A partire dal 5 novembre 2022 si è ampliata la platea dei soggetti obbligati a rispettare le norme sull’accessibilità dei siti web e delle applicazioni volte alla rimozione delle barriere digitali per le persone con disabilità.
Il decreto legge 76/2020, convertito in legge con la L. 120/2020, è intervenuto sulla legge Stanca (l. 4/2004) prevedendo che oltre alla pubblica amministrazione anche alcune aziende private siano obbligate al rispetto delle norme sull’accessibilità e fruibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, pena il rischio di incorrere in sanzioni pecuniarie fino al cinque per cento del fatturato.
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I soggetti obbligati al rispetto delle norme sull’accessibilità
A seguito dell’intervento normativo sono obbligati al rispetto delle norme sull’accessibilità i seguenti soggetti: pubblica amministrazione, enti pubblici economici, aziende private concessionarie di servizi pubblici, aziende municipalizzate regionali, Enti di assistenza e riabilitazione pubblici, Aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico, aziende appaltatrici di servizi informatici, organismi di diritto pubblico, soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi per il tramite di sistemi informativi o di internet, soggetti giuridici diversi da quelli elencati che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a 500 milioni di euro.
La vera novità, introdotta dal decreto legge 76/2020, riguarda quindi le aziende private, quali i soggetti giuridici che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a 500 milioni di euro.
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Principi generali per l’accessibilità
Nel rispetto dell’art. 3 della Costituzione, per garantire il principio di uguaglianza, deve essere acconsentito a tutti la possibilità di accedere alle fonti di informazione e ai relativi servizi, anche quando per accedervi è necessario utilizzare strumenti informatici e telematici. In altri termini deve essere garantita l’accessibilità degli strumenti informatici e telematici.
I servizi realizzati tramite sistemi informatici sono accessibili se hanno i requisiti dell’accessibilità e della fruibilità.
Il concetto di accessibilità, come definito dalla legge 4/2004, indica la “capacità dei sistemi informatici ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”.
Il requisito della fruibilità è riferito alle informazioni offerte che devono essere facili e semplici da fruire, efficienti ed efficaci nella loro fruizione.
Per dimostrare il rispetto di tali principi, in un’ottica di accountability, i gestori dei siti web si sono dovuti dotare di una dichiarazione di accessibilità che dovrà essere aggiornata il 23 settembre di ogni anno. Tale dichiarazione deve contenere un dettaglio analitico sul rispetto dell’accessibilità e della fruibilità per i propri siti e le proprie applicazioni mobili. Inoltre, la dichiarazione, che deve essere redatta utilizzando il modello di dichiarazione reso disponibile online da Agid, deve essere accessibile tramite apposito link che dovrà essere esposto nel footer dei siti web e nella sezione dedicata alle informazioni generali riportate nello store, per le applicazioni mobili e nel relativo sito web. Per la compilazione della dichiarazione di accessibilità è necessario un’analisi, effettuata tramite autovalutazione dal soggetto erogatore oppure tramite valutazione resa da terzi.
Ai sensi dell’art. 3-ter della Legge Stanca è escluso il rispetto delle disposizioni sull’accessibilità e sulla fruibilità dei siti web e delle applicazioni mobili quando vi sia un onere sproporzionato, intendendosi per onere sproporzionato un onere organizzativo e finanziario eccessivo. In tale caso il soggetto erogatore è comunque tenuto ad indicare le parti dell’applicazione o del sito che non sono accessibili a causa di un onere sproporzionato, fornendo anche le ragioni che determinano l’inaccessibilità ed indicando, ove possibile, le eventuali soluzioni di accessibilità alternative.
Un dettaglio tecnico su come rispettare i principi, sugli adempimenti conseguenti e su quando sussista un onere sproporzionato è contenuto nelle linee guida adottate dall’Agid il 26 aprile 2022. Tali linee guida contengono rimandi alla norma UNI CEI EN 301549 vigente che contiene i riferimenti tecnici ed individua i requisiti per l’accessibilità.
Le linee guida Agid sull’accessibilità degli strumenti informatici
Le linee guida adottate dall’Agid il 26 aprile del 2022 hanno principalmente lo scopo di stabilire i requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici (inclusi siti web e applicazioni mobili) e di individuare le metodologie tecniche per verificare l’accessibilità degli strumenti informatici. All’interno delle linee guida inoltre sono presenti indicazioni sulla metodologia di monitoraggio e di valutazione della conformità degli strumenti informatici e chiarimenti sulle circostanze in presenza delle quali vi sia un onere sproporzionato, per cui può essere limitata l’accessibilità di un sito web o di un’applicazione mobile. In allegato alle linee guida è poi presente il modello per effettuare la dichiarazione di accessibilità.
Per quanto riguarda il web, le linee guida individuano il riferimento tecnico per l’accessibilità all’interno della norma UNI CEI EN 301549 vigente nel “Prospetto A.1: Pagine web – relazione tra il presente documento e i requisiti essenziali della Direttiva 2016/2012/EU”, contenuto nella “Appendice A (informativa)”. I requisiti individuati dalla norma UNI si applicano alle pagine web, ai documenti che sono pagine web, ai documenti che sono incorporati nelle pagine web e vengono fruiti nella rappresentazione della pagina web o sono rappresentati insieme ad essa, al software che è una pagina web o al software che è fruito insieme alla pagina web cui è incorporato. Sono esclusi pertanto i documenti non web, ossia i documenti che non sono una pagina web, ne sono incorporati alla pagina web o utilizzati nel funzionamento o nella rappresentazione della pagina.
In presenza di documenti non web, che non rispondono ai criteri di accessibilità, è necessario che sia fornito in formato accessibile un sommario che riepiloghi il contenuto del documento non web, così la persona con disabilità può ricevere in modalità alternativa informazioni equivalenti a quelle contenute nel documento non web che non è accessibile. Le linee guida dell’Agid individuano poi nel capitolo “10 Documenti non web” della norma UNI CEI EN 301549 il riferimento tecnico per i documenti non web.
Per le applicazioni mobili le linee guida individuano il riferimento tecnico all’interno della norma UNI CEI EN 301549 vigente nel “Prospetto A.2: Applicazioni mobili – relazione tra il presente documento e i requisiti essenziali della Direttiva 2016/2102/EU” contenuto nella “Appendice A (informativa)”.