La Commissione europea sta considerando di introdurre modifiche mirate al quadro normativo dell’UE in materia di diritto d’autore al fine di rafforzare la resilienza e la competitività dei settori culturali e creativi europei e di favorire la ricerca e l’innovazione, come annunciato nella Call for Evidence del maggio 2026.
Indice degli argomenti
Consultazione UE sul copyright: scadenza e temi del questionario
Proprio sulla base dei feed-back ricevuti nel contesto della Call for Evidence, la consultazione mirata, aperta nei giorni scorsi, con scadenza il 3 novembre 2026, punta a raccogliere le opinioni degli stakeholder su questioni e sfide specifiche legate all’utilizzo di contenuti protetti dal diritto d’autore nel contesto dell’Intelligenza Artificiale (IA), della ricerca, della lotta alla pirateria online e dell’utilizzo nell’UE di registrazioni musicali di artisti di Paesi terzi.
La consultazione raccoglierà il contributo degli stakeholder per poi concludere se vi sia la necessità di eventuali iniziative future sulle diverse issue in esame e sulle possibili opzioni di policy. I risultati della consultazione, secondo quanto dichiarato dalla Commissione: “contribuiranno alla preparazione di un’azione mirata volta a sviluppare un contesto più favorevole al diritto d’autore, alla creatività e all’innovazione in Europa”.
Il questionario pubblicato è stato organizzato in diverse sezioni, ciascuna dedicata a temi differenti rilevanti per il diritto d’autore.
- Diritto d’autore e IA generativa;
- Pirateria online di contenuti protetti dal diritto d’autore sensibili al fattore tempo, inclusi gli eventi dal vivo;
- Utilizzo nell’UE delle registrazioni sonore di artisti di Paesi non appartenenti all’UE;
- Diritto d’autore e ricerca;
Copyright e IA generativa nella consultazione europea
Come evidenziato dalla Commissione EU nell’introdurre la consultazione, La Direttiva 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (Direttiva DSM) prevede eccezioni per il text and data mining (TDM).
L’eccezione contenuta nell’articolo 3 riguarda il TDM effettuato a fini di ricerca scientifica, mentre l’eccezione prevista dall’articolo 4 ha un ambito di applicazione più ampio, ma si applica esclusivamente all’uso di opere e altri materiali protetti dal diritto d’autore e dai diritti connessi per i quali i titolari dei diritti non abbiano espressamente riservato i propri diritti. Le problematiche legate all’attuazione dell’eccezione per il TDM, compresi i meccanismi di opt-out, sono attualmente oggetto di valutazione nell’ambito del processo di revisione in corso della Direttiva DSM.
Gli autori e gli altri titolari di diritti che hanno esercitato la riserva dei propri diritti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della Direttiva DSM incontrano difficoltà nell’applicazione e nella tutela effettiva di tali diritti, nella concessione di licenze per i propri contenuti protetti e nell’ottenere una remunerazione per l’utilizzo degli stessi.
Dall’altro lato, i fornitori di sistemi e modelli di IA generativa necessitano di certezza giuridica riguardo al quadro normativo applicabile e di accesso a grandi quantità di dati di elevata qualità, inclusi contenuti protetti, per sviluppare, fornire o distribuire nell’UE prodotti e servizi di IA innovativi e di qualità.
I contenuti protetti dal diritto d’autore possono essere utilizzati in diverse fasi del ciclo di vita dell’intelligenza artificiale e per una vasta gamma di finalità rilevanti ai fini del diritto d’autore. Ciò può includere l’uso di opere protette durante l’addestramento dei modelli di IA generativa, durante la fase di inferenza, ad esempio tramite la retrieval-augmented generation (RAG) e altre forme di generazione basata su fonti esterne (grounded generation), nonché nei contenuti generati dall’IA.
Gli obblighi dell’AI Act per i modelli di IA
In tale contesto, come noto, oltre alla Direttiva DSM, il più recente AI Act ha previsto un quadro giuridico complementare volto a facilitare l’esercizio dei diritti nei casi in cui i modelli di intelligenza artificiale siano addestrati utilizzando contenuti protetti dal diritto d’autore.
L’AI Act impone ai fornitori di modelli di IA per finalità generali (general-purpose AI models) di adottare una politica volta a garantire il rispetto del diritto d’autore dell’Unione europea e di pubblicare una sintesi dei dati utilizzati per l’addestramento dei loro modelli (articolo 53, paragrafo 1, lettere c) e d), del Regolamento (UE) 2024/1689).
Tali obblighi si applicano indipendentemente dal fatto che i modelli siano stati addestrati all’interno o all’esterno dell’Unione europea, garantendo così condizioni di concorrenza eque (level playing field).
Per sostenere l’efficace attuazione di questi obblighi, sono stati adottati:
- un Codice di condotta (Code of Practice), comprendente un capitolo specificamente dedicato al diritto d’autore per i modelli di IA per finalità generali;
- un modello predisposto dalla Commissione per la redazione della sintesi dei dati di addestramento.
L’effettiva applicazione degli obblighi sopra menzionati costituisce una priorità importante per la Commissione, che è responsabile della vigilanza sul rispetto di tali disposizioni e che ha già fatto ricorso ai propri poteri investigativi in questo ambito.
In caso di mancata conformità, la Commissione può imporre sanzioni amministrative fino al 3% del fatturato annuo mondiale del fornitore.
Licenze, remunerazione e impersonificazioni generate dall’IA
Qui si inserisce la nota questione delle potenziali licenze per i contenuti e dei complessi rapporti tra piattaforme e titolari dei diritti.
