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Data Governance Act, via libera dal Parlamento Ue: obiettivi, problemi, prossimi step

Il Data Governance Act si inserisce nella strategia Ue in materia di dati e ha l’obiettivo di semplificare il riutilizzo dei dati da parte delle Autorità, creando uno spazio digitale europeo che sia sicuro e percepito come affidabile dagli interessati e operatori. Obiettivi ambiziosi, da valutare sul lungo periodo

Pubblicato il 12 Apr 2022

Riccardo Berti

Avvocato e DPO in Verona

Franco Zumerle

Avvocato Coordinatore Commissione Informatica Ordine Avv. Verona

Dark pattern e trasparenza della pubblicità online

Il 6 aprile scorso il Parlamento Europeo ha adottato il Data Governance Act (DGA), uno dei pilastri della Strategia europea in materia di dati.

Il testo, approvato a larga maggioranza dal Parlamento (501 voti favorevoli, 12 contrari e 40 astensioni), verrà ora sottoposto all’approvazione del Consiglio, per poi essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Verosimilmente il suo testo definitivo, approvato dal Parlamento, costituirà un ulteriore affinamento della proposta che è stata sottoposta a pubblica consultazione sul finire del 2020 e che ha raccolto perplessità e correttivi da parte delle varie autorità consultate nelle fasi precedenti l’approvazione dell’atto.

Data Governance Act: novità e problemi dell’accordo (provvisorio) sulla condivisione dei dati in Ue

Il regolamento infatti ha l’obiettivo di semplificare il riutilizzo dei dati da parte delle Autorità europee, creando uno spazio digitale europeo che sia sicuro e percepito come affidabile dagli interessati e operatori.

Riutilizzare in maniera sicura i big data in possesso delle amministrazioni pubbliche è infatti un passaggio essenziale per permettere avanzamenti tecnologici e scientifici e per consentire attività di ricerca, pensiamo ad esempio all’intelligenza artificiale (lo stesso comunicato stampa con cui il Parlamento UE ha annunciato l’approvazione del Data Governance Act afferma che “l’uso dei big data è essenziale per sbloccare il potenziale dell’intelligenza artificiale”).

La strategia europea in materia di dati

Il Regolamento Data Governance Act (DGA) si inserisce nella complessiva strategia europea in materia di dati, una strategia di lungo termine dell’Unione che “si concentra sul mettere le persone in primo piano nello sviluppo della tecnologia e sulla difesa e promozione dei valori e dei diritti europei nel mondo digitale”.

L’ulteriore pilastro della strategia europea in materia di dati è senz’altro il Data Act, contraltare del DGA, un provvedimento legislativo (il cui processo di approvazione è meno avanzato rispetto a quello del DGA, giunto ormai alle battute finali) che si propone di governare chi e come potrà utilizzare i dati “prodotti” ed acquisiti ai sensi del Data Governance Act, nonché di disciplinare l’utilizzo di big data generati nel settore privato, stabilendo ad esempio regole relative all’uso dei dati generati dai dispositivi Internet of Things (IoT).

Mentre quindi il regolamento DGA creerà i processi e le strutture per facilitare la condivisione di dati in ambito UE, il Data Act nasce con l’obiettivo di chiarire chi può creare valore da tali dati e a quali condizioni.

Il Data Governance Act

Gli obiettivi del Regolamento DGA sono pertanto duplici: da un lato creare un mercato digitale con regole chiare sull’accesso ai dati prodotti dalle pubbliche amministrazioni, dall’altro lato creare fiducia intorno a questo mercato.

Questo concetto di fiducia si declina in molteplici sfaccettature nelle intenzioni del Regolamento.

In primo luogo, si tratta di creare fiducia negli interessati, i cui dati potrebbero essere trattati e “venduti” anche ai sensi del DGA quando vengono trasmessi alle pubbliche amministrazioni.

In secondo luogo, si tratta di creare fiducia nei dati stessi, con gli operatori interessati a venirne in possesso che siano messi nelle condizioni di utilizzarli legalmente (mentre adesso, quando ci si rivolge alla singola amministrazione per ricevere dei dati ovvero si attinge a quelli resi disponibili dalla stessa, spesso non è chiaro entro che limiti li si possa legittimamente utilizzare).

In terzo luogo si tratta di creare fiducia nel sistema “centralizzato” che il DGA crea per la compravendita dei dati, che si fonda sulla figura dell’intermediario (Fornitore di servizi di condivisione dei dati), soggetto che secondo la normativa si occuperà dei servizi di intermediazione tra le persone giuridiche titolari dei dati e i potenziali utenti dei dati, anche attraverso apposite portali o banche dati tecnologiche, anche finalizzate al reciproco “popolamento” del database in uno al suo sfruttamento.

Nel comunicato stampa che annuncia l’approvazione del DGA, si riporta, sul punto, una significativa affermazione dell’eurodeputata tedesca Angelika Niebler, che dice: “La neutralità dei fornitori di servizi di intermediazione dati è fondamentale. Sappiamo dai sondaggi di Prymes che molte aziende sono riluttanti a condividere i dati perché temono che finiscano nelle mani sbagliate. Allo stesso modo, come cittadino, se condivido dati sanitari sensibili voglio essere sicuro che siano gestiti da un’organizzazione fidata che deve seguire determinate regole. Con la legge sulla governance dei dati, in particolare con il sistema di certificazione (…), possiamo stabilire mercati dei dati di cui le aziende e i cittadini possono fidarsi”.

