seen

Accreditamento conservatori, si riparte: dubbi e soluzioni

A distanza di tre mesi dalla sospensione Agid, Accredia emette una circolare che definisce lo schema standard per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione. Ma lascia alcuni punti dubbi. Facciamo chiarezza

Pubblicato il 01 Feb 2017

Nicola Savino

esperto digitalizzazione a norma dei processi aziendali

conservazione-file-online-161005161143

L’articolo 44-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale, come modificato dal D.lgs. 179/2016, ha determinato che:

I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono l’accreditamento presso ((AgID)) ((secondo le regole tecniche di cui all’articolo 71.

A seguito del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha sospeso a decorrere dal 14 settembre 2016, l’accreditamento dei soggetti che svolgono l’attività di conservazione dei documenti informatici, stabilendo che in caso di richiesta di accreditamento presso AGID, i conservatori hanno l’obbligo di ottenere una relazione di valutazione della conformità, rilasciata da un organismo di Certificazione accreditato da Accredia che è l’unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento. Argomento per altro già trattato.

In applicazione, quindi, della sospensione dal 14 settembre 2016, Accredia ha emesso il 16.12.2016 la Circolare n. 36/2016, determinando lo “Schema di accreditamento degli Organismi di Certificazione, per il processo di certificazione dei Conservatori a Norma, secondo le disposizioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale”. Una circolare confusa e ambigua.

Lo scopo della circolare dovrebbe essere quello di descrivere il processo da seguire per gli aspiranti Organismi di Certificazione per farsi accreditare come tali da Accredia e svolgere, quindi, attività di certificazione dei conservatori a norma.

Purtroppo lo scopo non è, a nostro avviso, affatto raggiunto essendo la circolare stessa una mistura di requisiti sia per l’aspirante certificatore che per il conservatore peraltro per niente ben distinti nelle tabelle riportate all’interno della circolare e nei riferimenti agli standard spesso richiamati senza spiegarne bene a chi siano applicati (conservatore o Organismo di Certificazione). Le società specializzate nell’ICT sanno bene che i requisiti e la non ambiguità degli stessi sono essenziali per il buon funzionamento delle soluzioni e dei processi: ogni requisito andrebbe come minimo taggato, riferito all’attore interessato e andrebbe precisato se è mandatorio o opzionale.

A dire il vero bisogna sottolineare come sia lo stesso Codice dell’Amministrazione Digitale a creare confusione nel tentativo di trattare come un tutt’uno le figure descritte in Eidas (fornitori di servizi di autenticazione e di servizi fiduciari) con i conservatori che, come si dettaglierà nel seguito, Eidas non tratta affatto. L’articolo 29 del CAD di cui riportiamo uno stralcio recita:

Art. 29.

((Qualificazione e accreditamento))

((1. I soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l’attività di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell’identità digitale di cui all’articolo 64, di conservatore di documenti informatici di cui all’articolo 44-bis presentano all’AgID domanda, rispettivamente, di qualificazione o di accreditamento, allegando alla stessa una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato dall’organo designato ai sensi del Regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dell’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99.))

((2. Il richiedente deve trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 24 del Regolamento eIDAS)).

Ora se già il modo in cui è scritto il primo comma lascia a desiderare in quanto sarebbe stato più comodo trattare i conservatori in un articolo o comma a parte lascia molto perplessi il secondo in cui si vuole che il richiedente, e quindi tutti i soggetti del primo comma, siano nelle condizioni dell’articolo 24 del regolamento EiDAS che recita:

Articolo 24

Requisiti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati

1. Allorché rilascia un certificato qualificato per un servizio fiduciario, un prestatore di servizi fiduciari qualificato verifica, mediante mezzi appropriati e conformemente al diritto nazionale, l’identità e, se del caso, eventuali attributi specifici della persona fisica o giuridica a cui il certificato qualificato è rilasciato.

Le informazioni di cui al primo comma sono verificate dal prestatore di servizi fiduciari qualificato direttamente o ricorrendo a un terzo conformemente al diritto nazionale:

a)

mediante la presenza concreta della persona fisica o di un rappresentante autorizzato della persona giuridica; o

b)

a distanza, mediante mezzi di identificazione elettronica, con cui prima del rilascio del certificato qualificato è stata garantita una presenza concreta della persona fisica o di un rappresentante autorizzato della persona giuridica e che soddisfano i requisiti fissati all’articolo 8 riguardo ai livelli di garanzia «significativo» o «elevato»; o

c)

mediante un certificato di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico qualificato rilasciato a norma della lettera a) o b); o

d)

mediante altri metodi di identificazione riconosciuti a livello nazionale che forniscono una garanzia equivalente sotto il profilo dell’affidabilità alla presenza fisica. La garanzia equivalente è confermata da un organismo di valutazione della conformità.

