professione legale

La metamorfosi digitale dell’avvocato: nel bene e nel male

Come sta cambiando la professione legale dal punto di vista del funzionamento dello studio legale, del sistema giustizia e della realtà quotidiana delle persone fisiche, delle aziende e delle PA e come sarà nel futuro prossimo su piano culturale, economico, della qualità della vita e del prestigio personale

Pubblicato il 07 Ago 2018

Patrizio Galeotti

Centro Studi Processo Telematico

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La trasformazione digitale della professione legale oltre che una necessità ontologica, è anche un imperativo morale, etico e professionale, senza rispettare il quale l’avvocato non può elaborare ragionamenti e proporre soluzioni adeguate ai casi giuridici che gli vengono sottoposti. Ecco quali sono gli ambiti su cui la tecnologia farà sentire maggiormente il suo impatto.

Sviluppi tecnologici e aggiornamento della professione legale

Oggi la velocità con cui le nuove tecnologie informatiche entrano nella realtà di ogni giorno e la modificano (legge di Moore anche se per molti aspetti superata, insegna), rende sempre più difficoltoso l’aggiornamento professionale sotto molteplici aspetti, influenzando direttamente, sia in senso positivo che negativo, l’evolversi della professione legale. Per comprendere come questa sia cambiata e stia cambiando, occorre guardarla sotto diverse prospettive, e di queste almeno tre sono essenziali; infatti  l’utilizzo delle novità tecnologiche informatiche va ad interessare:

  • il funzionamento dello studio legale;
  • il sistema giustizia;
  • la realtà quotidiana delle persone fisiche, delle aziende e delle PA, nella quale l’avvocato è chiamato ad esprimere i propri pareri e fornire soluzioni giuridiche.

Una maggiore velocità a scapito di una cultura più estesa

Sotto il primo profilo, si rileva tra le altre cose, l’utilizzo ormai costante delle banche dati giuridiche, sia online che su supporti come DVD. Le modalità di consultazione hanno cambiato la modalità di ricerca e assimilazione della conoscenza giuridica dell’avvocato. Se con le riviste cartacee ogni numero veniva sistematicamente letto, o scorso dall’inizio alla fine in cerca di materiale utile per le pratiche in corso, lasciando nella memoria anche inconscia traccia delle novità giurisprudenziali e dottrinarie di casi non trattati al momento, con le banche dati informatiche, l’approccio è sostanzialmente diverso; non si leggono tutte le novità in esse inserite, ma si opera una ricerca mirata, con l’utilizzo di parole e di operatori booleani che rimandano ai soli contenuti in cui le parole ricercate sono presenti. Questo riduce i tempi di ricerca, ma, a lungo andare, modifica la struttura e la qualità dell’assimilazione del sapere giuridico che caratterizzava l’avvocato ‘analogico’. Si sacrifica così una cultura (anche ‘subconscia’) più estesa e generale a favore di maggiore velocità, con  una metamorfosi dell’avvocato moderno che lo distingue dagli avvocati del passato.

Uso di dispositivi tecnologici e sicurezza dei dati

Altre metamorfosi riguardano l’uso sempre più generalizzato di cellulari, tablet e computer di ogni tipo. Questi strumenti permettono l’archiviazione e la consultazione di una quantità di dati prima impensabile, e per i quali occorrevano archivi immensi, con persone che sapessero muoversi e “ricercare”, tra tonnellate di carta ed acari, oggi non più necessari. L’utilizzo delle tecnologie per trattare i dati dei clienti ed archiviarli, comporta la necessità di rispettare nuove leggi specifiche sulla sicurezza e sulla tutela dei dati personali che vengono trattati; ultimo al riguardo, è il rispetto delle misure stabilite nel nuovo Regolamento europeo sulla tutela dei dati personali, che entrerà in vigore il prossimo 25 maggio.

Tempo e danaro risparmiato nel passaggio dall’analogico al digitale, va speso ed investito per aggiornarsi e adeguarsi alle nuove discipline che l’introduzione delle nuove tecnologie digitali impone.

Firma digitale e perdita del contatto umano

Ancora altre novità riguardano l’uso ormai irrinunciabile della Firma digitale e della PEC, che da un lato permettono un grande risparmio di tempo rispetto ai depositi e alle notifiche fatte andando di persona in cancelleria o dall’Ufficiale giudiziario e alla posta; dall’altro però aumentano i tempi di lavorazione in studio di un documento e la sua archiviazione, ai fini della sua riutilizzabilità futura. Tuttavia, al risparmio del tempo passato nei corridoi dei Tribunali, si associa la perdita dell’occasione di socializzazione propria delle ore passate a fare file e a scambiarsi opinioni nei corridoi e nelle cancellerie, oltre a perdere il contatto umano con i funzionari di cancelleria.