E in proposito sarà interessante verificare se il Parlamento ha raccolto le indicazioni dell’EDPB circa questi Data sharing service provider, che il Gruppo dei Garanti, nel proprio parere del marzo 2021, suggeriva di sottoporre ad un regime di autorizzazione (mentre la normativa al tempo proponeva unicamente una procedura di notifica con conseguente potere di veto basato sulla verifica di requisiti formali).

La creazione di questi intermediari qualificati dovrebbe riuscire, nell’ottica del legislatore europeo, a garantire accesso ai dati a un costo inferiore e con meno barriere all’ingresso nel mercato. Questa possibilità di accesso a dati aggregati ha potenzialità pressoché infinite nell’ambito della ricerca e dello sviluppo tecnologico, specie nei settori chiave come salute, ambiente, energia, mobilità, produzione industriale, servizi finanziari, pubblica amministrazione o aree tematiche come il Green Deal europeo.

I contenuti della normativa DGA

La proposta di Regolamento, come detto, ha come scopo principale quello di favorire il riutilizzo delle informazioni possedute dalle amministrazioni europee a livello comunitario.

Questo riutilizzo non deve necessariamente essere gratuito e infatti il Data Governance Act indirizza le pubbliche amministrazioni (per il tramite degli intermediari) verso una condivisione di dati monetizzata verso le imprese private.

Al contempo però il DGA caldeggia la condivisione gratuita dei big data amministrativi per finalità meritevoli.

La normativa introduce poi il concetto di “data sharing as a platform”, ovvero la possibilità per gli intermediari (Data sharing service provider) di creare piattaforme online che funga da punto di incontro fra le amministrazioni che detengono i dati e “utenti dei dati”.

Questa piattaforma, nelle intenzioni del legislatore UE, è progettata come una sorta di mercato dei dati aperto, che consente agli utenti di fruire dei dati e al contempo alle amministrazioni di caricare i propri dati e di venire remunerate in caso di acquisto da parte degli “utenti”.

Il Data Altruism

Infine, la normativa prevede un registro delle cosiddette “organizzazioni per l’altruismo dei dati” che si occuperebbero di utilizzare i big data custoditi dalle amministrazioni per ragioni di interesse generale come ricerche scientifiche o il miglioramento di servizi pubblici.

Il data altruism, meccanismo virtuoso per il riutilizzo trasparente (e gratuito) dei big data pubblici per finalità meritevoli, è subordinato ad un meccanismo di consenso che evidentemente si intreccia profondamente con la normativa GDPR e che la bozza di Regolamento DGA si limitava a prescrivere fosse “modulare”.

Dati anonimi e pseudonimi

Il Gruppo Europeo dei Garanti aveva poi criticato la bozza di Regolamento per il fatto che la stessa mette (metteva) sullo stesso piano dati anonimi e pseudonimi, mentre per il GDPR esiste una distinzione fondamentale e densa di conseguenze fra le due categorie di dati (in sostanza i dati anonimizzati non sono dati personali, mentre i dati pseudonimizzati rimangono in tutto e per tutto soggetti alla disciplina GDPR).

L’attenzione del comunicato diffuso dal Parlamento a parlare esclusivamente di dati anonimi, fa però ben sperare con riguardo alla evoluzione della normativa nel senso prescritto dall’EDPB.

Le prospettive

La Strategia europea in materia di dati potrà essere valutata solamente nel lungo periodo, visti gli obiettivi veramente ambiziosi che si propone di raggiungere.

Il Data Governance Act, in questo contesto, è sicuramente uno strumento utile e che semplificherà la vita agli operatori razionalizzando il mercato dei dati, ma non è detto che il vero obiettivo dell’Unione potrà essere raggiunto.

Stando infatti alle intenzioni, dichiarate, del legislatore europeo, il DGA si propone di creare un’alternativa alle piattaforme di big data che hanno accumulato enormi quantità di dati.

È lecito però dubitare che l’obiettivo sia raggiungibile con uno strumento normativo.

Per colmare il ritardo europeo in tema di big data saranno necessarie, infatti, incisive misure di incentivo oltre a una maggiore educazione degli utenti circa la disponibilità di soluzioni europee rispettose dei loro diritti e alla (determinante) risposta del mercato.

C’è infine da augurarsi che il legislatore europeo abbia raccolto le indicazioni dell’EDPB circa il necessario coordinamento fra normativa GDPR e DGA, in quanto altrimenti si rischierebbe una indebita parcellizzazione della normativa comunitaria riguardante i dati.

Vale la pena infatti ricordare il “mantra” del Garante Europeo per la protezione dei dati, Wojciech Wiewiórowski, che il 10 marzo 2021, parlando del DGA, affermava che “da grandi database derivano grandi responsabilità”, che rendono necessarie una tecnica normativa attenta e adeguate salvaguardie per la protezione dei dati degli interessati.

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