eCommerce

Nuove norme sugli sconti online: come vanno presentati nell’email marketing e nelle ads

Con l’entrata in vigore della Direttiva Omnibus, gli sconti online sono tornati ad essere un argomento caldo dal punto di vista legale. Tutte le normative che un sito di eCommerce deve conoscere per pubblicizzare gli sconti in maniera conforme alla legge

Pubblicato il 24 Nov 2022

Floriana Capone

Avvocato specializzato in e-commerce

ecommerce

Quello degli sconti online è un argomento che tocca da vicino chiunque abbia un e-commerce, impegnato periodicamente nella gestione e nell’organizzazione di vendite promozionali, saldi e vendite sottocosto.

Infatti, è proprio durante i periodi del Black Friday, Cyber Monday, dei saldi e delle promozioni in generale che si costruisce gran parte del fatturato di un e-commerce, per cui ogni aspetto, compreso quello legale, va curato con estrema attenzione.

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Quali sono le norme sugli sconti online

Gli sconti online sono tornati ad essere un argomento caldo dal punto di vista legale, con l’entrata in vigore della Direttiva Omnibus, la direttiva europea che mira al miglioramento della tutela del consumatore europeo e che richiede, tra le altre cose, maggiore trasparenza su come devono essere presentati ai consumatori gli sconti online, le recensioni, e più in generale le comunicazioni commerciali, al fine di evitare pratiche commerciali scorrette e ingannevoli.

Oltre alle norme europee di cui alla Direttiva Omnibus, esistono già una serie di norme a tutela dei consumatori che stabiliscono come gli sconti online devono essere presentati ai consumatori, e che coinvolgono diverse attività promozionali, dall’indicazione del prezzo nella scheda prodotto degli ecommerce, all’email marketing e all’advertising online.

Considerando il loro grande impatto anche sugli e-commerce e su come questi devono pubblicizzare le promozioni, le novità normative in tema di sconti online meritano un approfondimento.

Definizione di sconti online e saldi/ vendite promozionali e vendite straordinarie

Al grido “sconti”, i merchant si prospettano un incremento delle vendite e i clienti esultano al pensiero di fare ottimi affari. Tuttavia, sebbene abbiano in comune una riduzione del prezzo iniziale, dal punto di vista normativo le vendite straordinarie non sono tutte uguali e si distinguono in: saldi, sconti e vendite sottocosto.

Cosa si intende per saldi

Definiti anche vendite di fine stagione, i saldi possono essere applicati ai prodotti che tendono a perdere di valore se rimangono invenduti entro una certa data.

Questo è il caso degli abiti e delle scarpe, soggetti a un forte deprezzamento perché perdono di attualità o non possono essere indossati con il cambio di stagione.

Le vendite di fine stagione sono regolate anche dalle leggi regionali sulle vendite straordinarie che definiscono, tra le altre cose, alcuni limiti temporali, come le date di inizio e di fine dei saldi o il periodo antecedente o successivo ai saldi, in cui non è possibile effettuare vendite promozionali che coinvolgono gli stessi prodotti in saldo.

Come si definiscono gli sconti

Le offerte per periodi limitati, invece, rientrano nella definizione di sconti o vendite promozionali e possono riguardare tutto l’assortimento o solo una parte di esso.

A differenza dei saldi, che dovrebbero essere applicati solo su un numero ridotto di prodotti, gli sconti non hanno limiti in tal senso. Ossia, si possono vendere a prezzi scontati sia gli articoli continuativi che quelli stagionali.

Quello che caratterizza gli sconti, quindi, è il limite temporale della promozione.

Cos’è la vendita sottocosto

Si definiscono vendite sottocosto quelle effettuate a prezzi inferiori rispetto al prezzo iniziale indicato nelle fatture di acquisto. Nel prezzo iniziale, ossia quello di acquisto, vanno considerate anche le imposte, le maggiorazioni ed eventuali sconti ottenuti.

Per le vendite sottocosto trova applicazione il D.P.R. n. 218 del 6 aprile 2001 che stabilisce i limiti e le regole specifiche per questa tipologia di vendita.

Normativa sugli sconti online

Quando si parla di normativa sugli sconti online si deve dunque far riferimento ad una serie di norme che trovano applicazione anche a seconda della tipologia di vendita promozionale effettuata, e dei mezzi di comunicazione utilizzati per promuovere la riduzione dei prezzi effettuata.

Certamente tra le norme applicabili agli sconti online, ci sono:

  • il Codice del Consumo, che interviene nella regolamentazione degli sconti online richiedendo trasparenza e correttezza nelle comunicazioni commerciali su promozioni o sconti, considerando come pratiche commerciali scorrette quelle che traggono inganno il consumatore sul prezzo finale del prodotto/servizio, sulla durata della promozione, oppure sulle condizioni per accedere alla stessa;
  • la Riforma della disciplina relativa al settore del commercio (il D. Lgs. 114/1998), che detta le norme sulle vendite straordinarie e i criteri con cui deve essere presentata la percentuale di sconto o di ribasso sul normale prezzo di vendita;
  • il Decreto sul commercio elettronico (il D.Lgs. 70/2003), che richiede che siano descritte, in modo chiaro ed inequivocabile, le offerte promozionali come sconti, premi o omaggi, e le relative condizioni di accesso;
  • le leggi regionali che, tra le altre cose, definiscono le date di inizio e di fine dei saldi di fine stagione e il periodo di tempo, precedente o successivo a questi, in cui non è possibile effettuare vendite promozionali sugli stessi prodotti in saldo;
  • la Direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi;
  • la normativa privacy (GDPR, Codice Privacy, Codice delle Comunicazioni elettroniche ecc) che regola le condizioni che si devono verificare per un corretto trattamento dei dati personali degli utenti per le finalità di marketing e profilazione, e le modalità con cui devono presentarsi le comunicazioni commerciali.

