La pandemia da Covid e la legislazione emergenziale hanno consentito di avviare numerosi percorsi di digitalizzazione dei servizi a partire proprio dall’area dell’assistenza sanitaria, come nel caso del “promemoria dematerializzato” delle ricette elettroniche.
Il promemoria dematerializzato è la possibilità per gli assistiti di acquisire copia del numero di ricetta via sms, via mail, via FSE o a mezzo del sistema ATS, come meglio spiegato di seguito.
Ricetta bianca elettronica: cosa prevede la nuova circolare e le contraddizioni da risolvere
Cosa prevede la normativa vigente
La Protezione Civile, con l’ordinanza n. 651 del 19 marzo 2020, ha previsto il rilascio del promemoria dematerializzato, ovvero l’acquisizione del numero di ricetta elettronica, a mezzo di:
- Posta elettronica;
- Sms o applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini;
- comunicazione telefonica;
- Fascicolo sanitario elettronico.
La suddetta ordinanza ha, pertanto, aperto la strada al decreto MEF del 25 marzo 2020.
Il decreto ha consentito al medico prescrittore, al momento della generazione della ricetta elettronica, di rilasciare, su richiesta dell’assistito, il “promemoria dematerializzato” attraverso i seguenti canali:
– il portale del SAC – Sistema di Accoglienza Centrale (www.sistemats.it), anche tramite i sistemi di accoglienza regionali;
– il Fascicolo Sanitario Elettronico, di cui all’art. 12 del decreto-legge n. 179/2012;
– la posta elettronica;
– lo short message service (SMS)
Tale disposizione ha integrato il Decreto MEF del 2 novembre 2001 n. 264 con oggetto “De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all’articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010”.
Il decreto MEF di marzo 2020 ha avuto attuazione con il decreto ministeriale del 30 dicembre 2020, che ha disciplinato le modalità di fruizione e di comunicazione alle farmacie del “promemoria dematerializzato” della ricetta elettronica.
Al termine dello stato di emergenza, su richiesta del Ministero della salute, la Protezione civile con ordinanza n. 844/2022 ha prorogato sino al 31 dicembre 2022 l’utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica come previsti nell’ordinanza n. 651/2019.
Quanto incide il digital divide
Si osserva che la piena digitalizzazione della PA non dovrebbe prescindere dalle effettive competenze digitali dei cittadini. Ovvero, può affermarsi ove gli strumenti per accedere ai servizi siano fruibili.
Tuttavia, nel nostro Paese, secondo i più recenti dati ISTAT, la percentuale di persone che non hanno utilizzato la rete internet nell’arco di tre mesi è pari a 32,1%. Inoltre, le categorie di persone maggiormente sensibili al digital divide si collocano nella fascia di età 65-74 anni (36,4%) e 75 anni e più (11,8%).
Ebbene sono proprio queste le fasce della popolazione che più cospicuamente si avvalgono dei servizi della rete delle farmacie.
In termini di efficienza, pertanto, le misure di semplificazione in ordine alla “fruizione” del “promemoria dematerializzato” consegna risultati oggettivamente parziali.
Lo Stato e le Regioni e le Province Autonome devono farsi carico di assorbire la distanza fra i servizi digitali e il digital divide che affligge gran parte della cittadinanza. Non è accettabile che l’accelerazione impressa in fase pandemica sia di pochi e che escluda chi ha meno possibilità e capacità d’utilizzo dei servizi digitali.
Come migliorare la fruizione del promemoria dematerializzato
Le farmacie rappresentano, insieme ai medici di medicina generale, un punto di riferimento del SSN sul territorio. Una soluzione potrebbe essere quella di valorizzare la rete delle farmacie e il rapporto fiduciario che si instaura tra queste e gli assistiti.
Le farmacie sono collegate (o collegabili) al Servizio di Accoglienza Centrale/Regionale per gestire il flusso informatico delle prescrizioni dematerializzate; ovvero per recuperarle, prenderle in carico ed erogarle.
Agli Assistiti può essere concesso di fornire il solo codice fiscale (a mezzo della Tessera sanitaria) al farmacista, che, a valle di specifico consenso, acquisisce il Numero di Ricetta Elettronica tra quelle prescritte in capo all’assistito cliente della farmacia.
Tale operazione può avvenire a mezzo del “software di banco”, che potrebbe interrogare il SAC/SAR con il codice fiscale dell’assistito. Nella transazione elettronica. sarebbe possibile prevedere i parametri che servono a identificare la farmacia e il Codice Fiscale del farmacista che materialmente sta servendo l’assistito.
In sintesi, i farmaci sarebbero consegnati all’assistito a mezzo della sola esibizione del codice fiscale.
È parere degli scriventi che tale soluzione abbia un coefficiente di rischio molto elevato e che, pertanto, debba essere aderente ai principi di privacy by design e by default e non possa andare esente da un confronto serrato con l’Autorità Garante sulle misure più cautelanti da implementare (come ad es. notifica su FSE degli accessi da parte del farmacista e registrazione dei consensi su scontrino).
In ogni caso, l’Amministrazione non può e non deve rinunciare ad essere inclusiva e a postulare, come esplicitato nel White Paper Hitachi – Frost&Sullivan sulla Social Innovation, “l’utilizzo della tecnologia […] per apportare un cambiamento realmente positivo alle vite delle persone e delle società, offrendo valore condiviso”.