comunicazioni elettroniche

Telefonia, super poteri ad Agcom per una nuova tutela consumatori: la proposta

Vessazioni, pratiche commerciali scorrette, truffe ai danni degli utenti: una proposta di legge prova a mettere fine agli abusi dei nel settore delle comunicazioni elettroniche, per aumentare la fiducia dei consumatori nei confronti delle compagnie telefoniche e eliminare la possibilità di modifica unilaterale dei contratti

Pubblicato il 31 Lug 2019

Fabio Berardini

Portavoce Camera dei Deputati

consumatori_ telco

A fronte della progressiva diffusione delle reti in fibra ottica e nell’ottica del prossimo avvento del 5G, che porterà alla diffusione di servizi sempre più cruciali in tutti i campi della società e dell’economia (da quello sanitario, a quello dei trasporti e dell’energia) si pongono crescenti sfide alla libertà della rete, che è compito della politica affrontare. In questo contesto, la tutela del consumatore è fondamentale e si esplica attraverso un insieme di disposizioni, norme e presidi, volti a salvaguardare i diritti e gli interessi del cittadino fruitore di servizi.

Nasce così la mia proposta di legge A.C. n. 1577: Modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n,259, concernente l’introduzione del divieto di modifica unilaterale dei contratti da parte delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e relativa disciplina sanzionatoria.

Stop alle modifiche unilaterali dei contratti

Con questa proposta di legge si introducono importanti norme per la tutela dei consumatori che riguardano, nel concreto, la vita di tutti coloro che stipulano contratti con una o più imprese che forniscono servizi di connessione ad una rete di comunicazione pubblica o servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.

In particolare, l’obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita e la fiducia dei consumatori nei confronti delle compagnie telefoniche con l’eliminazione della possibilità di qualsiasi modifica unilaterale peggiorativa delle condizioni contrattuali relative a reti e servizi di comunicazione elettronica o telefonica.

Attraverso lo strumento delle modifiche unilaterali, infatti, spesso il consumatore è costretto a subire modifiche delle condizioni contrattuali (ad esempio aumenti nel prezzo mensile del contratto) senza potersi opporre in alcun modo se non cambiando gestore telefonico, il che, nel caso ad esempio di coloro che per qualsiasi motivo non siano autosufficienti, può risultare complicato e costringere di conseguenza l’utente ad accettare in maniera passiva le modifiche.

Maggiore certezza per i consumatori

Al riguardo va segnalato che il cosiddetto “ius variandi” riconosciuto agli operatori del settore non può giustificare una sorta di vessazione nei confronti del consumatore e, per tale ragione, pur rispettando la disciplina europea, gli Stati membri sono liberi di poter intervenire sulla questione in maniera restrittiva.

La proposta di legge, costituita da un solo articolo, intervenendo sul comma 4 dell’articolo 70, del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259, dispone che dovranno essere stipulati dei contratti stabili nel tempo e senza la possibilità di modifiche unilaterali peggiorative; in questo modo i consumatori avranno la certezza che le condizioni contrattuali rimarranno certe senza costi aggiuntivi nascosti.

Per quanto riguarda i contratti in essere di durata indeterminata, è fatta salva la facoltà per gli operatori, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, di apporre un termine (comma 4-bis).

Un freno ai servizi a sovrapprezzo

Con l’introduzione del comma 4–ter si interviene sulla problematica dei cosiddetti “servizi a sovrapprezzo”, spesso ritenuti molto fastidiosi dai consumatori. Ad oggi, infatti, molti dispositivi (come ad esempio le carte SIM per i dispositivi mobili) vengono venduti al consumatore con dei servizi a sovrapprezzo già attivati e sarà carico del consumatore, eventualmente, la disattivazione.

Con la norma in commento viene invertita questa procedura: il dispositivo dovrà essere consegnato al consumatore privo di qualunque servizio a sovrapprezzo e dovrà essere il titolare del contratto a richiederne eventualmente l’attivazione.

Inoltre, per evitare possibili abusi, non potranno essere inserite nel contratto iniziale del servizio delle clausole per l’attivazione dei servizi a sovrapprezzo.

Dovrà essere infatti il consumatore, in un momento successivo alla conclusione del contratto, a richiedere per iscritto o tramite altro supporto informatico l’attivazione di ogni singolo servizio a sovrapprezzo.

Maggiori sanzioni Agcom

Con l’attuale proposta di legge si interviene, infine, sul potere sanzionatorio dell’AGCOM di cui all’articolo 98, comma 16-ter del Codice delle comunicazioni elettroniche.

La finalità è quella di incrementare l’efficacia dissuasiva delle sanzioni irrogabili dall’AGCOM a fronte di violazioni delle norme a tutela degli utenti contenute nel Regolamento EU (2015/2120) che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’internet aperta ed alla tutela dei diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica.

Le sanzioni ad oggi previste, infatti, prevedendo una cornice edittale fissa, risultano di dubbia efficacia nel prevenire violazioni da parte dei grandi operatori.

Con la presente proposta, nei casi di violazione del Regolamento EU (2015/2120) viene previsto un meccanismo sanzionatorio proporzionale al fatturato dell’operatore “non inferiore allo 0,5 per cento e non superiore al 4 per cento del fatturato realizzato dal soggetto trasgressore nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche” .

Tali sanzioni proporzionali sono già conosciute dal Codice delle comunicazioni elettroniche poiché proprio l’articolo 98, comma 11, punisce l’inottemperanza a “provvedimenti adottati dall’Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato”. In tal caso la sanzione irrogabile va dal 2 al 5 per cento del fatturato realizzato dal soggetto trasgressore nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l’inottemperanza si riferisce.

La tutela del consumatore è una missione. I cittadini vanno informati, formati e resi liberi di scegliere. Le istituzioni possono e devono creare condizioni di difesa per l’eliminazione delle vessazioni, delle pratiche commerciali scorrette, delle truffe che le persone subiscono da aziende senza scrupoli. Proprio in questa direzione sono concepite le recenti audizioni in Senato con oggetto il Disegno di Legge n.1105 per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile.

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