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Digital tax, l’Italia rischia di frenare l’innovazione: ecco perché

Con la doppia imposizione si crea una iniqua situazione che inibisce lo sviluppo di un mercato competitivo e innovativo e comprime gli investimenti. Vediamo perché, soffermandoci anche sulla estenuante altalena delle posizioni della politica italiana sul tema web tax, sarebbe meglio seguire la via aperta dall’Ocse

Pubblicato il 18 Ott 2019

Mario Dal Co

Economista e manager, già direttore dell’Agenzia per l’innovazione

web-tax

L’Italia corre avanti con la Digital Tax – si applicherà sugli incassi 2020 – ma è lecito dubitare dell’opportunità di una misura che rischia di generare una doppia iniqua tassazione, lesiva dell’innovazione.

Il tema sarebbe meglio affrontato nell’ambito della fiscalità generale delle imprese, senza creare nuove imposte “ad hoc” per il digitale, che potrebbero risultare inique e discriminatorie.

Possiamo giungere a questa conclusione dopo aver analizzato la storia e il presente – ora infuocato – della digital tax (o web tax).

Un viaggio che invitiamo il lettore a fare con noi, qui di seguito.

Alle origini: la bit tax

E’ auspicabile trovare un approccio a livello europeo o, meglio ancora, internazionale per quanto riguarda le imposte da applicare alle società digitali. Margrethe Vestager, Commissario europeo alla concorrenza (2017)

L’introduzione di una tassa specifica sul digitale ha origine nel dibattito sorto agli albori dell’era digitale, negli anni ‘90, quella dei personal computer e delle connessioni di posta elettronica, quando c’erano nel mondo 16 milioni di utenti internet (1995 IDC) contro i 4,5 miliardi di oggi (giugno 2019, Internet World Stats). La bit tax, fu proposta seguendo le idee di Arthur Cordell e Ran Ide che nel 1995 presentarono al Club di Roma un paper: The New Wealth of Nations, nel quale sposavano in pieno il pregiudizio ideologico che stava consolidandosi e che ancor oggi è fortemente diffuso e radicato, che internet non sia il frutto di investimenti, come ogni altro servizio, ma qualcosa che assomiglia ad un risorsa naturale, o meglio, ad una risorsa sociale, ad un “bene comune”:

“information technology è risparmio di energia, di capitale e di lavoro… Può rimpiazzare la gente in molte funzioni…aumentare enormemente la produttività: assisteremo ad una crescita senza posti di lavoro…Ma parte dei guadagni di produttività sono “perduti” nella rete…I governi non hanno ancora immaginato come tassare e redistribuire la uova ricchezza creata delle reti digitali globali…La bit tax potrebbe essere di 0,000001 cent per bit”[1].

Molte sono le affermazioni indimostrate e indimostrabili che sono contenute nelle frasi precedenti di Cordell: la digitalizzazione non ha portato agli aumenti di produttività attesi, essa ha invece portato a impressionanti riduzioni dei prezzi, ha creato nuovi beni e servizi, ha favorito l’aumento dell’occupazione e una maggiore distribuzione della capacità di produrre ricchezza, mentre non c’è alcuna evidenza del fatto che gli investimenti nell’economia digitale abbiano distribuito aumenti di produttività “dispersi” in rete. Semmai, è evidente che le varie crisi che si sono succedute dopo l’inizio del millennio digitale, hanno portato non solo a grandi aumenti dei profitti e della dimensione di nuove imprese (come è sempre avvenuto con ogni rivoluzione tecnologica), ma hanno anche portato a colossali deprezzamenti degli investimenti effettuati, laddove essi non abbiano portato a risultati economicamente validi o siano risultati obsoleti per effetto delle nuove tecnologie, o siano giunti in anticipo eccessivo rispetto allo sviluppo dei relativi servizi. La crisi successiva alla liberalizzazione degli anni ‘90, è maturata all’inizio del nuovo millennio ed ha provocato fallimenti e drastici deprezzamenti del valore delle telecom, in parallelo alla crisi della prima generazione delle dot.com[2].

