fatturazione b2b

Parte la fattura elettronica tra privati, ma è un caos: ecco che fare

Dal 9 gennaio si parte con la fattura b2b, ma ora le imprese ed i professionisti che vogliono fare fattura elettronica devono decidere a quale normativa aderire, tenendo presente che entrambe prevedono la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute. Vediamo che fare

Pubblicato il 13 Gen 2017

Andrea Caccia

esperto UNINFO, presidente Focus Group CEN/CENELEC su Blockchain e DLT

software fatturazione elettronica

Il giorno 9 gennaio con la ripresa del servizio del Sistema di Interscambio è ufficialmente partita la Fattura elettronica tra privati anche in Italia. C’è stato un fermo tecnico per adeguare il sistema informatico, di cui abbiamo già parlato qui.

Ma questa partenza è avvenuta sotto i migliori auspici? La risposta è negativa e vediamo di spiegare perché.

La Commissione Europea nella sua comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni COM(2010)712 del 2 dicembre 2010 avente ad oggetto “Sfruttare i vantaggi della fatturazione elettronica in Europa” ha indicato che la fatturazione elettronica fa parte dell’iniziativa faro della Commissione europea “un’agenda digitale europea” che attribuisce un ruolo di primo piano alla realizzazione di un Mercato Unico Digitale e invita all’eliminazione degli ostacoli normativi e tecnici che impediscono l’adozione in massa della fatturazione elettronica.

La Direttiva 2014/55/UE è lo strumento legislativo che nasce per affrontare e risolvere questi ostacoli e consentire risparmi stimati in 240 miliardi di Euro annui grazie all’uso della fatturazione elettronica. I primi considerando della direttiva definiscono l’ambito su cui la Direttiva vuole incidere:

1. l’uso da parte degli Stati membri di norme tecniche mondiali, nazionali, regionali e proprietarie differenti sulla fatturazione elettronica, nessuna prevalente e non interoperabili;

2. l’introduzione da parte di ogni Stato di soluzioni tecniche specifiche, sulla base di norme tecniche nazionali proprie con conseguente aumento di norme differenti;

3. la molteplicità di norme tecniche non interoperabili comporta complessità, incertezza del diritto e costi operativi aggiuntivi, scoraggiando gli operatori economici a partecipare ad appalti transfrontalieri, ripercuotendosi direttamente sul funzionamento del mercato interno.

Con un forte contributo del Forum Italiano sulla Fatturazione Elettronica, il Multi-stakeholder Forum on Electronic Invoicing, istituito dalla decisione della Commissione del 2 novembre 2010 per fornire contributi all’attuazione di quanto previsto nella Comunicazione menzionata, ha adottato all’unanimità, nell’ottobre del 2013, una raccomandazione sull’utilizzo di un modello semantico dei dati a sostegno dell’interoperabilità della fatturazione elettronica, che ha consentito di predisporre la Direttiva su una base europea condivisa.

I concetti base su cui ruota la Direttiva sono:

1. la definizione di una norma tecnica sul modello di dati “core” della fattura elettronica, che consenta di ottenere una fattura legalmente valida in qualsiasi Stato membro e che contenga gli elementi essenziali per garantire l’automazione dei processi, garantendo quindi l’interoperabilità a livello semantico;

2. la definizione di un elenco ristretto di norme tecniche di formato che consenta la rappresentazione di una fattura mediante il modello semantico “core” e che tutte le pubbliche amministrazioni europee devono essere in grato di accettare, garantendo un bilanciamento tra la possibilità di scelta dei soggetti economici fornitori e un costo e complessità accettabile per le PA.

Per la definizione di queste norme tecniche è stato istituito presso il CEN nel settembre 2014, su iniziativa italiana ed olandese, un comitato tecnico sulla fatturazione elettronica, CEN/TC 434 “Electronic Invoicing”, che ha elaborato l’insieme di norme necessarie per l’attuazione della Direttiva.

Queste norme sono state elaborate, secondo quanto richiesto dalla Direttiva stessa, per poter essere utilizzate indifferentemente sia nel settore pubblico che in quello privato, per supportare gli obiettivi definiti nella Comunicazione COM(2010)712 già menzionata.

Tornando in Italia, la fattura elettronica tra privati è stata introdotta nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs 127/2015 che è stato inserito in un gruppo di tre decreti predisposti in attuazione della riforma fiscale di cui alla Legge n. 23/14 del 11/3/14. In particolare essi si occupano delle:

– disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente;

– trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (art.9, co.1, lett.d) e g), Legge n. 23/14);

– misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese.

In conseguenza di tale normativa è stato previsto che il Sistema di Interscambio, utilizzato già per la fattura elettronica PA, sia lo strumento attraverso il quale i soggetti privati si scambiano le fatture elettroniche (FeB2B).

A tal fine il formato Xml FatturaPa, utilizzato per la formazione e trasmissione delle fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni, è stato adeguato per permettere anche la fatturazione elettronica tra privati, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

Il nuovo formato del file xml FatturaPA versione 1.2 è quindi utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la PA, sia per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML proprietario e solo italiano e sempre attraverso il Sistema di Interscambio.

