La guida

EDPB, le strategie 2021-2023 per la data protection: ecco i quattro pillar

Favorire la compliance, impegnarsi nella cooperazione, monitorare le tecnologie emergenti, realizzare standard globali sono i pilastri su cui l’EDPB ha fondato le strategie per il nuovo triennio, con l’obiettivo di promuovere coerenza nella compliance e collaborazione tra autorità di controllo

Pubblicato il 28 Dic 2020

Chiara Benvenuto

Associate Dipartimento Data Protection Rödl & Partner

Niccolò Olivetti

Praticante Avvocato presso Studio Previti

Privacy-Regulation

Garantire l’applicazione coerente delle norme europee sulla protezione dei dati e promuovere un’efficace cooperazione tra le autorità di controllo in tutto lo Spazio economico europeo. Sono le priorità per i prossimi anni, individuate dall’EDPB tra gli obiettivi delle Strategie 2021-2023 adottate il 16 dicembre. Per raggiungere gli scopi prefissati sono stati individuati in tutto quattro pillar, unitamente alle “key actions”. Vediamo quali sono.

Favorire l’armonizzazione e facilitare la compliance

L’EDPB continuerà a favorire il massimo grado di coerenza nell’applicazione delle norme a protezione dei dati, al fine di limitare la frammentazione normativa tra gli Stati membri. Il Comitato si concentrerà sull’approfondimento e la concettualizzazione delle nozioni chiave (ad esempio, il concetto di interesse legittimo o l’ambito di applicazione dei diritti degli interessati), anche mediante l’organizzazione di appositi eventi per le parti interessate e consultazioni pubbliche su specifici temi.

Parimenti, promuoverà ulteriormente lo sviluppo e l’attuazione di nuovi meccanismi per l’uniformità delle prassi presso titolari e responsabili: in particolare, verrà predisposto un budget funzionale a promuovere, anche attraverso workshop dedicati, la creazione di codici di condotta e meccanismi di certificazione, nonché formazione per tutte le risorse coinvolte. Contestualmente, il Comitato propone la predisposizione di nuove Linee Guida su settori specifici della protezione dei dati personali.

L’impegno alla cooperazione

L’EDPB è costantemente impegnata a sostenere la cooperazione tra tutte le autorità nazionali di vigilanza. L’obiettivo è chiaro: attraverso una razionalizzazione dei processi interni, si intende garantire una maggiore efficienza dei meccanismi di cooperazione e di coerenza, nonché promuovere una vera e propria cultura unitaria del dato in tutto il territorio europeo.

A tal fine, nel prossimo biennio il Comitato provvederà all’emanazione di un Coordinated Enforcement Framework utile al coordinamento delle azioni per priorità comunemente identificate, con metodologie comuni. Inoltre, verrà istituito lo SPE (Support Pool of Experts), ovvero un comitato formato da esperti del settore che metterà a disposizione le sue competenze per le indagini e le attività comuni.

L’approccio alle nuove tecnologie

L’EDPB crede fortemente nella nuova evoluzione digitale e ritiene che i nuovi modelli di business non possano prescindere dal forte impatto che detta evoluzione ha avuto. Per questo motivo, il Comitato ha affermato che monitorerà costantemente le tecnologie emergenti e il loro potenziale impatto sui diritti e le libertà fondamentali degli individui, per indicare, in modo proattivo, posizioni comuni e orientamenti, ad esempio nei settori di intelligenza artificiale, biometria, profilazione, tecnologia pubblicitaria e servizi come quelli cloud e blockchain. Nell’ottica di collaborazione con i vari players e gli interessati, vengono previste numerose consultazioni pubbliche su bozze di proposte o nuovi progetti.

Una dimensione standard globale

L’EDPB è determinata a fissare e promuovere standard globali per i trasferimenti internazionali di dati, sia nel settore privato che pubblico. L’obiettivo è certamente quello di incentivare l’uso di strumenti di trasferimento che garantiscano un livello di protezione essenzialmente equivalente a quello offerto nell’UE, nonché aumentare la consapevolezza degli operatori del settore in occasione della loro attuazione pratica: si pensi, a mero titolo esemplificativo alle SCC e alle BCR. L’integrazione e il perfezionamento di tali strumenti non potrà non tenere in considerazione i rischi legati all’accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche di Paesi importatori e la necessità di garantire in ogni caso l’esercizio dei diritti.

L’impegno è proteso evidentemente al dialogo anche con le organizzazioni internazionali per la promozione di elevati standard di protezione in tutto il mondo.

Le altre attività dell’EDPB

Oltre a stabilire questi quattro pillar, l’EDPB ha adottato le Linee guida sulle restrizioni dei diritti degli interessati ai sensi dell’articolo 23 GDPR. Le linee guida mirano a richiamare le condizioni relative all’utilizzo di tali restrizioni alla luce della Carta dei diritti fondamentali e del GDPR. Esse forniscono un’analisi approfondita dei criteri di applicazione delle restrizioni, delle valutazioni da osservare, delle modalità di esercizio dei diritti delle persone interessate e delle conseguenze delle violazioni. Le linee guida analizzano il modo in cui le misure legislative che stabiliscono le restrizioni devono soddisfare il requisito della prevedibilità ed esaminano i motivi delle restrizioni elencate dall’articolo 23, paragrafo 1 del GDPR e gli obblighi e i diritti che possono essere limitati. Viene inoltre fornita una spiegazione del test di “necessità e proporzionalità” a cui ogni previsione di restrizione dovrebbe essere sottoposta. Tali Linee Guida saranno sottoposte a consultazione pubblica per un periodo di 8 settimane.

Sempre a seguito di consultazione pubblica, l’EDPB ha adottato una versione definitiva delle Linee Guida relative all’articolo 46, paragrafo 2, lettera a) e all’articolo 46, paragrafo 3, lettera b) del GDPR per i trasferimenti di dati personali tra autorità e organismi pubblici interni allo Spazio Economico Europeo e non SEE. La versione finale delle linee guida è il risultato delle osservazioni e feedback ricevuti durante la consultazione pubblica, nonché delle modifiche necessarie a seguito della sentenza Schrems II.

L’EDPB ha inoltre adottato una dichiarazione sulla protezione dei dati personali trattati in relazione alla prevenzione ai fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il Comitato ritiene estremamente importante che le misure antiriciclaggio siano compatibili con il diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali sancito dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con i principi di necessità di tali misure in una società democratica, nonché con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Pertanto, si renderà necessaria la cooperazione della Commissione europea nel processo di elaborazione di qualsiasi nuova legislazione antiriciclaggio fin dalle prime fasi.

L’EDPB si dichiara pronta a contribuire alle discussioni in seno al Consiglio e al Parlamento europeo che potrebbero avere risvolti privacy, nonché a essere consultata tempestivamente da qualsiasi organismo di regolamentazione europeo o internazionale. Finalmente, ci si dirige verso una vera e propria collaborazione europea.

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