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Fattura elettronica, al via nuove semplificazioni: quali sono e i vantaggi



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A partire dal 15 maggio 2023, sarà avviato un servizio che consentirà l’attivazione della piattaforma di API Management per l’erogazione dei servizi di verifica di esistenza e validità del codice fiscale e della partita IVA. Cosa cambia e quali potrebbero essere gli altri servizi utili ai contribuenti

Pubblicato il 12 mag 2023

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista



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Il tracciato della fattura elettronica contiene molti campi che sono di fatto inutili, ed il modo con cui vengono “trattati” dai controlli effettuati dal sistema di interscambio (SDI) ne dà una indiretta conferma.

E probabilmente in un’ottica di semplificazione amministrativa e di promozione dei servizi digitali, l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n.118366 del 4 aprile 2023, ha inaugurato, a partire dal 15 maggio 2023, un servizio che consentirà l’attivazione della piattaforma di API Management (Application Programming Interface) per l’erogazione, in libero accesso, dei seguenti servizi:

  • verifica di esistenza e validità del codice fiscale, volto a verificare l’esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici disponibili in Anagrafe Tributaria;
  • verifica di esistenza e validità della partita IVA, volto a verificare la validità del numero di partita IVA attribuito e a fornire le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA, alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.

Ma facciamo un esempio per chiarire meglio perché questi cambiamenti intrapresi sono i benvenuti.

Per esempio, sui campi anagrafici (denominazione, nome, cognome, indirizzo, etc.), sia del mittente che del destinatario, il SDI effettua solo controlli di esistenza, non di congruità. Sarà spesso successo a molti contribuenti di aver ricevuto fatture intestate a tizio ma col codice fiscale di Caio, senza che ciò abbia fatto emergere irregolarità nei controlli, La ragione di ciò risiede sia nella legge (dati obbligatori ex articolo 21 DPR 633/1972) ma anche dalla estrema difficoltà di controllo dei dati anagrafici. Per esempio, poniamo il caso della società “Pippo s.r.l.”, la cui denominazione nella fattura elettronica fosse riportata come “Pippo srl”; non c’è dubbio che non vi sarebbe conformità tra i due campi, a meno di inserire processi di Intelligenza Artificiale che, per quanto “intelligente”, non potrebbe proporre soluzioni certe. Il rimedio – articolo 21 DPR 633/1972 permettendo – è assolutamente a portata di mano: sostituire i dati anagrafici con i codici (codice fiscale e partita IVA).

A cosa servono e come funzionano le API ?

La stessa Agenzia delle Entrate definisce i servizi API i “servizi puntuali che consentono la messa a disposizione ai sistemi informatici degli utenti, per il tramite di componenti API, dei dati gestiti dall’Agenzia”.

Come dice lo stesso nome API (Application Programming Interface), si tratta di programmi che consentono di accedere ai database dell’Agenzia delle Entrate, ovviamente previa adesione ad una convenzione e identificazione del soggetto che chiede l’accesso.

I servizi per il controllo del codice fiscale e della partita IVA sono già da tempo disponibili nel sito dell’Agenzia delle Entrate. Accedendo alla pagina è possibile verificare se un codice fiscale è presente in anagrafe tributaria.

Immagine che contiene testo, Carattere, Pagina Web, softwareDescrizione generata automaticamente

Analogamente, accedendo alla pagina webtelematici.agenziaentrate.gov.it, è possibile verificare:

  • la data di inizio attività se la partita IVA è attiva, o, in caso contrario la data di cessazione dell’attività;
  • la denominazione, ovvero il cognome e nome del titolare.
Immagine che contiene testo, schermata, Pagina Web, CarattereDescrizione generata automaticamente

Come si può vedere dalle immagini, i servizi sono accessibili previo inserimento del “codice di sicurezza” nell’apposito campo; ciò per evitare che i software possano accedere alle informazioni in maniera automatica o massiva.

