LO SCENARIO

Trattamento dati e Gdpr, ecco come il marketing può orientarsi

Le comunicazioni commerciali e marketing devono sottostare a precisi vincoli normativi anche se il destinatario proviene da elenchi e registri pubblici. Il vincolo di finalità principio di riferimento. Lo scenario alla luce delle più recenti regolamentazioni Gdpr

Pubblicato il 14 Mag 2019

Chiara Bocchi

Dentons Europe Studio Legale Tributario

seo-content-marketing-11

I trattamenti di dati personali a fini di marketing sono, forse, quelli in relazione ai quali più facilmente sorgono dubbi e perplessità. Sì perché il marketing deve fare i conti con le nuove norme (Gdpr) in fatto di trattamento dati anche nel caso di destinatari i cui indirizzi siano stati prelevati da elenchi o registri accessibili a tutti. Vale il principio per cui i dati personali meritano e godono comunque di tutta la protezione offerta e garantita dalla normativa rilevante.

Ecco un’analisi dei vari casi e i vincoli cui sottostare.

I quesiti più caldi per marketing e trattamento dati

Per quanto tempo posso conservare e trattare i dati? Quante comunicazioni commerciali posso inviare, e con quale cadenza? Mi serve necessariamente il consenso? Come devo formulare la richiesta di consenso? Quanti e quali consensi devo raccogliere? Posso accorpare alcuni consensi? Posso evitare di raccogliere il consenso e basare il trattamento sul legittimo interesse?

Tutti questi quesiti sono interessanti ed importanti, ma ce n’è anche un altro che, forse troppo spesso, non viene nemmeno posto: posso trattare a fini di marketing i dati pubblici?

La grande tentazione è quella di dare per scontato che un dato pubblico, pubblicamente accessibile o comunque diffuso, possa essere trattato per qualsivoglia finalità e senza la necessità di particolari accorgimenti, cautele o adempimenti, semplicemente perché è conoscibile da una pluralità di soggetti.

Pensiamo, banalmente, ai dati di contatto disponibili sui siti internet, pubblicati su albi ed elenchi professionali, o acquisibili accedendo ad elenchi pubblici: questi dati sono facilmente ottenibili da chiunque.

Quando serve il consenso preventivo

Sono, quindi, anche pronti per arricchire qualsiasi database e per diventare i destinatari (o i bersagli) di qualsiasi campagna di marketing, senza che sia necessario fornire un’informativa sulle caratteristiche del trattamento, senza che sia necessario raccogliere un consenso preventivo, libero, specifico, informato ed inequivocabile dell’interessato, e senza che sia necessario interrogarsi sulla possibilità di ricorrere a una base giuridica alternativa, come il legittimo interesse e, in quest’ultimo caso, senza che si debba compiere il (temuto) bilanciamento con gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato?

Se si considera che dall’ambito di applicazione materiale del GDPR (art. 2) non vengono di certo esclusi i dati pubblici, la risposta è: no.

I dati pubblici – nella misura in cui riguardano una persona fisica identificata o identificabile – sono e restano, a tutti gli effetti, dati personali, meritano e godono di tutta la protezione offerta e garantita dalla normativa rilevante.

Prendiamo, a titolo esemplificativo, il caso del trattamento a fini commerciali dei dati pubblici perché disponibili su albi professionali consultabili da chiunque. Il Garante ha avuto modo di pronunciarsi diverse volte sulla questione, prima dell’entrata in vigore del GDPR, anche per chiarire la modalità applicativa dell’esenzione dalla raccolta del consenso che ricorreva per il trattamento che “riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati” (art. 24, comma I, lettera c) Codice Privacy, abrogato dal D.Lgs. 101/2018).

I principi leva del Garante

I principi dei quali il Garante ha fatto applicazione sono due: quello di liceità, correttezza e trasparenza, e quello di finalità, entrambi tutt’ora in vigore, in base ai quali – nella formulazione oggi adottata dal GDPR – i dati sono “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato” (art. 5, comma I, lettera a) del GDPR), e sono “raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità” (art. 5, comma I, lettera b) del GDPR).

