voto e privacy

Propaganda elettorale e trattamento dati: le regole da rispettare per evitare abusi

La prassi di utilizzare indiscriminatamente i dati, soprattutto con riferimento a quelli di facile reperibilità, per l’invio di materiale politico diretto a raccogliere il consenso elettorale è illegittimo e come tale sanzionabile. Facciamo il punto su norme, limiti e sanzioni in vista del voto del 20 e 21 settembre

Pubblicato il 16 Set 2020

Cristiano Pivato

Data & Privacy Specialist

Flat 3d isometric businessman hand putting voting paper into ballot box that come out from laptop monitor. Online voting and election concept.

Siamo ufficialmente arrivati al rush finale di questa ennesima tornata elettorale, che nella mia regione, la Valle d’Aosta, riguarda, oltre al famigerato referendum, le elezioni comunali e quelle per il Consiglio regionale.

Qualche giorno fa, scorrendo su Twitter alcuni cinguettii di candidati politici mi è balzato all’occhio questo il tweet di Luciano Caveri: “Sarebbe interessante capire se ci sia qualcuno in Valle d’Aosta che, come da legislazione vigente, vigili sull’uso abusivo di indirizzari via mail di privati o di associazioni per spedire materiale elettorale”.

I principi vigenti in materia di protezione dei dati

Per poter verificare quali dati possono essere trattati per finalità di propaganda elettorale e con quali modalità, occorre analizzare i principi vigenti in materia di protezione dei dati, anche alla luce dell’introduzione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (Gdpr) ed alle conseguenti modifiche apportate al Codice Privacy con il D.lgs 101/2018, ricordandosi che la correttezza del trattamento dati è fondamentale, non solo per mantenere la fiducia dei cittadini, ma anche per garantire un corretto svolgimento delle consultazioni elettorali.

Preliminarmente, occorre porre l’accento sulle condizioni di liceità del trattamento (art. 6 GDPR) tra le quali, il consenso libero, specifico, informato, inequivocabile e documentabili ha una particolare importanza (art. 6, par. 1, lett. A e art. 7 GDPR).

Infatti, in tema di consenso, il Garante italiano, con il provvedimento n. 96 del 18 aprile 2019, ha evidenziato che gli enti, le associazioni e gli organismi che non perseguono esplicitamente scopi di natura politica possono utilizzare i dati dei propri iscritti, allo scopo di inviare comunicazioni politiche e di propaganda, esclusivamente previa acquisizione del consenso specifico.

Per contro, il consenso non è necessario se gli enti, le associazioni e gli organismi annoverano tra i propri scopi statutari anche il diretto perseguimento di finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica. Tuttavia, tale finalità e le modalità di contatto devono essere espressamente previste nello statuto o nell’atto costitutivo.

Analogamente, anche i dati raccolti dai partiti, dai movimenti, e dai candidati, possono essere utilizzati esclusivamente previo rilascio del consenso specifico.

Un’altra condizione di liceità volta a permettere il trattamento di dati personali per scopi propagandistici è il legittimo interesse del titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. f GDPR). Tuttavia, l’utilizzo di questa base giuridica è possibile esclusivamente nel caso in cui nel bilanciamento tra i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato e l’interesse del titolare del trattamento prevalga quest’ultimo.

Valutate le condizioni di liceità del trattamento è necessario porre l’attenzione sulla provenienza dei dati stessi, ovvero da dove i dati vengono raccolti per poi essere trattati.

In primis occorre valutare l’utilizzabilità dei dati provenienti da fonti pubbliche, ossia quelli estratti da registri o elenchi detenuti da un soggetto pubblico. Ebbene, questi dati sono trattabili per finalità di propaganda elettorale e comunicazione politica se accessibili in ragione di un’espressa disposizione di legge o di regolamento, come ad esempio le liste elettorali detenute presso i comuni, gli elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all’estero aventi diritto al voto, ecc…, facendo in ogni caso attenzione alle finalità per le quali è consentito l’accesso.

