tipo A (norma di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020).

Attenzione: la perizia tecnica o la relazione del legale rappresentante devono essere acquisite entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, oppure (se successivo) entro quello in cui viene interconnesso. In quest’ultimo caso, l’agevolazione è applicabile dal periodo di imposta in cui avviene l’interconnessione. In altri termini, è il momento in cui avviene l’interconnessione quello fondamentale per poter utilizzare l’iperammortamento. Quindi, se un bene acquistato nel 2017 viene interconnesso nel 2018, l’agevolazione può essere utilizzata a partire dal 2018. Se un bene viene acquistato nel 2017, entra in funzione nel 2017, ma viene interconnesso nel 2018, l’iperammortamento scatta nel 2018. Nel 2018 si può, invece, utilizzare il superammortamento (che, lo ricordiamo, è al 140% per il 2017, e al 130% nel 2018). L’impresa può eventualmente produrre la perizia tecnica o l’attestazione del legale rappresentante in due fasi separate: la prima per attestare i requisiti tecnici, la seconda per la verifica dell’interconnessione. Nel caso in cui l’entrata in funzione del bene o l’interconnessione avvengano a ridosso degli ultimi giorni dell’anno (rendendo difficile per chi mette a punto la perizia il rispetto dei tempi necessari per il giuramento), il Fisco (con la risoluzione del dicembre 2017) ha specificato che potranno essere accolte soluzioni che «pur mantenendo fermo il rispetto del termine del 31 dicembre 2017 per l’effettuazione della verifica delle caratteristiche tecniche dei beni e dell’interconnessione, consenta al professionista di procedere al giuramento della perizia anche nei primi giorni successivi al 31 dicembre». Nel dettaglio, il professionista in questi casi può consegnare entro il 31 dicembre una perizia asseverata, con un atto che deve avere data certa (esempi: plico raccomandato senza busta oppure posta elettronica certificata (PEC). E nei primi giorni dell’anno successivo la perizia giurata, che comunque dev’essere esattamente uguale a quello inviato all’impresa. E’ importante sottolineare che l’avvenuta verifica delle caratteristiche tecniche tramite la perizia o l’attestato ha impatto sul piano applicativo, nel senso che l’agevolazione può essere applicata solo dal periodi di imposta in cui viene rilasciato questo documento. Quindi, fatti salvi i margini di flessibilità prima descritti, la mancanza della perizia giurata determina l’impossibilità di utilizzare l’iperammortamento anche in presenza di tutti gli altri requisiti (acquisto del macchinario e interconnessione).

Il costo della perizia o dell’attestazione di conformità non è agevolabile, a prescindere dal modo in cui viene contabilizzato in bilancio.

La circolare applicativa delle Entrate suggerisce di corredare la documentazione con un’analisi tecnica, realizzata in via confidenziale dal professionista o dall’ente di certificazione, da custodire presso la sede dell’impresa (il beneficiario dell’agevolazione). Nella relazione tecnica si includeranno:

  • descrizione tecnica del bene agevolato che ne dimostri l’inclusione in una delle categorie definite nell’allegato A o B della Legge di Stabilità 2017, con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori (così come risultante dalle fatture o dai documenti di leasing).
  • Descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi.
  • Verifica dei requisiti di interconnessione. Un bene si definisce interconnesso quando scambia informazioni con sistemi interni (gestionale, progettazione, monitoraggio) o esterni (clienti, fornitori, partner) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT). Il macchinario interconnesso deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti.
  • Descrizione delle modalità in grado di dimostrare l’interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura.
  • Rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l’integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo: si possono utilizzare opportune metodologie di rappresentazione quali, ad esempio, schemi a blocchi, diagrammi di flusso, risultati di simulazioni.

Le informazioni contenute in questa relazione tecnica saranno rese disponibili esclusivamente agli organi di controllo o all’autorità giudiziaria. Per semplificare la vita alle imprese e ai professionisti, il ministero ha predisposto uno schema tipo di perizia (o autocertificazione), differenziato per gli investimenti in beni immateriali e i software, e uno schema tipo di analisi tecnica.

Il ministero, nella circolare applicativa del dicembre 2017, specifica che ci sono una serie di dati che il professionista inserirà nella perizia tecnica in base a quanto dichiarato dall’impresa, senza effettuare ulteriori controlli. In questi casi, la responsabilità della veridicità riguarda l’impresa. Questi dati sono, ad esempio: il costo fiscale rilevante, la sua imputazione nel corretto periodo di imposta,, la modalità di acquisizione del bene, il requisito della “novità” dei beni oggetti di investimento. In pratica, la perizia tecnica (o l’attestazione del legale rappresentante per i beni sotto i 500mila euro), non riguardano i profili, fiscali, contabili e contrattuali.

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