l'analisi

Agcom, come cambiano i poteri con la direttiva UE sul diritto d’autore

I nuovi poteri attribuiti all’Agcom nello schema di decreto legislativo sul diritto d’autore, approvato dal Consiglio dei Ministri: analizziamo le novità e i loro impatti

Pubblicato il 28 Set 2021

Luciano Daffarra

C-Lex Studio Legale

europa digitale

L’Agcom allarga il suo raggio d’azione nella Direttiva UE/2019/790 “sui diritti d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale”. Direttiva che ha l’obiettivo di armonizzare il quadro normativo comunitario, rimodellando il diritto d’autore per adeguarlo all’era della società dell’informazione digitale e di Internet, e di offrire un alto livello di protezione delle prerogative autoriali, senza mettere paletti all’evoluzione tecnologica e dunque ipotecare esigenze future.

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Il ruolo dell’Agcom nella direttiva UE sul diritto d’autore

L’atto parlamentare n. 295 del 6 agosto 2021 reca il testo del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri (CdM) che dà attuazione in Italia alla direttiva Ue, come vuole la legge di delegazione, deve essere sottoposto al parere del Parlamento per la sua approvazione, cui seguirà il decreto del Presidente della Repubblica e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Lo schema di decreto legislativo che regola le utilizzazioni delle opere digitali nell’acquis communautaire si basa sui quindici criteri direttivi stabiliti dall’Art. 9 della Legge di Delegazione Europea approvata con L. 22 aprile 2021 n. 53, che aveva fissato al giorno 8 agosto u.s. la data entro cui la normativa avrebbe dovuto essere varata.

Nel contesto delle linee tracciate dalla legge, il legislatore delegato ha elaborato una serie di disposizioni che dovranno essere inserite nel contesto dalla Legge 633/1941, la quale, più volte aggiornata, risulterà in molte parti modificata attraverso una significativa “modernizzazione” della disciplina della materia, in particolare con l’introduzione del nuovo “diritto connesso” degli editori delle pubblicazioni di carattere giornalistico.

Nell’implementazione della disciplina comunitaria del diritto d’autore nel mercato unico digitale va sottolineato che la normativa interna conferisce un ruolo centrale nella gestione di taluni istituti giuridici all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) attribuendole numerosi (ed onerosi) compiti che includono – fra i molti – quelli facenti originariamente capo al collegio arbitrale previsto dall’Art. 4 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 440/1945. Quindi d’ora in avanti l’Agcom assume la competenza a decidere tutte le questioni precedentemente affidate al suddetto organo collegiale.

La presenza di competenze – da un lato regolamentari e dall’altro mediatorie e decisionali – dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in base alle nuove disposizioni in materia di diritto d’autore, risulta coerente con l’attuale assetto regolatorio interno in materia che si va ad estendere a un significativo novero di fattispecie che saranno di seguito brevemente e sinteticamente illustrate.

Nelle utilizzazioni online delle pubblicazioni di carattere giornalistico effettuate da fornitori terzi di servizi della società dell’informazione (nuovo Art. 43-bis Legge Autore) viene attribuito agli editori, i quali divengono titolari dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico delle loro pubblicazioni, un “equo compenso” per tali sfruttamenti, da erogarsi per le utilizzazioni avvenute entro precisi limiti temporali [1] e la cui corresponsione farà capo ai prestatori dei servizi della società dell’informazione, così come si verifica in diversi paesi del mondo dopo gli accadimenti francesi.

I nuovi poteri dell’Agcom

Al fine di determinare questa remunerazione a favore di editori delle pubblicazioni, l’AgCom dovrà emanare, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della normativa in oggetto, il regolamento che stabilisca i criteri sulla base dei quali sarà calcolato l’equo compenso, includendo fra gli stessi:

  • il numero di consultazioni online dell’articolo;
  • gli anni di attività dell’editore e la sua rilevanza sul mercato;
  • il numero di giornalisti impiegati;
  • i costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali (sia da parte degli editori che dei prestatori di servizi on-line);
  • i benefici economici derivanti dalla pubblicazione dei contenuti per contatti e ricavi pubblicitari, anch’essi riferiti sia agli editori che agli intermediari della società dell’informazione.

L’assenza di accordo fra le parti nella determinazione dell’equo compenso, a seguito di un periodo di trattative durato almeno trenta giorni, pur dando titolo alle parti interessate di adire l’autorità giudiziaria, consente loro di rivolgersi all’AgCom al fine di determinare l’ammontare del compenso dovuto, attraverso la formulazione di una proposta economica.