Ma anche se in studio la predisposizione di documenti informatici (e degli allegati) per il deposito, comporta molto tempo e la necessaria presenza dell’avvocato, ai fini non solo della scrittura degli atti (cosa che doveva fare anche prima)  ma anche del deposito con l’uso dei certificati di firma e delle pec (che per legge non dovrebbero essere utilizzati da soggetti diversi dall’avvocato); non si può non apprezzare la possibilità di lavorare ovunque ci si trovi, stando in studio, soprattutto quando le cause sono incardinate davanti a Tribunali lontani.

Quindi, per chi si è aggiornato e sa come utilizzare questi strumenti ormai non più nuovi, i miglioramenti nella professione sono maggiori dei nuovi problemi che questa pone con la sua informatizzazione; ma la metamorfosi tecnologica informatica non va di pari passo con la velocità delle novità tecnologiche e l’avvocato medio soffre ancora di questa discrasia, che nel futuro è destinata però a scomparire, creando una sorta di selezione naturale tra professionisti che si adeguano e si trasformano, riuscendo a salvare i principi fondanti della professione, diritto alla difesa, riservatezza; chi non ce la farà o non vorrà farlo, inevitabilmente non potrà continuare ad esercitare utilmente la professione forense. Non aggiornarsi, oltre che mettere l’avvocato fuori ‘mercato’, vuol anche dire violare il Codice Deontologico, esporsi a sanzioni per la violazione delle norme sulla tutela dei dati personali, e a richieste di risarcimento del danno professionale.

Adeguarsi agli sviluppi tecnologici costa, le novità positive

Nelle ultime novità legislative vi è una norma che viene incontro ai problemi (anche economici) dell’avvocato  che vuole adeguarsi alle novità. Questa prevede che il compenso dell’avvocato sia aumentato del 30% quando gli atti depositati telematicamente siano redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentano la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto (a tal proposito, si segnala un’ottima guida a cura dell’avv. Pietro Calorio del Foro di Torino e fondatore del CSPT . La novità, nell’intento del legislatore, non vuole certo essere uno strumento di emarginazione dei professionisti meno capaci di recepire le novità tecnologiche; al contrario, sembra essere un incentivo per aiutare anche economicamente coloro che investono tempo e danaro per informatizzare la propria professione, e al contempo per velocizzare e facilitare il lavoro della magistratura giudicante.

Processo telematico e aggiornamento obbligato dell’avvocato

Sotto il secondo profilo, l’utilizzo delle novità tecnologiche informatiche nel sistema giustizia, come l’introduzione del processo telematico sotto le molteplici forme civile, tributario, amministrativo, contabile e infine penale, e l’abbandono graduale del doppio binario che permetteva di scegliere tra il continuare ad usare il cartaceo o meno, stanno obbligando gli avvocati ad aggiornarsi per poter utilizzare gli strumenti tecnologici informatici non solo per gestire l’attività del proprio studio, ma anche per poter esercitare materialmente la professione. Se devo depositare un atto soltanto per via telematica, inevitabilmente devo studiare e conoscere le modalità tecniche per farlo, e con queste anche le nuove regole procedurali che sempre più contengono indicazioni tecniche ed informatiche da seguire per la validità dell’attività svolta dal difensore. Dalla forma degli atti principali come citazioni, ricorsi, memorie, comparse ed istanze, a quella dei documenti probatori da allegare a questi per poterli depositare; dalle modalità di notifica telematica via pec, all’uso delle firme digitali. Questo presuppone conoscenze di terminologia tecnica (come formati dei file ad esempio) che facilitino lo svolgimento della professione. Sotto questo punto di vista, la professione è cambiata moltissimo, perché oggi non c’è studio dove non ci sia un computer, e non c’è avvocato che non abbia un certificato di firma digitale e una Carta Nazionale dei Servizi per firmare gli atti da depositare o le lettere,  le notifiche, o per accedere ai siti istituzionali e della giustizia dove sono presenti i fascicoli telematici dei processi.

Molti avvocati, per facilitare la loro professione e superare il gap tecnologico, scelgono dei software gestionali che aiutano moltissimo a velocizzare le attività di studio, e al contempo diminuiscono la presenza di documenti cartacei e la necessità della loro conservazione in archivio.

Il luogo dove vengono conservati i documenti informatici ed i fascicoli relativi, non è più la stanza archivio, ma il supporto informatico digitale, o la cosiddetta “nuvola”, ponendo nuovi e complessi problemi di sicurezza e conservazione, ma al contempo permettendo  un grande risparmio di spazio e  di tempo per la loro successiva ed eventuale ricerca.

