Intelligenza Artificiale

Robot in Sanità, quali norme per l’innovazione

Tute riabilitative per monitorare e assistere i movimenti, braccialetti sonori per persone con disabilità visive, guanti robotici che “leggono” i segnali bioelettrici direttamente dai muscoli per indirizzare i movimenti ma per sfruttare a pieno il potenziale di queste evoluzioni occorre colmare le molte lacune normative

Pubblicato il 24 Lug 2017

sanità_560047702

La crescente disponibilità di robot e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale possono essere strumenti di grande impiego in sanità.

La scienza dei materiali, infatti, sta progressivamente evolvendo verso esoscheletri “soft” e “ultra soft” che promettono migliori prestazioni terapeutiche rispetto agli esistenti rigidi e potrebbero addirittura portare ad un ripensamento del concetto di corpo sano.

Elettronica flessibile e materiali altamente ingegnerizzati (vetri metallici, a memoria di forma), poi, estenderanno la funzionalità dell’abbigliamento riabilitativo anche a soggetti con ridotte o assenti capacità motorie, per monitorare e assisterne il movimento.

Tra alcune soluzioni allo studio, tute riabilitative per monitorare e assistere i movimenti, braccialetti sonori per persone con disabilità visive, guanti robotici che “leggono” i segnali bioelettrici direttamente dai muscoli per comprendere le intenzioni e indirizzare i movimenti, alcuni esempi che non solo incidono sulla qualità di vita dei pazienti con disabilità, ma anche sulla sostenibilità a lungo termine dei sistemi di assistenza sanitaria.

Tuttavia, occorre fare attenzione ai potenziali rischi ed alle conseguenti responsabilità che possono derivarne e che gli odierni strumenti giuridici non sono ancora in grado di affrontare in maniera adeguata.

Secondo la società WinterGreen Research, la dimensione della riabilitazione robotica vale 43,3 milioni di dollari con una previsione di crescita a 1,8 miliardi entro il 2020.

Invece, in base a quanto riportato nella Risoluzione del Parlamento U.E. del 16 febbraio 2017 (recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica), tra il 2010 e il 2014 la crescita media delle vendite di robot era stabile al 17% annuo mentre nel 2014 è aumentata al 29%.

Del resto, uno dei temi sociali e sanitari con cui le moderne nazioni dovranno fare i conti è proprio l’invecchiamento della popolazione, consistente nell’allungamento della speranza di vita dovuto ai progressi (in primis, migliori condizioni di vita ed efficacia della medicina moderna) per cui si stima che entro il 2025 oltre il 20% dei cittadini europei avrà 65 anni o più e si assisterà a un aumento particolarmente rapido di chi ne avrà 80 o più.

Anche su queste riflessioni si basa la crescente attenzione riservata dalle Istituzioni pubbliche alla, ormai, ampia ed inarrestabile diffusione dei robot, la quale, peraltro, si pone nel solco di una quasi ancestrale spinta dell’uomo a regolamentare i rapporti giuridici non solo all’interno della specie umana, ma soprattutto nei confronti di tutto ciò che umano non è ma che ha profondi riflessi sulle sfere giuridiche proprie degli umani, dagli esseri vegetali agli animali.

La robotica, da questo punto di vista, va ad arricchire tale elenco, aggiungendo, peraltro, la possibilità di rendere l’uomo una sorta di “creatore” di altri esseri che, per certi aspetti, potrebbero anche essere considerati “viventi”.

Inizialmente, la produzione di macchine chiamate robot (dalla parola “robota”, utilizzata negli anni ’20 del secolo scorso dallo scrittore ceco Capek, per indicare il lavorare duro, lavorare forte) è stata quasi esclusivamente associata alla mera esecuzione di compiti fisici e meccanici ripetitivi, che potevano essere svolti senza particolare difficoltà oppure in ambiti ad elevato tasso di pericolosità o di precisione, quasi sempre sotto la guida di un operatore (cosiddetti robot industriali).

Il salto di qualità che ha reso la robotica sempre più performante e di largo uso è, invece, soprattutto merito di quella che viene chiamata Intelligenza Artificiale, e che sta ormai diventando un requisito pressoché inscindibile, nel senso che ogni macchina oggi considerata robot è dotata di I.A.

Oggigiorno, del resto, non si può fare a meno di considerare inscindibile il connubio tra robotica ed intelligenza artificiale, se si vuole porre la base giuridica per il riconoscimento della autonomia dei robot, della loro eventuale personalità robotica e, soprattutto, della responsabilità derivante dal loro uso o dai loro comportamenti.