Nei successivi 60 giorni, sia che la controparte si presenti di fronte all’Autorità, sia che la medesima si astenga dal farlo, ovvero nel caso in cui – valutate negativamente le offerte dei contraenti – non venisse accolta la misura dell’equo compenso fissata dall’Autorità, editore e fornitore di servizi saranno liberi di rivolgersi alle “sezioni specializzate impresa” del tribunale ordinario competente, eventualmente facendo in tale sede valere anche l’“abuso di dipendenza economica” (Art. 9 L. 192/1998).

Allo scopo di consentire l’analisi delle informazioni necessarie a valutare correttamente l’equo compenso, i fornitori di servizi (al pari degli enti ad essi assimilati, quali le imprese di media monitoring e di rassegna stampa) devono mettere a disposizione degli editori o dell’AgCom, a loro richiesta, ogni dato idoneo, nel rispetto degli obblighi di riservatezza da parte degli editori sulle informazioni di carattere commerciale, industriale e finanziario sulla cui ottemperanza
l’Autorità è tenuta a vigilare.

Come procede l’Agcom nel caso di rifiuto o di omissione nella fornitura dei dati richiesti

Nel caso di rifiuto o di omissione nella fornitura dei dati richiesti, nei trenta giorni dalla domanda l’AGCOM applicherà una sanzione
amministrativa pecuniaria non suscettibile di riduzione ex lege 689/1981 (Art. 16) nella misura massima dell’1% del fatturato dell’ultimo esercizio dell’impresa.

L’equo compenso per gli autori degli articoli

Anche gli autori degli articoli oggetto di pubblicazione online avranno titolo a percepire una parte dell’equo compenso ricevuto dagli editori, in una misura compresa fra il 2% e il 5% di tale somma, che sarà negoziata dagli editori con i lavoratori autonomi e che potrà essere invece oggetto di accordi collettivi per quanto riguarda i
lavoratori subordinati.

La centralità dell’Agcom nella Direttiva DSM

Riguardo alle modifiche apportate dalla Direttiva DSM ai diritti degli autori delle opere cinematografiche (Art. 46 L.A., quarto comma, con estensione, ceteris paribus, all’attuale Art. 46-bis L.A.), si osserva che attribuisce a taluni soggetti di un ulteriore compenso “adeguato e proporzionato” [2] sugli incassi derivanti dalle proiezioni pubbliche dell’opera.

Tale compenso viene riconosciuto, oltre che al regista e agli autori del soggetto e della sceneggiatura, anche agli adattatori dei dialoghi e agli artisti interpreti primari e comprimari, inclusi i direttori del doppiaggio e i doppiatori.
Il compenso aggiuntivo, oltre ad essere irrinunciabile, dovrà essere determinato, in caso di controversie, non più dal collegio arbitrale previsto dall’Art. 4 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 440/1945, ma dall’Agcom in base a procedure che essa stessa fisserà attraverso un apposito regolamento da adottarsi entro i sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della Direttiva DSM.

L’Agcom e i diritti degli artisti-interpreti ed esecutori

Un’ulteriore area di intervento del potere decisionale dell’AgCom va a toccare i diritti degli artisti-interpreti ed esecutori, di cui agli articoli da. 80 a 85-bis Legge Autore. In tale ambito, l’art. 80 nella nuova formulazione – nella categoria degli interpreti-esecutori
– aggiunge agli attori, ai cantanti, ai musicisti, ai ballerini e alle altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico – già previsti in precedenza dalla norma – anche i direttori del doppiaggio e i doppiatori.

Il successivo Art. 84 Legge Autore, che vede riconosciuto un ulteriore compenso “adeguato e proporzionato” a favore di coloro che sostengano una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario nell’opera cinematografica, viene a comprendere ora le stesse figure sopra elencate, qualora esse prendano parte all’opera
teatrale. La stessa disposizione, nel rimuovere l’inciso secondo cui tale compenso – “in difetto di accordo da concludersi tra l’istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, è stabilito con la
procedura di cui all’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440” – attribuisce ai singoli interessati il potere di rivolgersi all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni al fine della determinazione di tale remunerazione, secondo la procedura che verrà stabilita in un ulteriore regolamento da emanarsi da parte
dell’Autorità stessa.

Il file-sharing sotto la lente di Agcom

Il coinvolgimento di AGCOM, nell’attuazione delle disposizioni della Direttiva DSM nel nostro Paese, riguarda lo spigoloso tema del file-sharing che sarà regolato negli articoli da 102-sexies a 102-decies
della Legge Autore sotto il Titolo II-quater. Nell’ambito di tali disposizioni, che meritano un esame separato e approfondito, è previsto dall’Art. 102-decies che gli intermediari della società dell’informazione, al fine della rimozione / disabilitazione dei contenuti abusivamente immessi in rete, siano informati dagli aventi diritto circa i motivi della loro richiesta.