Con l’entrata a regime dei servizi annunciati dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 maggio prossimo, le verifiche sopra indicate potranno avvenire direttamente dall’interno dei software applicativi degli utenti privati che, richiamando le API, accederanno ai database dell’Agenzia ottenendo le informazioni che verranno rese disponibili.

Quali sono i vantaggi offerti dal servizio

Da parte di molti titolari di partita IVA si lamenta l’inconveniente di avere emesso una fattura con un codice fiscale non esistente in anagrafa tributaria, e ciò spesso emerge al momento dello scarto della fattura elettronica da parte del sistema di interscambio.

Verifica in tempo reale della esistenza della partita IVA o del codice fiscale

Vero è che oggi – come sopra chiarito – è possibile effettuare la verifica di esistenza del codice fiscale in anagrafe tributaria, ma l’introduzione dei servizi web accessibili con API potrà dare un grosso contributo al preventivo controllo, ovviamente a condizione che la fattura elettronica sia emessa contestualmente alla effettuazione della operazione, anche se poi verrà trasmessa nei 12 giorni successivi, come consentito dall’articolo 21 del DPR 633/1972. A tal fine sarà sufficiente che i gestionali utilizzati per emettere la fattura elettronica siano integrati con le API che, in tempo reale, effettueranno il controllo del codice fiscale e faranno emergere immediatamente l’eventuale errore.

Controllo della denominazione ovvero del nome e del cognome corrispondenti alla partita IVA

Nel caso di emissione di fattura nei confronti di titolari di partita IVA, le API potranno restituire immediatamente la denominazione, ovvero il cognome e il nome associati in anagrafe tributaria alla partita IVA immessa[1]. Questo controllo potrebbe far emergere un alert nel caso di discordanza, considerato che la non conformità potrebbe anche essere minima e dovuta ad una diversa punteggiatura impiegata nella immissione del campo, però tale indicazione potrebbe per esempio avere una caratteristica diversa qualora le differenze superassero i limiti di tolleranza che potrebbero anche essere definite parametricamente dagli applicativi utilizzati.

Minori caso di scarto delle fatture elettroniche

La presenza di maggiori controlli preventivi eliminerà una grossa mole di fatture errate e renderà più efficiente e rapido il servizio offerto dal SDI.

Quali potrebbero essere gli altri servizi utili ai contribuenti

L’agenzia delle Entrate ha preannunziato che entreranno in funzione altri servizi di “libero accesso”, la cui introduzione ed aggiornamento saranno resi noti tramite apposito avviso pubblicato nella sezione dedicata del sito internet.

Ovviamente questo apre nuove e immense prospettive. Se tutti i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate potranno essere resi disponibili mediante API, non sarà più fantascienza pensare che il contribuente possa sapere con un click quale sia la sua posizione debitoria nei confronti della Agenzia delle Entrate. Infatti, sarebbe sufficiente una query sulle dichiarazioni presentate, sui versamenti effettuati, sulle rateizzazioni in corso, e, tramite accesso ad ADE riscossione, alle somme iscritte e ruolo e alle varie rateizzazioni, per avere un quadro immediato ed aggiornato. In questo modo verrebbe risolto in maniera tutto sommato banale una esigenza che oggi può essere soddisfatta solo con una analisi molto complessa e che potrebbe anche essere laboriosa nel caso in cui vi fossero tanti dati da consultare.

Estendendo tale possibilità anche ai dati in possesso di altri ENTI (INPS, INAIL, Casse di previdenza, Amministrazioni Locali, registro delle Imprese, etc) si farebbe un grande passo in avanti. Non sto parlando di fantascienza, ma di semplice sfruttamento delle possibilità oggi esistenti.

Il restiling della fattura elettronica: la fattura semplificata potrebbe essere la regola

Quando si parla di razionalizzazione, la prima obiezione che si potrebbe porre è la apparente inutilità dei dati anagrafici sulla fattura elettronica, che potrebbero essere ben sostituiti, nella generalità dei casi, dai dati correlati al codice fiscale e alla partita IVA presenti nella anagrafe tributaria[2].