Più un robot sarà intelligente, o meglio, dotato di una intelligenza artificiale più sofisticata, infatti, più crescerà la sua capacità di autodeterminarsi, fino ad arrivare al punto di potergli attribuire una sorta di “soggettività giuridica” se non, addirittura, una “capacità giuridica”.

Alla curva di crescita dell’intelligenza artificiale robotica corrisponderà, poi, una diversa ripartizione delle responsabilità in capo ai vari soggetti coinvolti: progettista, produttore, operatore, utilizzatore-proprietario, robot, terzi (compresi altri robot).

Ovviamente, tale scala di autonomia robotica non potrà prescindere dalle caratteristiche costruttive e di funzionamento del robot, specie in relazione alle connessioni per lo scambio di dati, ai sensori e alle forme utilizzate.

Come pure non può, comunque, essere trascurato che la responsabilità dei diversi soggetti può variare anche in base al tipo di abilità e capacità di cui è dotato il robot o all’impiego per il quale lo stesso robot è utilizzato, non solo in relazione all’ambiente di riferimento (sede stradale, abitazione privata, struttura sanitaria ecc.), ma anche in base al contesto di utilizzo (persone coinvolte, minori, anziani, persone con ridotte capacità sensoriali o di mobilità ecc.).

Ed è proprio nell’ambito sanitario che si stanno riscontrando le prime applicazioni operative di robot, ossia macchine intelligenti dotate di sensori e programmate per l’assistenza ai pazienti.

Del resto, la sanità è il settore che meglio si presta allo sviluppo di soluzioni innovative che consentano di ottenere un sensibile miglioramento non solo dal punto di vista terapeutico e diagnostico, ma anche da quello organizzativo e gestionale, potendo conseguire un elevatissimo livello di efficienza ed efficacia che comporta, a livello aggregato, un significativo risparmio in termini di costi per le spese dell’intero sistema socio-sanitario.

Come spesso succede, però, la normativa fatica a seguire il rapido progresso dell’evoluzione tecnologica, anche se da più parti si manifestano concrete esigenze di colmare lacune che necessitano di prescrizioni normative specifiche e pertinenti al tema.

In questa direzione, uno dei primi rilevanti tentativi è rappresentato dalla citata Risoluzione del Parlamento Europeo del 16 febbraio 2017.

Con tale Risoluzione, il Parlamento, tra l’altro, prende atto che gli sviluppi nel campo della robotica e dell’intelligenza artificiale possono e dovrebbero essere pensati in modo tale da preservare la dignità, l’autonomia e l’autodeterminazione degli individui, soprattutto nei campi dell’assistenza e della compagnia e nel contesto delle apparecchiature mediche atte alla “riparazione” o al “miglioramento” degli esseri umani.

La Risoluzione indica tre ambiti specifici, nel settore sanitario, cui prestare particolare attenzione:

  1. A) robot impiegati per l’assistenza;
  2. B) robot medici;
  3. C) interventi riparativi e migliorativi del corpo umano.

Per quanto riguarda il primo, la Risoluzione sottolinea che la ricerca e lo sviluppo di robot per l’assistenza agli anziani sono diventati, nel tempo, più diffusi ed economici, permettendo così di produrre dispositivi dotati di maggiori funzionalità e più facilmente accettati dai consumatori, evidenziando l’ampia gamma di applicazioni di tali tecnologie utilizzate per la prevenzione, l’assistenza, il monitoraggio, lo stimolo e l’accompagnamento degli anziani, come pure delle persone affette da demenza, disturbi cognitivi o perdita della memoria.

Tuttavia, la Risoluzione sottolinea che gli assistenti in carne e ossa continueranno a essere necessari e a svolgere un ruolo importante e non completamente sostituibile nella loro interazione sociale.

Per quanto riguarda il secondo ambito, viene sottolineata l’importanza di un’adeguata istruzione, formazione e preparazione per il personale sanitario, al fine di garantire il grado più elevato possibile di competenza professionale nonchè per salvaguardare e proteggere la salute dei pazienti, evidenziando la necessità di definire i requisiti professionali minimi che un chirurgo deve possedere per poter far funzionare ed essere autorizzato a usare i robot chirurgici.