Secondo quanto già stabilito dalla Direttiva 2000/31/CE agli Art. 16 e 17 secondo comma, che favoriscono il ricorso a strumenti di composizione stragiudiziale delle controversie e incoraggiano gli Stati Membri all’adozione di “codici di condotta” applicabili alle norme da 5 a 15 della stessa Direttiva (incluse quindi quelle sulla responsabilità dei fornitori di servizi online), le nuove disposizioni interne mirano – da un lato – a creare meccanismi di reclamo celeri ed efficaci di risoluzione delle controversie riguardanti i servizi di condivisione e – dall’altro – ad attribuire la competenza sui reclami afferenti alla disabilitazione dell’accesso e alla rimozione dei contenuti abusivi a un organo imparziale, quale l’AGCOM.

La competenza nei meccanismi di reclamo

In tal senso, i meccanismi di reclamo in questione saranno elaborati dai singoli prestatori dei servizi di condivisione attraverso apposite “linee guida” adottate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che dovrà altresì emanare, nei sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione, il regolamento in base al quale tale organo dovrà esaminare e dirimere le controversie originate dai ricorsi presentati nei confronti delle decisioni assunte dai fornitori dei servizi di file-sharing.

I video on-demand

Anche sul tema della comunicazione al pubblico delle opere tramite i servizi di video on-demand, ove sussistessero difficoltà fra i contraenti nello stabilire una licenza di sfruttamento dei diritti a condizioni di mercato che non limitino la concorrenza fra detentori dei diritti e fornitori di servizi, l’AgCom svolgerà compiti di assistenza delle parti e di ausilio nelle trattative che dovessero fra le stesse insorgere, sulla base del nuovo Art. 110-ter della Legge 633/1941.

Nell’intento di creare un mercato dei media il più possibile trasparente, le nuove norme in materia di diritto d’autore prescrivono poi un obbligo a carico dei titolari dei diritti e dei loro licenziatari di informare, su base trimestrale, con dati aggiornati, pertinenti e completi per ciascun settore operativo, gli autori e gli artisti-interpreti-esecutori circa le cessioni dei diritti sulle opere che li interessano ai fini dell’erogazione della loro remunerazione (Art. 110-quater Legge Autore); ciò nel rispetto del diritto alla
riservatezza delle informazioni, commerciali, industriali e finanziarie, riguardanti le imprese coinvolte.

In questo ambito, al fine di ottenere il rispetto dell’adempimento degli obblighi di comunicazione e di informazione sopra tratteggiati, all’AgCom spetta l’attività di vigilanza, con il potere di comminare sanzioni pecuniarie fino all’1% del
fatturato
realizzato dalle imprese inadempienti nell’esercizio chiuso precedentemente alla notifica della contestazione [3].

Il diritto all’incremento dell’adeguata ed equa remunerazione

La stessa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è abilitata a risolvere le controversie aventi ad oggetto gli obblighi di informazione e di trasparenza di cui all’Art. 110-quater LDA sopra ricordati, come pure a decidere circa il diritto all’incremento
dell’adeguata ed equa remunerazione
che l’Art. 110-quinquies della L. 633/1941 attribuisce agli autori e agli artisti-interpreti-esecutori (e loro rappresentanti) nei casi in cui i contratti stipulati per lo sfruttamento delle loro opere risultassero sproporzionatamente inferiori rispetto ai proventi originari, in considerazione delle nuove
forme di sfruttamento delle opere e dei proventi che da queste possono derivare nel momento della richiesta di adeguamento.

Conclusioni

Pure in questi casi, le controversie insorte fra le parti in tema di informazione trasparente sono oggetto di regolamentazione da parte dell’AgCom con obbligo da parte di quest’ultima di emettere una decisione nel merito dei fatti portati alle sue determinazioni nei novanta giorni dalla proposizione della domanda.

In tutti i casi, oggetto della nuova normativa, come in precedenza per numerose delle competenze dell’AgCOM non è precluso il ricorso diretto degli interessati all’autorità giudiziaria.
Infine, l’Art. 3 dello schema di decreto Legislativo opportunamente stabilisce quali siano le fonti delle risorse finanziarie che sorreggano le numerose iniziative previste dalle nuove norme e le attività dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in cui la
stessa risulti coinvolta.

Note

  1. I diritti esclusivi spettanti agli editori hanno durata biennale decorrente dal 1° gennaio dell’anno
    successivo alla pubblicazione e non si applicano alle pubblicazioni giornalistiche anteriori al 6 giugno 2019. Anche gli articoli di giornale sono soggetti alle eccezioni e limitazioni stabilite dalla legge.
  2. Tale compenso è escluso solo nel caso in cui i soggetti indicati nella disposizione modificata del 4°
    comma dell’Art. 46 abbiano convenuto un ammontare
  3. Anche in tale ipotesi la sanzione amministrativa pecuniaria non suscettibile di riduzione in base all’Art. 16 della legge 689/1981.

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