Al riguardo occorre fare una distinzione tra dati dell’emittente e quelli del destinatario della fattura elettronica.

I dati relativi all’emittente sono attualmente utili al destinatario della fattura per poter rendere automatico il processo di generazione della “anagrafica” del proprio fornitore nel gestionale. Ovviamente quando i servizi API offerti dall’Agenzia permetteranno interrogazioni più complete ed aperte, questa esigenza cesserà.

I dati relativi al destinatario oggi sono invece già inutili, quando non dannosi. Inutili perché chi riceve la fattura non ha bisogno di avere reiterati sul documento i suoi dati anagrafici, ben noti, dannosi perché non è infrequente che si commettano errori nella compilazione dei campi, immettendo per esempio un indirizzo errato; ciò genera legittimi dubbi sulla esigenza di dover rettificare la fattura per la errata compilazione di un campo che, sia pure inutile, è previsto da una specifica norma.

Ritengo siano maturi i tempi per ipotizzare di avere due tipologie di fatture: la fattura ordinaria che è quella corrispondente all’attuale previsione dell’articolo 21, da utilizzare per i casi in cui dati anagrafici del destinatario non siano presenti in anagrafe tributaria, e la fattura semplificata, prevista dall’articolo 21-bis, per tutti gli altri casi, in modo da utilizzare canali e procedure già esistenti che limitano i dati richiesti al solo codice fiscale/partita IVA del cessionario committente.

Il futuro dei servizi digitali

Oggi si sente parlare con sempre maggiore insistenza e talvolta preoccupazione di Intelligenza Artificiale. Oggi appare assolutamente verosimile e possibile che i dati delle fatture elettroniche possano essere analizzati da un sistema in grado di individuare il corretto instradamento contabile ed IVA tramite l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale. Più o meno quello che è già accaduto con la registrazione semi-automatica delle fatture elettroniche, in cui i gestionali interpretano ed apprendono la tipologia di cessione o di servizio associati a ciascun cliente o fornitore e generano automaticamente sia le registrazioni IVA che quelle contabili.

Non solo, sappiamo tutti che i registri IVA sono di fatto soppressi, a breve dovranno essere soppresse anche le dichiarazioni IVA e le altre comunicazioni, soppiantate dalla prevalenza giuridica e di fatto delle informazioni analitiche esistenti nei database dell’Agenzia delle Entrate. Nelle more che ciò accada, dovrebbe essere interamente rivisto il sistema sanzionatorio, progettato in un’altra epoca, in cui l’assenza di dichiarazione annuale IVA o dei redditi rappresentava un serio e concreto pericolo per l’erario; oggi non è più così, e il mantenimento di sanzioni, anche penali, rappresenta più che una superficialità del legislatore

Conclusioni

In definitiva. Si può dare e fare di più, molto di più, ma a due condizioni.

La prima è accettare che la tecnologia e il progresso comporteranno la perdita di “rendite di posizione” legate ad adempimenti di fatto inutili. Quindi intere categorie professionali dovranno convertirsi e dedicarsi ad attività utili per la società e per l’economia.

La seconda è che questi cambiamenti vengano governati da soggetti disinteressati e avulsi dai comparti della economia che dalla complicazione traggono ragione di vita e talvolta – ahimè – di speculazione.

Da tempo insospettabile plaudo alle iniziative dell’Agenzia delle Entrate, che con la introduzione della fattura elettronica ha avviato una rivoluzione copernicana, osteggiata anche da chi avrebbe dovuta agevolarla. Così come da tempo chiedo la ufficializzazione del riconoscimento della inutilità giuridica e tecnologica della conservazione della fattura elettronica.

Voglio illudermi che questa sia la volta buona.

Note

  1. Si fa presente che sull’argomento occorre procedere con i piedi di piombo in considerazione delle eccezioni di violazione della privacy che potrebbero essere opposte dal garante per la protezione dei dati personali
  2. Questo discorso troverebbe un ostacolo per i dati dei soggetti non presenti in anagrafe tributaria, come i soggetti residenti all’estero.

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