I dati pubblici non utilizzabili

In ogni caso, non tutti i dati provenienti da fonti pubbliche sono trattabili per fini politici, infatti per il Garante italiano non sono utilizzabili i dati provenienti dagli elenchi dell’anagrafe (art. 33 e 34 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; art. 62 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82), dagli archivi dello stato civile (art. 450 c.c.; d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396); dalle liste elettorali annotate con i dati relativi ai non votanti (art. 62 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570); dai dati annotati dagli scrutatori e dai rappresentanti di lista; dai dati raccolti dai soggetti pubblici nello svolgimento delle proprie attività istituzionali o, per la prestazione di servizi; dagli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali (art. 61, comma 2, del Codice); dagli indirizzi di posta elettronica raccolti attraverso INI-PEC e l’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato (art. 6-bis e 6-quater nel d.lg. 7 marzo 2005, n. 82) nonché dai dati pubblicati per il rispetto della disciplina in materia di trasparenza (d.lg. 14 marzo 2013, n. 33; l. 18 giugno 2009, n. 69).

Risulta altresì vietato il trattamento, per fini politici, dei dati acquisiti, in ragione dell’esercizio del mandato, dai titolari di cariche elettive, in quanto l’accesso a tali dati è funzionale all’esercizio della funzione e con esso si esaurisce. Analogamente non è consentito l’utilizzo dei dati acquisiti dal titolare di cariche pubbliche non elettive o di incarichi pubblichi nell’ambito dello svolgimento della propria attività e i dati personali raccolti nell’esercizio di attività professionali e d’impresa. In quest’ultimo caso il trattamento per fini politici è consentito esclusivamente previa consegna dell’apposita informativa e raccolta del consenso adeguato.

Per quanto concerne i dati contenuti negli elenchi telefonici gli stessi non possono essere utilizzati per l’invio di materiale elettorale, salvo il caso in cui sia stato rilasciato apposito consenso, in quanto la finalità posta alla base della pubblicazione negli elenchi telefonici, cartacei o digitali, è la ricerca dell’abbonato per comunicazioni interpersonali e non l’invio di comunicazioni politiche (art. 129 del Codice, in attuazione della direttiva 2002/58/CE).

Si ricorda, inoltre, che l’eccezione al trattamento dei dati prevista con l’introduzione del registro delle pubbliche opposizioni (D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178), alla luce del quale i dati dell’interessato presenti negli elenchi telefonici possono essere utilizzati salvo che lo stesso eserciti il cosiddetto opt-out (il rifiuto di ricevere ulteriori comunicazioni), impedendone così il trattamento, è limitata alla finalità di marketing che, alla luce del disposto dell’art. 5 del GDPR, non può essere sovrapposto alla finalità politica di propaganda elettorale (prov. 19 gennaio 2011 “Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l´impiego del telefono con operatore, a seguito dell’istituzione del registro pubblico delle opposizioni”).

Anche i dati personali reperibili in rete, in ragione dei principi di correttezza e finalità, non possono essere utilizzati per fini politici, essendo gli stessi utilizzabili esclusivamente per gli scopi sottesi alla loro pubblicazione (prov. 1° febbraio 2018; 21 settembre 2017; 11 gennaio 2001, 29 maggio 2003; 6 ottobre 2016; 30 novembre 2017 e Linee Guida 4 luglio 2013). A ciò non fanno eccezione i dati pubblicati dagli interessati sui social network, infatti, anche i messaggi politici e propagandistici inviati agli utenti, sia in privato che pubblicamente sulle bacheche virtuali, sono sottoposti alla disciplina in materia di protezione dei dati (art. 5, 6, 7, 13, 24, 25 del GDPR).

Da ultimo, occorre ricordare che, anche in caso di acquisizione di dati da soggetti terzi, i partiti, i movimenti politici, i comitati di promotori, ecc., non sono esentati dal dover verificare l’effettivo adempimento degli obblighi previsti dalla normativa, come il corretto rilascio dell’informativa e la raccolta dei consensi (principio di accountability).

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto appare evidente che la prassi di utilizzare indiscriminatamente i dati, soprattutto con riferimento a quelli di facile reperibilità, per l’invio di materiale politico diretto a raccogliere il futuro consenso elettorale è illegittimo e come tale sanzionabile.

Pertanto, i partiti, i movimenti politici, i comitati e singoli candidati, alla luce dei principi di accountability e privacy by design, devono adottare misure organizzative e tecniche adeguate, al fine di garantire l’esercizio effettivo, puntuale e tempestivo dei diritti degli interessati, comprovando, altresì, con idonea documentazione e attraverso la valutazione dei rischi l’adozione di dette misure.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 3