2. Un prestatore di servizi fiduciari qualificato che presta servizi fiduciari qualificati:

a)

informa l’organismo di vigilanza di eventuali cambiamenti nella prestazione dei propri servizi fiduciari qualificati e dell’intenzione di cessare tali attività;

b)

impiega personale e, ove applicabile, subcontraenti dotati delle competenze, dell’affidabilità, dell’esperienza e delle qualifiche necessarie e che hanno ricevuto una formazione adeguata in materia di norme di sicurezza e di protezione dei dati personali e applica procedure amministrative e gestionali, che corrispondono a norme europee o internazionali;

c)

riguardo alla responsabilità civile per danni a norma dell’articolo 13, mantiene risorse finanziarie adeguate e/o si procura un’assicurazione di responsabilità civile appropriata, conformemente al diritto nazionale;

d)

prima di avviare una relazione contrattuale informa, in modo chiaro e completo, chiunque intenda utilizzare un servizio fiduciario qualificato dei termini e delle condizioni esatte per l’utilizzo di tale servizio, comprese eventuali limitazioni del suo utilizzo;

e)

utilizza sistemi affidabili e prodotti protetti da alterazioni e che garantiscono la sicurezza tecnica e l’affidabilità dei processi che assicurano;

f)

utilizza sistemi affidabili per memorizzare i dati a esso forniti, in modo verificabile, affinché:

i)

siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto con il consenso della persona a cui i dati fanno riferimento;

ii)

soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche ai dati memorizzati;

iii)

l’autenticità dei dati sia verificabile;

g)

adotta misure adeguate contro le falsificazioni e i furti di dati;

h)

registra e mantiene accessibili per un congruo periodo di tempo, anche dopo la cessazione delle attività del prestatore di servizi fiduciari qualificato, tutte le informazioni pertinenti relative a dati rilasciati e ricevuti dal prestatore di servizi fiduciari qualificato, in particolare a fini di produzione di prove nell’ambito di procedimenti giudiziali e per assicurare la continuità del servizio. Tali registrazioni possono essere elettroniche;

i)

dispone di un piano di cessazione delle attività aggiornato per garantire la continuità del servizio conformemente alle disposizioni verificate dall’organismo di vigilanza a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, lettera i);

j)

garantisce il trattamento lecito dei dati personali a norma della direttiva 95/46/CE;

k)

se i prestatori di servizi fiduciari qualificati che rilasciano certificati qualificati, istituiscono una banca dati dei certificati aggiornata.

3. Se un prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia certificati qualificati decide di revocare un certificato, registra tale revoca nella propria banca dati dei certificati e pubblica la situazione di revoca del certificato tempestivamente e, in ogni caso, entro 24 ore dal ricevimento della richiesta. La revoca diventa immediatamente effettiva all’atto della pubblicazione.

4. In considerazione del paragrafo 3, i prestatori di servizi fiduciari qualificati che rilasciano certificati qualificati trasmettono alle parti facenti affidamento sulla certificazione informazioni sulla situazione di validità o revoca dei certificati qualificati da essi rilasciati. Queste informazioni sono rese disponibili almeno per ogni certificato rilasciato in qualsiasi momento e oltre il periodo di validità del certificato, in modo automatizzato, affidabile, gratuito ed efficiente.

5. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai sistemi e prodotti affidabili, che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere e) ed f), del presente articolo. Si presume che i requisiti di cui al presente articolo siano stati rispettati ove i sistemi e i prodotti affidabili adempiano a tali norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Difficile pensare a come tali requisiti si applichino ad un conservatore che è un soggetto di sicuro avente grosse responsabilità, ma, evidentemente, in una posizione diversa rispetto ad un prestatore di servizi fiduciari qualificati.

In aggiunta a ciò la circolare effettua dei richiami UNI CEI ISO/IEC 27001:2014 e Norma ETSI EN 319 401 V2.1.1, con scopo di certificazione comprendente i servizi SPID e qui la matassa diventa ancora più intricata non essendo chiaro come SPID possa essere coinvolto con gli OdC o, peggio ancora, con i conservatori a meno che non sia latente un requisito di poter accedere ai sistemi di conservazione tramite SPID da qualche parte.

Siamo così impressionati dalla circolare in commento che ci troviamo nella condizione di dover farne un po’ di chiarezza, precisando, fin da subito, che il nostro è un tentativo di interpretazione della circolare stessa ed in particolare di estrazione dalla stessa di quelli che possono essere i requisiti per un aspirante conservatore accreditato. A tal proposito ricordiamo anche che nella circolare si parla di una “lista di riscontro” di AGID senza mai specificare cosa sia o dove sia reperibile sul web (una possibile interpretazione è che essa potrebbe coincidere con i “requisiti di qualità e sicurezza” riportati nelle pagine di AGID qui).