La Commissione sta pertanto valutando possibili modalità per agevolare la concessione di licenze e l’applicazione dei diritti d’autore e dei diritti connessi nel contesto dell’intelligenza artificiale, nonché per migliorare le condizioni di remunerazione dei creatori, consentendo al contempo ai fornitori di modelli e sistemi di IA, comprese le start-up, di accedere legalmente ai contenuti protetti dal diritto d’autore e di utilizzarli per promuovere l’innovazione nell’ambito dell’IA.
La consultazione ha lo scopo di raccogliere le opinioni delle parti interessate sulle sfide connesse all’utilizzo di contenuti protetti dal diritto d’autore nel contesto dell’IA generativa, sia dal punto di vista dei titolari dei diritti sia da quello dei fornitori di IA, nonché sulle possibili modalità per affrontare tali sfide.
Inoltre, sempre in tema di AI generativa la consultazione accende il focus anche su un altro teme delicato, ovvero l’individuzione delle problematiche derivanti dall’utilizzo di impersonificazioni generate dall’IA di artisti interpreti o esecutori e intendono inoltre esplorare se sia opportuno prendere in considerazione possibili soluzioni nell’ambito della legislazione sul diritto d’autore, tenendo conto delle sue finalità, del suo ambito di applicazione e delle potenziali implicazioni.
La consultazione UE sul copyright e la pirateria online
Come è noto, Il quadro normativo dell’Unione europea comprende già strumenti e rimedi per contrastare l’utilizzo non autorizzato di contenuti protetti dal diritto d’autore e dai diritti connessi.
Tuttavia, la rapidità con la quale si sviluppano soluzione tecnologiche in grado di agevolare la pirateria, ad esempio nel segmento dell’IPTV, la Commissione intende avere un quadro aggiornato della situazione sul campo.
Direttive UE, DSA e rimedi per gli eventi in diretta
In particolare, l’articolo 8, paragrafo 3, della Direttiva 2001/29/CE e gli articoli 9 e 11 della Direttiva 2004/48/CE consentono già ai titolari dei diritti di richiedere provvedimenti ingiuntivi nei confronti dei responsabili delle violazioni o degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare diritti d’autore o diritti connessi.
Inoltre, il Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act – DSA) fornisce un quadro generale per contrastare la diffusione online di contenuti illegali, comprendendo norme sui meccanismi di notifica e azione (notice and action), sui segnalatori attendibili (trusted flaggers), nonché sugli ordini di intervento contro contenuti illegali e sugli obblighi di fornire informazioni.
In base al regime di responsabilità previsto dal DSA, i fornitori di servizi di hosting, una volta venuti a conoscenza o acquisita consapevolezza della presenza di contenuti illegali, devono agire tempestivamente per rimuoverli o disabilitarne l’accesso.
Come indicato nella Raccomandazione del 2023 sulla lotta contro la pirateria online degli eventi sportivi e di altri eventi dal vivo, è importante garantire che i rimedi a disposizione dei titolari dei diritti consentano interventi rapidi, che tengano conto della natura specifica delle trasmissioni in diretta, in particolare della loro dimensione temporalmente sensibile.
Per questo motivo, la Commissione ha invitato gli Stati membri e gli operatori di mercato a intensificare gli sforzi per contrastare la trasmissione non autorizzata di eventi dal vivo.
La valutazione della Commissione sulla Raccomandazione, pubblicata nel novembre 2025, ha tuttavia evidenziato che la stessa ha prodotto effetti positivi limitati e non ha consentito di ridurre in misura significativa la pirateria online degli eventi dal vivo e pertanto la Commissione ha inserito in questa consultazione una specifica sezione per raccogliere i contributi.
Copyright UE e compensi per gli artisti dei Paesi terzi
Nella sentenza RAAP (causa C‑265/19), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che, allo stato attuale del diritto dell’Unione e alla luce delle pertinenti norme internazionali, i cittadini di Paesi non appartenenti all’UE non possono essere esclusi dagli Stati membri dal diritto a percepire l’equo compenso unico (single equitable remuneration).
Ha inoltre affermato che le riserve formulate da Paesi terzi nell’ambito di tali norme internazionali non comportano limitazioni, per i loro cittadini, al diritto di percepire l’equo compenso unico nell’Unione europea.
Questa situazione potrebbe determinare uno squilibrio e ostacolare gli artisti interpreti o esecutori e i produttori dell’UE nel partecipare pienamente al mercato della musica registrata nei Paesi che non garantiscono condizioni equivalenti.
A seguito della sentenza RAAP, la Commissione ha avviato una valutazione di tale problematica e ha intrattenuto consultazioni e discussioni con gli Stati membri e con le parti interessate coinvolte. La consultazione attuale ha scopo di comprendere se si renda necessaria una specifica soluzione normativa.
Diritto d’autore e ricerca nella consultazione europea
Secondo quanto previsto dalla Direttiva 2001/29 (Infosoc) gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti: “allorché l’utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell’autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito;”
La diversa misura in cui tale eccezione è stata recepita negli Stati membri crea difficoltà per la collaborazione nella ricerca transfrontaliera. Sebbene l’eccezione abbia l’obiettivo di agevolare la ricerca, le differenze tra gli approcci nazionali possono generare incertezze per i ricercatori, che si trovano a dover operare all’interno di quadri giuridici differenti.
Permangono inoltre incertezze riguardo alla portata degli utilizzi consentiti nell’ambito di tale eccezione. Anche su questo punto la Commissione, con la consultazione prevede di ottenere il punto di vista delle part.
Il futuro del copyright dopo la consultazione UE
La velocità con la quale l’innovazione tecnologica genera sfide rilevanti sul fronte del copyright richiede una costante verifica dell’efficacia delle norme e questa consultazione mira a raccogliere stimoli per possibili soluzioni. Non è chiaro ancora, tuttavia, quale sarà lo strumento proposto per aggiornare o chiarire il quadro normativo esistente.























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