Ma allora sorge una domanda: se fosse esistita la bit tax lo stato sarebbe intervenuto nazionalizzando le perdite? Evidentemente si, secondo i propugnatori della nuova tassa, perché se la rete fosse da considerarsi una risorsa naturale, o un bene comune, lo stato dovrebbe garantirne la sopravvivenza. Questa era l’ideologia in cui maturò la proposta della bit tax, ideologia che ancor oggi smuove molte anime che si cullano nell’Eden della rete come bene comune, spazio gratuito etc. e che temono di essere espropriate di quel Paradiso perduto. Un po’ come l’acqua, considerata bene pubblico anche se per averla nei tubi di casa pulita in entrata e pulibile in uscita occorrono investimenti, lavoro, si sostengono costi, salari, perdite etc. La bit tax era e rimane il primo passo, non dichiarato, ma necessario, verso la statalizzazione della rete e, poiché la rete sta diventando un’infrastruttura economica portante, come trasporti, elettricità, poste etc, la bit tax era e rimane l’anticamera della statalizzazione dell’economia[3].

Una nuova “bit tax generation”, per usare l’ironico appellativo usato da Massimiliano Trovato, ha rispolverato quell’antica proposta dopo oltre 20 anni, con il paradosso che l’applicazione della bit tax porterebbe oggi ad un gettito di 80 euro per il download di un solo film![4]

Imprese digitali ed elusione

Le imprese digitali hanno la possibilità di sfuggire alla clausola della presenza sul territorio di uno Stato e quindi di eludere le sue tasse, ma questo non è un fatto nuovo ossia non è un fenomeno nato con la digitalizzazione. Il tema dell’elusione della base imponibile si poneva già per le multinazionali che vendono i loro prodotti alimentari, farmaceutici, o i servizi finanziari e di trasporto in diversi paesi e possono spostare i profitti nei paesi che hanno aliquote più basse. Lo hanno sempre fatto con i prezzi di trasferimento interni, che riguardano sia prodotti confezionati in un paese e venduti in un altro, sia diritti sull’utilizzo di brevetti o di altri beni immateriali registrati in un paese diverso da quello di vendita.

L’elusione, come abbiamo già sottolineato, non è quindi una  caratteristica specifica delle aziende digitali.

In questi termini, il tema è stato affrontato approfonditamente in sede OCSE, rivedendo il modo di determinare la presenza significativa dell’impresa: invece di residenza, dipendenti, sedi, si punta a definire una presenza significativa sotto il profilo economico capace di includere la presenza di utenti/clienti e quindi di cogliere il radicamento di un’impresa in territori diversi da quello dove si trova la sede legale o gli uffici. Come vedremo, questo lavoro è giunto a punti di approdo importanti per il consenso internazionale che raccolgono, risultati che sconsigliano l’adozione di provvedimenti nazionali[5].

Problemi antichi: la questione della doppia imposizione

I governi sono dominati dal desiderio di tassare gli stranieri. Rapporto sulla doppia tassazione, aprile 1923 [6]

Uno dei principali problemi sottostanti le diverse edizioni della web tax, compresa la proposta europea, ha origini antiche, che precedono l’avvento delle tecnologie digitali. La questione principale è quella della doppia imposizione, ossia l’assoggettamento ad un regime fiscale aggiuntivo la base imponibile che viene colpita sia nel paese ove ha sede la società, sia nel paese dove essa opera, con una filiale o società controllata. Si crea, con la doppia imposizione una iniqua situazione che inibisce lo sviluppo di un mercato competitivo e innovativo e comprime gli investimenti.

Negli anni ‘20 del Novecento l’economia mondiale si stava riprendendo dai disastri della guerra e gli scambi internazionali si stavano notevolmente ampliando, con grandi imprese operanti in nuovi settori in cui la dimensione mondiale del mercato cominciava già a delinearsi: petrolio, ferrovie, telegrafi, telefoni, radio, trasporti marittimi, automobile, macchine per ufficio. I paesi industrializzati investivano anche fuori dai confini, con le loro nascenti società multinazionali, e si poneva quindi il tema della doppia imposizione, e di come evitarla, se si voleva mantenere il flusso di investimenti esteri. Il Comitato Finanziario della Lega delle Nazioni (progenitrice delle Nazioni Unite) incaricò un gruppo di illustri economisti, tra cui Luigi Einaudi per stendere un Rapporto sulla doppia tassazione. I temi emersi un secolo fa, sono ancora oggi rilevanti: mobilità internazionale delle persone e dei capitali, cittadinanza e non la nazionalità come riferimento per la tassazione, sviluppo dei paesi più arretrati attraverso gli investimenti internazionali. Soprattutto, merita ricordare in questi nostri tempi di sovranismo e antiglobalismo, la considerazione politica che gli estensori del Rapporto esprimevano sulla propensione dei Governi dell’epoca nell’introdurre nuove tasse: Una rassegna dell’intera area della recente tassazione dimostra come i Governi siano completamente dominati dal desiderio di tassare gli stranieri”.