Si osserva, , che Accredia, nella Circolare del 2016 ha individuato il contesto di riferimento, analizzando specifiche norme tecniche di seguito riportate:

ISO 14721:2012 “Sistema Informativo aperto per l’archiviazione”;

UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2014 “Sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni”

ETSI TS 101 533-1 V1.1.1 “Requisiti per realizzare e gestire sistemi sicuri e affidabili per la conservazione elettronica delle informazioni”

ETSI TR 101 533-2 V1.1.1 “Linee guida per valutare sistemi sicuri e affidabili per la conservazione elettronica delle informazioni”

UNI 11386:2010 Standard Sincro “Supporto all’Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali”

ISO 15836:2009 “Sistema dei metadata del Dublin Core”

ETSI EN 319 401 V2 .1.1.

Viste le norme di riferimento e la complessità dell’interpretazione ai fini della qualificazione sia tecnica che normativa, ci chiediamo cosa è cambiato rispetto alla precedente domanda di accreditamento presso AGID? Perché dobbiamo essere allineati con tutte queste norme? I conservatori che intendano essere accreditati da AGID, per la conservazione a norma dei documenti informatici, necessitano di pianificare proprie attività sulla base dei requisiti presentati e desumibili dalla Circolare del 2016, al fine dell’ottenimento del certificato di conformità.

Vediamo alcuni di questi requisiti per il conservatore

In particolare:

a) in merito all’uso di infrastrutture cloud il conservatore dovrà dare evidenza della capacità di reale controllo operativo di tali servizi e della adesione alle eventuali indicazioni AGID in merito all’ubicazione dei server fisici e sui sistemi di memorizzazione;

b) dovranno essere effettuati controlli operativi basati sulla ISO 27001:2014 – ETSI EN 319 401sui processi di assessment della vulnerabilità e penetrabilità dei sistemi. Tali controlli devono essere effettuati da strutture, qualificate a partire dal 1 giugno 2017 in riferimento alla ISO 17025 ( “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura), interne e/o esterne al conservatore o agli organismi di certificazione .Per i controlli in questione le suddette strutture devono fornire l’evidenza che:

– Siano stati individuati ed applicati i requisiti relativi alla metodologia di valutazione tecnica adottata, richiamando preferibilmente la ISO 27008(che definisce degli standard legati al campo dell’information technology e delle security techniques, stabilendo le “Guidelines for auditors on information security controls”.);

– Siano state impiegate risorse umane qualificate specificando quali sono le qualifiche, da chi sono state rilasciate e quali sono le competenze pregresse;

– Siano stati impiegati dei SW certificati per i quali siano state adoperate versioni compatibili e aggiornate con i SW del sistema operativo e delle applicazioni in uso nel sistema del conservatore.

Se la struttura addetta ai citati controlli viene scelta dal conservatore, allora i controlli fatti da tale struttura saranno oggetto di valutazione nel corso dell’audit da parte dell’organismo di certificazione; differentemente, se la struttura per i test viene scelta dall’organismo di certificazione, essa dovrà rispettare le regole della ISO 17065: 2012 (Conformity assessment Requirements for bodies certifying products, processes and services).

La circolare parla quindi dei casi di non conformità (NC) maggiori registrate durante il processo di auditing. In caso di rilevamento di NC maggiori sul:

1. Sistema del conservatore

2. Sui controlli operativi UNI CEI ISO/IEC 27001:2014 e/o ETSI EN 319 401V2.0.0

3. Sulla lista di riscontro AGID

Se una NC maggiore pregiudica il corretto svolgimento dei servizi di conservazione a norma il Certificato di conformità verrà revocato o sospeso, e ciò sarà comunicato formalmente da parte del conservatore stesso ad AGID e ACCREDIA. In caso di rilevamento di NC maggiore per un certificatore già accreditato, quest’ultimo dovrà:

1. fornire entro 5 giorni lavorativi una soluzione tampone (cosiddetti workaround nel gergo) per risolvere le criticità nel breve periodo e

2. fornire un’analisi delle cause del problema rilevato e la pianificazione di una soluzione sistematizzata entro altri 5 giorni.