In questo contesto, il trattamento a fini commerciali dei dati pubblici è stato riconosciuto lecito solo se la specifica disciplina che ne regolamenta la fonte prevede espressamente che i dati siano trattati per attività di marketing, se le comunicazioni promozionali risultano direttamente funzionali all’attività, svolta dall’interessato, che ha determinato l’inclusione dei medesimi dati in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, e sempreché non vi sia stata, o sia stata manifestata, l’opposizione al trattamento.

Il vincolo di finalità, in particolare, è stato interpretato in termini rigorosi: il trattamento per finalità di marketing deve essere strettamente attinente all’attività per la quale il dato personale è stato reso pubblico, e deve essere compatibile con il fine perseguito dalla normativa che regolamenta la fonte pubblica del dato, non essendo sufficiente riconoscere all’interessato la possibilità di opporsi, ex-post, al trattamento.

Ecco, quindi, che l’estrazione massiva di indirizzi PEC dai registri INI-PEC e la conseguente attività di invio di comunicazioni promozionali ai professionisti ai quali tali indirizzi si riferiscono è stata ritenuta illecita, indipendentemente dal contenuto dei messaggi stessi, in quanto il registro è finalizzato esclusivamente a favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, e lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica (doc. web n. 7810723); compatibilmente con la finalità della fonte pubblica del dato, una qualche apertura all’invio di comunicazioni commerciali a professionisti potrebbe invece essere riconosciuta nel caso dell’invio di pubblicazioni scientifiche per finalità di aggiornamento ed approfondimento di tematiche giuridiche (doc. web n. 1851415), osservando sempre anche, nei casi previsti, la specifica disciplina dettata in tema di Registro delle Opposizioni.

Gli ambiti da bilanciare

Quello che il Garante ha sottolineato è che deve comunque essere sempre assicurato che la capacità di autodeterminazione informativa degli interessati sia tutelata, bilanciando il presupposto della libera accessibilità al dato personale, inserito in un elenco o registro consultabile da chiunque, con la funzionalità del trattamento alle specifiche caratteristiche dell’attività svolta dall’interessato.

Queste considerazioni possono ritenersi ancora attuali, considerato che muovono dai principi di liceità, correttezza e trasparenza e di finalità e, cioè, da principi che sono rimasti pienamente applicabili.

Il titolare che vuole trattare dati pubblici deve quindi porsi, in particolare e preliminarmente, tre domande: la prima, è perché una fonte è pubblica e quali sono i limiti e le modalità prescritti dalla normativa applicabile per la conoscibilità e la pubblicità del dato personale; la seconda, è per quale finalità lo stesso dato è stato reso pubblico; la terza, è se la finalità che intende perseguire sia o meno compatibile con quella alla base dell’accessibilità del dato oggetto di trattamento.

Marketing prima e dopo il GDPR

In sintesi, c’è una differenza, che deriva dal cambiamento di prospettiva legato all’introduzione delle basi giuridiche del trattamento: prima dell’entrata in vigore del GDPR, era sempre necessario il consenso dell’interessato per procedere al trattamento di dati personali (art. 23 Codice Privacy, abrogato dal D.Lgs. 101/2018), a meno che ricorresse una delle ipotesi di esenzione di cui all’art. 24 Codice Privacy (abrogato dal D.Lgs. 101/2018); oggi, il consenso quale condizione di liceità del trattamento è posto sullo stesso piano delle altre basi giuridiche di cui all’art. 6 GDPR e, in particolare, del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi.

Non si può escludere a priori di ricorrere al legittimo interesse per trattare a fini di marketing dei dati pubblici, ma di certo non si potrà prescindere dal giudizio di bilanciamento e, cioè, dal verificare che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali.

Resterà comunque sempre anche l’onere di informare l’interessato del trattamento, fornendo tutti i dati elencati dall’art. 14 GDPR e, in particolare, indicazioni sulla fonte da cui sono tratti i dati personali (art. 14, comma II, lettera f) del GDPR).

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 3