A queste si aggiungono le nuove norme europee sugli sconti online provenienti dalla Direttiva Omnibus (Direttiva europea n. 2161 del 2019) per la cui attuazione il 4 agosto 2022 è stata approvata la legge n. 127 che delega al Governo italiano il recepimento attraverso appositi decreti legislativi.

Considerando il loro grande impatto sugli e-commerce e su come questi devono pubblicizzare le promozioni, le nuove indicazioni europee sugli sconti online meritano un approfondimento.

Direttiva Omnibus: le nuove norme europee sugli sconti online

La direttiva UE 2019/2161, chiamata anche direttiva Omnibus, è destinata a rafforzare le norme a tutela dei consumatori e a integrare gli obblighi di trasparenza nella vendita online.

Visto l’aumento del numero dei siti ecommerce, le indicazioni che arrivano dall’Unione Europea sono concepite proprio per regolamentare questo settore e si riferiscono al B2C, ovvero agli e-commerce che vendono direttamente al consumatore finale.

La direttiva si concentra, in particolare, sulla trasparenza dei merchant, rafforzando il divieto di false recensioni e definendo i criteri di personalizzazione dei prezzi e di presentazione degli sconti online.

Inoltre, prevede che ogni Stato adotti un quadro sanzionatorio tale da scoraggiare la violazione della normativa.

In merito agli sconti online, la direttiva mira a scongiurare annunci di scontistiche false o gonfiate, stabilendo che gli annunci di riduzioni di prezzo debbano fare riferimento al prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti.

In particolare, la direttiva dedica l’intero art. 2 alla tematica della presentazione degli sconti online, introducendo l’articolo 6-bis alla Direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti.

Questo articolo stabilisce nuove regole da seguire per la creazione di un “annuncio di riduzione di prezzo”, ossia:

negli annunci di riduzione di prezzo è obbligatorio “indicare il prezzo precedente applicato dal professionista”…“durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni prima dell’applicazione della riduzione del prezzo”.

Per cui, il merchant che intenda promuovere uno sconto online avrà l’obbligo di:

  • indicare l’entità dello sconto, con la dicitura da-a oppure in misura percentuale;
  • sulla base del prezzo precedente più basso applicato durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni prima dell’applicazione della riduzione del prezzo.

Ad esempio, se lo sconto pubblicizzato fosse del 30% sul prezzo di vendita, non bisognerebbe fare riferimento al prezzo iniziale, ma considerare il prezzo di vendita più basso applicato in un periodo precedente di almeno 30 giorni.

“Lo scopo di tale periodo di riferimento, la cui durata deve essere di almeno 30 giorni, è di evitare che i professionisti alterino i prezzi e ne presentino riduzioni fasulle, ad esempio aumentando un prezzo per un breve periodo di tempo per poi ridurlo e presentarlo come una riduzione (significativa) che induce i consumatori in errore.”[1]

Nella normativa nazionale di recepimento, gli Stati potranno adottare un periodo di tempo inferiore a 30 giorni per la determinazione del “prezzo precedente”.

Tali nuove indicazioni, però, non trovano applicazione per gli intermediari che si limitano a fornire ai commercianti i mezzi per vendere i loro prodotti, come i marketplace o gli aggregatori di prezzi.

Questi sono soggetti alle norme della direttiva sull’indicazione dei prezzi quando si configurano come effettivi venditori dei beni o quando effettuano le vendite per conto di un altro commerciante.

Come pubblicizzare gli sconti online nelle campagne adv e email marketing

Tra gli strumenti principali per pubblicizzare gli sconti online ci sono le campagne adv e l’email marketing.

La nuova normativa europea sugli sconti online trova applicazione in tutte le forme di comunicazione commerciale dirette a pubblicizzare promozioni, sconti o altre forme di abbattimento del prezzo iniziale, e dunque anche a queste.

Ma come incide la normativa sulle campagne adv e l’email marketing?

Sconti online nelle campagne di advertising

Anche nelle campagne di advertising online, merchant e marketers sono chiamati a rispettare le prescrizioni normative europee sulla modalità di presentazione degli sconti applicati e del prezzo finale.

Oltre a queste, poi, ricordiamo le norme in materia di pratiche commerciali scorrette che potrebbero essere compiute proprio attraverso l’advertising online: ad esempio le sponsorizzate di prodotti “civetta”, per il particolare sconto applicato, a cui segue poi l’indisponibilità del prodotto oppure una falsa disponibilità limitata dello stesso.

Sconti online nell’email marketing

Per le comunicazioni commerciali via email la normativa sul commercio elettronico richiede che queste, in modo chiaro ed inequivocabile:

  • si presentino subito come comunicazioni commerciali;
  • riportino in maniera completa le informazioni sul mittente dell’email;
  • chiariscano le modalità di calcolo del prezzo finale e le condizioni di accesso ad offerte promozionali come sconti, premi o omaggi.

Rischi e Sanzioni

La violazione della normativa sugli sconti online potrebbe integrare una pratica commerciale scorretta, per la quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può comminare sanzioni amministrative pecuniarie da 5 mila euro fino a 5 milioni di euro, valutata la gravità e la durata della condotta scorretta.

A tali sanzioni si aggiungerebbe il danno d’immagine del brand agli occhi dei consumatori, con ripercussioni su reputazione e fatturato sul medio-lungo periodo.

Per questo risulta fondamentale rivolgersi ad un legale specializzato in e-commerce per approfondire ogni aspetto legale della vendita online e non subire i danni della mancata conoscenza della normativa di settore.

Note

  1. “Orientamenti sull’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 6 bis della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1229(06)&from=EN

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