La circolare di ACCREDIA n. 36/2016 non specifica esplicitamente quali sono tutte le possibili NC maggiori, ma ne identifica in particolare 3:

1. Primo caso di NC maggiore: la mancata comunicazione delle modifiche dell’organizzazione o dell’infrastruttura IT, da parte del conservatore, che impattino la sicurezza delle informazioni Il conservatore dovrà collaborare con l’Organismo di Certificazione per verificare se dopo tale modifiche ci possano essere delle brecce di sicurezza e degradamenti del servizio di conservazione. In particolare dovrà essere verificato se il servizio possa essere sceso al di sotto dei livelli descritti nel Manuale di Conservazione che costituisce il Service Level Agreement con il cliente. Durante l’operazione di Audit, l’organismo di certificazione dovrà, evidenziare nel rapporto di audit, le NC maggiori. E’ da rilevare che nei casi più gravi, la cui gravità è evidentemente a valle dell’analisi congiunta Conservatore-Organismo di Certificazione, quest’ultimo date le sue responsabilità in vigilando, dovrà inviare una apposita segnalazione sia ad ACCREDIA che ad AGID relativamente alla NC maggiore evidenziata attendendo di ricevere specifiche istruzioni sulle misure di vigilanza da adottare Un caso grave, a nostro avviso e a puro titolo di esempio, potrebbe essere il cambio di figure cruciali negli organigrammi a causa di licenziamenti disciplinari e la mancata comunicazione ai clienti e il conseguente aggiornamento del Manuale di Conservazione.

2. Altro caso di NC maggiore: è genericamente una carenza inerente la sicurezza delle informazioni che possa compromettere i servizi.

3. Un ultimo caso di NC maggiore: si ha rispetto al campionamento. La circolare distingue tra:

a. campionamento dei processi di conservazione edi supporto del conservatore. Tale campionamento deve essere completo cioè comprendere tutti i processi, e ciò implica l’assoggettamento dei c.d. elenco dei documenti soggetti a registrazione.

b. Campionamento degli oggetti di conservazione (documenti, fascicoli ecc.) il quale campionamento deve essere fatto secondo la norma ISO 2859-1 con LQA=0.,

ogni non conformità rilevata durante il campionamento degli oggetti di conservazione sarà da ritenersi maggiore e dovrà prevedere un follow-up durante il quale si allargherà il campionamento evidentemente prevedendo anche il campionamento di ulteriori oggetti di conservazione.

-TEMPI DI VERICA

Per consentire una valutazione sulla successiva qualificazione di conservatore accreditato, Accredia distingue due momenti:

– “Prima valutazione e/o rinnovo”;

– “Sorveglianza periodica, secondo un ciclo biennale”.

In base a questi due momenti Accredia, , distingue i tempi di verifica in base ai requisiti posseduti dallo stesso “soggetto- conservatore” in relazione alla “certificazione” EIDAS.

Ciò può sembrare a prima vista di difficile comprensione.

Anzitutto il termine “certificazione EIDAS” usato nella circolare ci lascia abbastanza dubbiosi, per cui lo abbiamo interpretato come “qualificato” applicando la terminologia di EIDAS stesso.

Ricordiamo, infatti, che la conservazione dei documenti elettronici non è nello scopo di EiDAS che parla solo di conservazione delle firme (riferendosi evidentemente a tutti quei processi come la marcatura temporale che permettono di estendere naturalmente la validità di una firma oltre la scadenza del relativo certificato)

A tal proposito, al fine di focalizzare l’attenzione su questo ultimo aspetto, di seguito un piccolo schema che riassume i servizi rientranti nello scopo di EIDAS che ci ha condotto ad una possibile chiave interpretativa, si spera valida, e quindi ad una corretta valutazione della circolare in commento:

Ebbene dalla lettura della circolare emerge che ci saranno delle differenziazioni nella tempistica dell’auditing a seconda che il Conservatore sia o meno un TSP qualificato EIDAS.

Ci siamo spiegati tale differenza con la motivazione che un conservatore deve, evidentemente, adoperare i servizi di un TSP qualificato come firma elettronica, marcatura temporale e, perché no, anche servizi di recapito qualificato (ad oggi non presenti a livello nazionale) per le comunicazioni con i propri clienti per condurre i propri processi.

Con questa assunzione diventa plausibile che se un Conservatore è esso stesso un TSP qualificato necessariamente alcuni passi del processo di auditing potranno essere abbreviati.

Detto questo, per i tempi di verifica, e in applicazione con quanto osservato nella circolare in argomento, abbiamo ricavato una piccola tabella inerente la valutazione in due specifici momenti. Nella tabella si distinguono i due casi in cui il Conservatore soggetto a verifica sia o meno un TSP qualificato EIDAS:

Cosa ci aspettiamo adesso?

In realtà non scherzavamo affatto sulla confusione e ambiguità della circolare.

Per questo siamo convinti che AGID in collaborazione con ACCREDIA, emetta pubblicamente e quanto prima, una circolare con uno schema di perfezionamento non ambiguo, né fuorviante al fine di illustrare in maniera chiara i requisiti ed un percorso da seguire per il conservatore che intenda conseguire una valutazione positiva dagli Organismi di Certificazione per essere riconosciuto “conservatore accreditato” a tutti gli effetti.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 3