Principi internazionali sulla tassazione delle imprese

Nel dibattito sulla web tax che si è sviluppato negli anni recenti i governi nazionali, ma, su loro pressione anche la Commissione Europea, si muovono in direzione di una tassa iniqua e discriminatoria, in quanto introduce una doppia imposizione su imprese di uno specifico settore, che presta il fianco all’accusa di essere rivolta contro le multinazionali americane, gli Over The Top in primis.

La giustificazione è che l’economia digitale cambia le regole poiché non richiede la presenza stabile di un’azienda per poter vendere servizi o pubblicità in un determinato paese, sottraendo così base imponibile a quello stesso paese. Ma, come abbiamo visto, questo fenomeno non è affatto specifico del digitale. Già negli anni Venti del Novecento il tema si poneva allo stesso modo. Certo, con intensità diversa, ma la risposta di allora, trovare con accordi multilaterali la strada per definire quanto e quale sia questa base imponibile, appare ancor oggi l’unica percorribile.

E su questa linea si è mossa l’OCSE, fin dalla fine degli anni ‘90, quando cominciò a valutare le implicazioni fiscali dello sviluppo delle tecnologie di comunicazione digitale e del commercio elettronico. Il documento del Comitato per gli Affari fiscali (CFA) Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions portava a cinque indicazioni per la Conferenza dei ministri delle finanze di 29 paesi aderenti all’OCSE e di 11 paesi non membri, tenutasi a Ottawa nel 1998. Quel documento, accolto dalla Conferenza, nelle sue conclusioni:

  • richiamava i principi generale della tassazione del commercio, in quanto validi anche per il commercio elettronico;
  • indicava che le regole della tassazione esistenti erano in grado di implementare quei principi, che nuove misure amministrative potevano essere adottate solo se nell’applicazione dei principi generali non si intendesse imporre trattamenti discriminatori nella tassazione delle transazioni effettuate con commercio elettronico”;
  • raccomandava il confronto intorno al tavolo internazionale per definire un’equa ripartizione delle basi imponibili tra i paesi per evitare la doppia tassazione o l’elusione dell’imposta.

Queste indicazioni rimangono valide: soluzioni nazionali si prestano a discriminazioni, doppie tassazioni. Cosa assai più grave, iniziative penalizzanti indirizzate contro il settore digitale finiranno con rallentare il processo di innovazione dell’economia europea e la creazione del mercato unico.

La proposta di Direttiva europea

Mentre l’OCSE lavora per cercare un punto di accordo internazionale sulle questioni relative all’imposizione sulle società, con la finalità di ridurre lo spazio dell’elusione e le possibilità di arbitraggio delle multinazionali tra diversi regimi fiscali, al fine di optare per quello più favorevole. l’Unione Europea, ha avanzato una proposta di Direttiva sulla tassazione dei servizi digitali, che si fonda su due principi:

“La portata mondiale delle attività digitali, comportano che la presenza fisica non è più un requisito per poter fornire servizi digitali. Inoltre, le imprese digitali presentano caratteristiche diverse da quelle delle imprese tradizionali per quanto riguarda il modo in cui è creato il valore grazie alla loro capacità di svolgere attività a distanza, il contributo degli utenti finali per la rispettiva creazione di valore, l’importanza delle attività immateriali e la tendenza verso strutture di mercato in cui “il vincitore piglia tutto” radicate nella forte presenza degli effetti di rete e nel valore dei megadati.”[7]

Mentre il primo tema, quello del superamento della necessità di una sede fisica per poter individuare la presenza economica di un operatore digitale, è oggetto di studio avanzato da parte dell’OCSE ed è tema condiviso da pressoché tutti i paesi, quello della produzione di valore da parte degli utenti è assai più controverso.

La creazione di valore attraverso i big data e gli analytics si basa sulle informazioni che gli utenti più o meno consapevolmente (questo è il vero tema!) offrono in cambio dei servizi gratuiti che ricevono in cambio. Ciò significa che il costo della fornitura (ricerca e sviluppo, software, hardware, costo d’uso delle infrastrutture etc) dei servizi gratuiti è sostenuto delle compagnie digitali per poter disporre di quei dati, e per poterli sfruttare economicamente. D’altro lato gli utenti ne beneficiano come servizi promozionali del tutto analoghi a quelli a cui ci ha abituato da decenni la grande distribuzione o le compagnie di trasporto con i programmi di fidelizzazione. Pertanto costi e ricavi relativi ai big data sono già iscritti a bilancio e confluiscono nella definizione dei profitti e perdite secondo gli schemi contabili internazionali.