Il Parlamento UE considera fondamentale rispettare il principio dell’autonomia supervisionata dei robot, in base al quale la programmazione iniziale di cura e la scelta finale sull’esecuzione spetteranno sempre a un chirurgo umano, sottolineando la particolare importanza della formazione onde consentire agli utenti di familiarizzarsi con i requisiti tecnologici del settore.

Per quanto riguarda il terzo ambito, quello che desta maggiori problematiche anche di natura etica, la Risoluzione citata osserva che sono stati compiuti enormi progressi dalla robotica e che l’ulteriore potenziale di quest’ultima nel campo della riparazione e della sostituzione degli organi danneggiati e delle funzioni umane, ma anche le complesse questioni sollevate in particolare dalle possibilità di interventi migliorativi del corpo umano, dal momento che i robot medici e specialmente i sistemi cyberfisici (CPS)  possono modificare il nostro concetto di corpo umano in salute, dato che possono essere portati direttamente sul corpo umano o essere impiantati nello stesso.

In particolare, sottolinea l’importanza di istituire, negli ospedali e in altri istituti sanitari, comitati di roboetica con personale adeguato che abbiano il compito di esaminare e aiutare a risolvere problemi etici complessi e insoliti riguardanti la cura e il trattamento di pazienti.

Del resto, nel campo delle applicazioni mediche essenziali, quali le protesi robotiche, deve essere garantito l’accesso continuo e sostenibile alle manutenzioni, alle migliorie e, in particolare, agli aggiornamenti dei software che ovviano a malfunzionamenti e vulnerabilità, magari attraverso l’introduzione dell’obbligo per i produttori di fornire ad enti di fiducia indipendenti istruzioni di progettazione esaustive, incluso il codice sorgente.

E ciò, anche in considerazione del fatto che non vanno trascurati i rischi correlati alla possibilità di hacking, disattivazione o cancellazione della memoria dei CPS integrati nel corpo umano, dato che possono mettere in pericolo la salute o, in casi estremi, anche la vita umana.

Logica conseguenza è la fondamentale ed imprescindibile attenzione alla sicurezza, intesa nel suo complesso e, quindi, anche come trattamento dei dati personali e delle infrastrutture critiche, tanto da attribuire carattere prioritario alla protezione di tali sistemi.

Un principio fondamentale, ai fini della redazione o dell’affinamento di specifici testi normativi, quindi, in tema di responsabilità robotica, potrà essere quello della ripartizione dell’onere della prova, con eventuale inversione dello stesso a carico del soggetto che maggiormente potrà essere ritenuto responsabile, in relazione alle caratteristiche costruttive e funzionali del robot (quindi, in funzione della sua “autonomia”) oppure il criterio della gestione del rischio, anche sotto forma di apposite soluzioni assicurative, che tengano in considerazione le peculiarità della materia.

Ad ogni modo, un aspetto fondamentale della responsabilità dei robot da non trascurare è quello del patrimonio, tradizionalmente utilizzato come forma di tutela per il ristoro dei danni subiti dalle vittime, apparendo difficile, allo stato, concepire un robot dotato di autonomia patrimoniale, sulla base della quale farlo rispondere, pecuniariamente, degli eventuali danni cagionati.

Come si vede gli interrogativi e le problematiche giuridiche che si presentano sono diverse e di non facile soluzione, anche in considerazione del fatto che, nella rigorosa (quanto utopistica) attuazione delle c.d. leggi della robotica di Asimov, non si dovrebbero mai verificare ipotesi in cui il robot arrivi a cagionare danni tali da comportare una responsabilità ed il conseguente risarcimento.

In fondo, ma sempre utopisticamente, il vero progresso ed il principale scopo del settore della robotica dovrebbe essere proprio quello di creare macchine talmente perfette da evitare, attraverso l’uso di Cloud, Big Data Analytics ed I.A. (Deep Learning, Natural Processing Language ecc.), la possibilità di incidenti o danni di qualsivoglia entità (o, comunque, ridurli al minimo tollerabile).

La strada intrapresa dalla Ue, con la citata risoluzione del 16.02.2017, si pone nel solco della creazione di un quadro giuridico, almeno europeo, che eviti la frammentazione normativa, sovente causa di ulteriori problemi e di una più lenta diffusione del progresso, ma che, comunque, dovrebbe tenere in considerazione il respiro universale delle questioni giuridiche (ed etiche) sottese, riguardanti l’umanità nel suo complesso.

Di questi e altri temi dell’innovazioni si parlerà a Salute2017 il 20-21 settembre 

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 2