Dopo la pubblicazione del Provvedimento che definisce le regole tecniche, promulgato il 28 ottobre 2016 dall’Agenzia delle Entrate, tutte le informazioni, compresi i termini di trasmissione dei dati, sono comuni sia al predetto D.Lgs. 127/2015 sia al più recente D.L. 193/2016 (Legge di stabilità 2017).

Ora le imprese ed i professionisti che vogliono fare fattura elettronica devono decidere a quale normativa aderire, tenendo presente che entrambe prevedono la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute.

Le possibilità sono due:

  1. l’articolo 4, comma 1 del D.L. 193/2016 che prevede la obbligatorietà, infatti esso dispone che: “In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio“;
  2. l’articolo 1 comma 3 del D.Lgs 127/2015, che prevede l’opzione da esercitare entro il 31.3.2017 dispone: “Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio”.

Va tenuto presente che il contribuente che sceglie l’opzione n.2) elimina la previsione delle trasmissioni trimestrali contenuta nell’opzione n.1) che dispone anche dei particolari incentivi che prevedono in dettaglio:

a) il contribuente che deciderà di esercitare l’opzione prevista dal D.Lgs 127/2015, potrà utilizzare il Sistema di Interscambio per scambiare le fatture elettroniche con i propri clienti e, così facendo, l’Agenzia delle Entrate acquisirà automaticamente i dati delle fatture;

b) Il contribuente potrà quindi evitare in parte o in toto l’adempimento di trasmissione dei dati delle fatture;

c) Il contribuente accederà ai benefici stabiliti all’articolo 3 del D.Lgs 127/2015, tra cui in particolare i rimborsi prioritari di credito IVA entro 3 mesi dalla dichiarazione IVA annuale, oltre alla riduzione di due anni dei tempi di accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate, qualora riceva ed effettui i pagamenti delle loro fatture emesse e ricevute in modalità tracciata;

d) I contribuenti di minori dimensioni (fino a 200 mila euro di fatturato) saranno esentati dalla tenuta delle registrazioni obbligatorie IVA e dall’obbligo del visto di conformità IVA.

Quindi cosa fare? Riteniamo che i contribuenti che vorranno iniziare a tenere la contabilità mediante l’utilizzo della fattura elettronica tra privati, debbano esercitare (entro il 31.3.2017) l’opzione prevista dal D.Lgs 127/2015 che porta il vantaggio di evitare l’onere di dover effettuare la comunicazione trimestrale.

Probabilmente sarebbe stato meglio partire con un avvio graduale e progressivo, come avvenuto per la fattura elettronica verso PA.

Al riguardo le esperienze già fatte all’estero possono essere importanti e di stimolo per migliore la nostra normativa. In particolare si ritengono significativi:

– per la fattura elettronica in Francia, dove si è previsto che sarà obbligatoria la fattura elettronica anche tra privati, un avvio graduale che prima interesserà le grandi imprese, poi le medie ed infine le piccole ed i professionisti;

– i paesi nordici, come la Svezia, che introdurrà fin da subito l’obbligatorietà basata sulle norme tecniche europee, garantendo così da un lato una riduzione dei costi di gestione lato PA, che non dovrà gestire ulteriori formati solo per il proprio territorio, dall’altro un vantaggio competitivo per le proprie imprese che saranno già pronte ad emettere fatture elettroniche in tutta Europa.

Detto questo, le azioni da fare per migliorare, e rendere più appetibile per i contribuenti, la fattura elettronica tra privati sono sostanzialmente due:

1) un miglioramento giuridico, con l’unione dei d.lgs. 127/2015 e 193/2016 in un nuovo provvedimento legislativo, semplificando le norme ed uniformando anche il sistema sanzionatorio;

2) avviare, fin da subito, un percorso di convergenza verso la norma tecnica europea, garantendo innanzi tutto l’interoperabilità prevista della Direttiva 55/2014 a livello semantico e una progressiva dismissione del formato XML FatturaPA che, nel contesto europeo che si è delineato, rappresenterebbe un costo inutile lato PA e un limite (oneroso) per il settore privato.

È oramai assodato che le decisioni prese in organismi Multi-Stakeholder, e la loro interazione con le Istituzioni, stimolano in modo coordinato tutti a lavorare sinergicamente per eliminare gli ostacoli normativi e tecnici che impediscono la più ampia discussione delle materie trattate.
È quindi importante continuare su questo percorso e che le parti interessate partecipano direttamente ai lavori normativi, fornendo il loro punto di vista e le loro esperienze, per dare una soluzione alle esigenze del mercato ed alla fine un significativo miglioramento dello stesso.

Sia l’evoluzione di FatturaPA che l’implementazione della Direttiva, che avverrà obbligatoriamente entro novembre 2018 per le PA (con un ulteriore anno di tempo per quelle locali) richiedono la definizione di linee guida per specificare come vanno valorizzati i campi ed eventualmente porre restrizioni sulla cardinalità degli stessi, nei limiti previsti dalle norme tecniche.

La definizione di queste linee guida è essenziale per il successo di questi progetti di fatturazione elettronica ed è essenziale che siano elaborate in un ambito multi-stakeholder come i vari forum nazionali istituiti in Europa e, in particolare, il Forum italiano sulla Fatturazione Elettronica istituito dal Ministero delle Finanze nel 2011.

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