La riproposizione di questo tema nella veste “creazione di valore” da parte degli utenti, a giustificazione della tassazione ad hoc del digitale al di fuori delle regole generali antielusione, richiama quelle argomentazioni antiche della bit tax, nate sotto l’egida della New Wealth of Nations. Esse sono nocive allo sviluppo della definizione di criteri concordati di ripartizione della base imponibile, rischiano quindi di produrre soluzioni velleitarie, inefficaci e, semmai, dannose per il paese che da solo intende procedere al di fuori del contesto di nuove regole definite a livello internazionale. In altre parole si torna a sostenere che la rete produce ricchezza al di fuori delle normali attività aziendali, per poter introdurre una tassa ad hoc, che quindi eluda il tema della doppia imposizione, e della discriminazione di trattamento tra aziende non digitali e aziende digitali.

La proposta OCSE contro l’elusione in ambito internazionale

Il lavoro dell’OCSE punta a ridefinire il concetto e le procedure internazionali al fine di evitare l’elusione dell’imposta da parte delle società multinazionali (siano esse digitali o no) raccomanda di evitare sperequazioni nel trattamento di imprese di diversi settori, di diversi paesi, di diversa dimensione, di diversa profittabilità ed evitare la doppia imposizione che comporta una penalizzazione degli investimenti, particolarmente nei paesi meno sviluppati.

Recentemente, l’OCSE ha predisposto un documento da sottoporre al G20, che unifica le posizioni relative al Primo Pilastro, l’unico percorribile in sede di accordi internazionali. Esso propone:

  • di consentire ai paesi i cui un’ azienda vende servizi e prodotti senza disporre di una sede, di tassare gli utili riconducibili a tali vendite;
  • di consentire ai paesi in cui ha sede l’azienda che opera su scala multinazionale, di tassare i profitti globali che essa deriva dalle attività di produzione e marketing dei servizi stessi secondo determinati standard;
  • definire regole e procedure per suddividere tra le diverse giurisdizioni i profitti che vanno oltre gli standard indicati.

Si tratta di una proposta che evita la doppia tassazione, non introduce tasse ad hoc, e pone le basi per accordi internazionali applicabili senza eccessivi contenziosi OCSE[8].

L’altalena della digital tax all’italiana

La digital tax avrà risultati solo di facciata perché destinata a soccombere davanti ai trattati bilaterali contro le doppie imposizioni. Dario Stevanato

2013: varo della legge per costringere le aziende ad aprire la partita iva in Italia, in violazione dei trattati di libera circolazione delle merci. Stime di gettito: 1 miliardo di euro.

2014: cancellazione della legge da parte del governo Renzi.

2015: annuncio della digital tax in Italia dal 2017 da parte del governo Renzi, il cui sottosegretario Zanetti sostiene la proposta di legge Quintarelli Sottanelli, che prevede la tassazione al 25% dei ricavi di aziende senza sede in Italia con possibilità di riconoscere il credito di imposta per evitare la doppia tassazione. (Ma come si fa a utilizzare nel paese di residenza un credito di imposta riconosciuto nel paese “fonte”? E, anche qui, quando mai le imprese sono tassate sulle vendite e non sui profitti?). Stime di gettito: tra i 2 e i 3 miliardi.

2017: proposta di introduzione (passata solo al Senato) della web tax al 6% del fatturato dei grandi gruppi, con ritenute effettuate dagli intermediari finanziari ed esclusione dei servizi forniti alle famiglie.

2017: introduzione della web tax al 3%, con ritenuta a carico dei clienti dei servizi digitali, con discriminazione non giustificata tra servizi B2B (tassati) e B2C (non tassati), ingiustificabili disparità di incidenza sui profitti (tanto più alta quanto più bassi i profitti). Stime di gettito: 200 milioni dal 2019. Questa legge non è mai stata attuata per mancata emissione dei decreti attuativi.

2018: introduzione della Imposta sui Servizi Digitali (ISD), simile anche nel nome a quella suggerita dalla proposta di Direttiva europea. Aliquota del 3%, con ritenuta a carico dei clienti dei servizi digitali, estensione anche ai servizi B2B, con problemi di riscossione giganteschi, gli stessi problemi di sperequazione di incidenza sui profitti già richiamati sopra e di traslazione dell’incidenza della tassa sui consumatori finali e sulle imprese domestiche. Stime di gettito: 150 milioni nel secondo semestre 2019 e 600 milioni nel 2020. Anche questa legge rimane priva di decreti attuativi.