Il gestionale diventa poi irrinunciabile per gli studi medi e grandi, dove il numero delle pratiche e degli avvocati e collaboratori che vi accedono è alto. Così l’avvocato deve imparare a gestire profili di autorizzazione e di accesso ai vari settori degli archivi informatici, che razionalizzano l’attività degli studi e, al contempo (ove vengano rispettati canoni di sicurezza), permettono una gestione sicura dei dati e dei documenti.

Oggi in Tribunale, nella maggior parte dei casi, non si va più con la borsa piena di carte, ma più utilmente con un tablet o un cellulare di ultima generazione che permette collegamenti internet e quindi accesso all’archivio di studio e ai fascicoli d’ufficio, in qualunque momento, e permette anche di creare seduta stante documenti firmandoli con  nuove tecnologie, come la firma remota.  Una sostanziale metamorfosi resa necessaria per poter continuare a difendere giudiziariamente i propri clienti.

Conoscere le novità tecnologiche che disciplinano rapporti giuridici

Sotto il terzo profilo, l’utilizzo delle novità tecnologiche informatiche nella realtà quotidiana delle persone fisiche, delle aziende e delle P.A., nella quale l’avvocato è chiamato ad esprimere i propri pareri e fornire soluzioni giuridiche, impone necessariamente, al professionista forense, di conoscere la realtà in cui vive ed opera con i suoi clienti reali e potenziali.

Se per gestire un’azienda o una P.A., o per fare acquisti da parte di una persona fisica o un consumatore, si utilizzano ormai diffusamente le tecnologie informatiche, è inevitabile che i rapporti giuridici tra le persone siano ora imperniati sull’informatica. Alle norme giuridiche sostanziali con cui si disciplina la realtà analogica, si stanno  pertanto affiancando quelle che regolamentano rapporti giuridici telematici.

Quindi nella professione si fa sentire l’esigenza di conoscere non solo il diritto processuale come modificato dall’introduzione delle tecnologie informatiche, ma anche e soprattutto le novità tecnologiche che disciplinano rapporti e negozi giuridici … pensiamo ai contratti on-line, ai reati consumati sul web, ma anche alle nuove norme per partecipare agli appalti pubblici mediante l’invio di documenti informatici e così via… dal semplice negozio giuridico con cui acquisto un abbonamento al quotidiano telematico, al più complesso contratto di compravendita di un bene anche di valore sulla rete o al pagamento di cartelle, tasse, bollette, o anche all’invio di pagamenti come bonifici o altro, tutto fatto sistematicamente e soltanto via web.

Cambia la realtà in cui viviamo, e cambiano i rapporti giuridici, condizionati dagli strumenti che utilizziamo per realizzarli, così come cambiano le leggi sostanziali che disciplinano questi nuovi rapporti. L’avvocato non può più permettersi di ignorare queste novità, poiché perderebbe la consapevolezza della realtà in cui è chiamato ad esercitare la professione, fino ad ignorarla, e diventando inabile al suo esercizio.

La “metamorfosi” dell’avvocato

Guardando quindi la professione legale da questi tre punti di vista, possiamo presumere come questa stia cambiando e ipotizzare come sarà nel futuro prossimo. La ‘metamorfosi’ dell’avvocato riguarderà sia gli ambienti in cui lavorerà, arredati con sempre meno librerie, caratterizzati dalla presenza di molti strumenti tecnologici, come PC monitor e mobilia adatta alla conservazione e protezione degli stessi, più spazi, ambienti meno angusti, meno mobili più opere d’arte e comodità. La professione verrà esercitata da grandi studi aggregati e generalisti, e da piccoli studi altamente tecnologizzati che forniranno un servizio di altissima qualità, personalizzato e su misura. Sul piano culturale, la conoscenza giuridica sarà meno estesa e generale, e più specifica e specializzata. Su quello della qualità della vita, solo chi saprà ottimizzare e padroneggiare gli strumenti tecnologici, avrà più tempo da dedicare, a sua scelta, o per il proprio marketing (per ampliare la propria attività), o per la propria vita privata. Sul piano del prestigio personale, aumentando il gap cultural tecnologico del professionista, aumenterà anche il suo prestigio e la sua autorevolezza, sempre che l’avvocato non faccia cattivo uso di questi strumenti, e rispetti i diritti dei propri clienti, esattamente come doveva fare l’avvocato non tecnologico. Sul piano economico, il gap tecnologico comporterà lo sfoltimento del numero dei professionisti legali, con il ritorno ad una certa tranquillità economica oggi persa, non solo a causa della crisi economica ma anche e soprattutto per l’eccessivo numero di professionisti sul mercato senza nessuna regola di concorrenza, o meglio con regole presenti ma disattese, stante anche la quasi assoluta mancanza di sanzioni e controlli.

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