In questi giorni (10 ottobre 2019) il ministro dell’economia Roberto Gualtieri al termine dell’incontro con gli altri ministri delle finanze europei (ecofin) ha dichiarato:“Come è noto l’Italia ha la digital tax, noi la faremo entrare in vigore dal primo gennaio, è uno dei componenti della manovra. La misura c’era ma non operativa. Non vogliamo solo la digital tax italiana ma vogliamo che sia collocata dentro una misura definita sul piano internazionale(…) Noi faremo comunque la nostra, ma siamo parte attiva del negoziato che proseguiremo a Washington al G20”.

Le dichiarazioni non sono affatto chiare: se l’Italia vuole spingere per un accordo internazionale, come dice Gualtieri, non deve mettere in atto una tassa nazionale per tre ordini di motivi:

  1. l’avvio di tasse nazionali produce sugli altri paesi partner una spinta competitiva e compensativa a introdurre anche loro una tassa nazionale, allontanando quegli accordi a cui il ministro dichiara di puntare;
  2. l’introduzione di tasse nazionali penalizza la competitività delle imprese e degli investimenti nazionali;
  3. ove mai si giungesse a definire una norma europea o un quadro di nuovi accordi in sede OCSE, la presenza di una tassa nazionale produrrebbe un elevato contenzioso tributario e una farraginosità ulteriore (ce n’è forse bisogno?) della tassazione delle imprese in Italia.

In realtà queste cose il ministro Gualtieri le sa, ma nelle incertezze politiche dell’approvazione della Nota di Aggiornamento del DEF ha voluto ricordare agli elettori che la tassa sui servizi digitali l’ha introdotta il vecchio governo: non è quindi una nuova tassa, anche se applicandola da gennaio qualcuno, che fino ad oggi non l’ha pagata, dovrà pur pagarla. Poi non vuole cancellare il gettito dalla voce entrate per il 2020 e quindi annuncia che da gennaio si pagherà quella dannata tassa, che a lui stesso, molto probabilmente, piace poco.

Speriamo che queste esigenze politiche di fare annunci in materia di ISD non si traducano in pratica, per i motivi sopra elencati. Speriamo quindi che i decreti attuativi della digital tax rimangano ancora per un po’ nel surgelatore, almeno fino a che non venga definito l’accordo internazionale proposto dall’OCSE.

Incrociamo i digit!

______________________________________________________________________

  1. A. J. Cordell, New Taxes for a New economy, Government Information in Canada,Volume 2, number 4 (spring 1996) Traduzione dello scrivente.
  2. Paul Starr, The Great Telecom Implosion, The American Prospect, September 9, 2002.
  3. Anche l’idea che il valore si crei nella rete cn lo scambio tra app gratuite e dati personali, evoca questa visione neo statalista dell’economia digitale. G. Franzoni in: La Web Tax: miti, retorica e realtà, Rivista di Diritto Tributario, Supplemento online, 5 aprile 2008, coglie analoghe sfumature anche nella proposta di Direttiva Comunitaria, dove essa recita “le attuali regole non riconoscono il ruolo degli utenti nel generare valore per le compagnie digitali fornendo i dati”.
  4. Massimiliano Trovato, La Bit tax, il nuovo ritrovato dei gabellieri della rete, non è nuova né intelligente, Il Foglio, 10 maggio 2017
  5. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Tax Challenges Arising from Digitalisation –Interim Report2018.
  6. Report on Double Taxation submitted to the Financial Committee, Economic and Financial Commission Report by the Experts on Double Taxation, Document E.F.S.73. F.19 (April 5th 1923) , p. 40, traduzione dello scrivente.
  7. Proposta di Direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali Bruxelles, 21.3.2018. COM(2018) 148 final.
  8. OCSE, Secretariat Proposal for a “Unified Approach” under Pillar One, Public consultation document,Paris, 9 October 2019 – 12 November 2019.

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Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
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Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
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PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
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PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
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Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
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PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
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PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
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Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
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Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
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Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
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PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
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PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
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Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
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PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
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Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
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Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
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PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
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Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
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Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
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PNRR 2, è il turno della space economy
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FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
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PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
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Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
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PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
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PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
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Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
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Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
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