I consigli

Green pass, le linee guida Confindustria per aiutare le aziende a adeguarsi

Le linee guida Confindustria danno utili indicazioni alle aziende su come soddisfare l’obbligo green pass sul luogo di lavoro. Ma si sollevano anche questioni critiche e dubbi interpretativi

Pubblicato il 28 Set 2021

Monica Belfi

Legal Specialist, GDPR and Data Protection Specialist

green pass illecito privacy

A seguito all’estensione dell’obbligo di certificazione verde Covid-19 ovvero  Green Pass in ambito lavorativo, sancito con il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, Confindustria ha predisposto una prima nota finalizzata a chiarire e semplificare alcuni aspetti operativi dell’attuazione delle disposizioni del decreto legge, cercando di fornire delle linee guida per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Qui di seguito le linee guida contenute nel documento nota di Aggiornamento di Confindustria.

Danno utili indicazioni su come soddisfare l’obbligo green pass in azienda. Ma si sollevano anche questioni critiche e dubbi interpretativi.

Soggetti destinatari dell’obbligo di Green Pass

Si ricorda prima di tutto la nuova norma sul green pass obbligatorio. Dal 15 ottobre al 31 dicembre sono obbligati, per accedere al luogo nel quale svolgono l’attività lavorativa, ad avere ed esibire il green pass:

  • tutti i lavoratori del settore privato;
  • i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti

Green pass per i lavoratori: regole e problemi da sciogliere

Cosa chiede Confindustria

Secondo la nota di Confindustria, occorre includere anche i lavoratori impiegati con contratti differenti da quello di lavoro subordinato, poiché introducono il medesimo rischio e ne sono assoggettati al pari dei lavoratori dipendenti.

Con riferimento alla somministrazione, ritiene che sia onere del somministratore assicurarsi che il lavoratore sia sempre in possesso dei requisiti per l’esecuzione della prestazione lavorativa. Permane in capo all’utilizzatore l’onere di verificare il possesso e chiedere al lavoratore l’esibizione del green pass.

Esenzioni

Sono esentati dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Obbligo di verifica green pass sul luogo di lavoro

L’obbligo di verifica del possesso di green pass è posto in capo:

  1. al datore di lavoro dei dipendenti, e
  2. al datore di lavoro dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi indicati dalla normativa (anche sulla base di contratti esterni), anche per prestazioni brevi. L’obbligo di possesso del green pass vale anche per i lavoratori stranieri.

La nota chiarisce che il possesso del green pass è necessario solamente per lo svolgimento di attività lavorativa e non per altri motivi; quindi, nel caso di accesso di personale per motivi diversi dal lavoro, non è richiesto alcun documento. Sono ricomprese le attività associative, se esercitata in orario di lavoro (es. rappresentante sindacale).

Luogo dei controlli

Ciascuna azienda deve effettuare una valutazione sulla base del rischio, che viene introdotto nel momento in cui si entra nei luoghi accessibili alla comunità lavorativa. La nota suggerisce un’interpretazione estensiva alla nozione di luogo di lavoro, ricomprendente sia luoghi al chiuso che cantieri, luoghi per il deposito di materiali o dove accedono i fornitori esterni.

Modalità operative per lo svolgimento dei controlli, il punto di Confindustria

  1. Devono essere definite entro il 15 ottobre dal datore di lavoro. Non sono previsti dalla normativa obblighi di comunicazione delle modalità organizzative adottate, che potranno essere inserite nel Protocollo aziendale. Non sembra obbligatoria, però, la modifica del Protocollo né il coinvolgimento del Comitato ivi previsto.
  2. Possono essere svolte:
    • Anche a campione. Nella nota si invitano i datori di lavoro a valutare attentamente la scelta di questa modalità di controllo, che non sembra pienamente coerente né con l’obbligo (sanzionato) di possesso del green pass, né con la ratio della norma che è quella di impedire a chi sia privo della certificazione di entrare in azienda.
    • Laddove possibile e preferibilmente all’ingresso ai luoghi di lavoro. Sono contemplati anche controlli successivi all’ingresso e nel corso dell’attività lavorativa, ma Confindustria evidenzia come una verifica randomica durante l’attività non consenta di assicurare né che in azienda non siano presenti lavoratori senza green pass, né di impedire efficacemente la diffusione del virus. Peraltro, un controllo a campione potrebbe portare il rischio di discriminazioni. E’ preferibile, quindi, un controllo generalizzato e che preceda l’ingresso in azienda.
  3. I soggetti incaricati delle verifiche devono essere individuati con un apposito atto formale.
  4. Il datore di lavoro deve stabilire le modalità del controllo, prevedendone le procedure in cui occorre determinare gli strumenti adottati, i riferimenti all’identità dei soggetti controllati, la formalizzazione del soggetto addetto al controllo (valutare la previsione che siano due i soggetti verificatori a dimostrazione della correttezza dell’operato), la tracciatura formale della verifica negativa.

La verifica del certificato verde

  1. Deve svolgersi secondo le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021, in particolare mediante la scansione del QR code tramite la App “VerificaC19”.
  2. Deve limitarsi al controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione e non può comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario.
  3. Non può comportare l’accesso alle informazioni sui presupposti della certificazione (vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone), né alla sua scadenza.
  4. Non è consentito richiedere copia delle certificazioni.
  5. Con riferimento a sistemi integrati con quelli di rilevazione presenze, questi devono assicurare la mancata registrazione dei dati della certificazione (occorrerà verificarne by design la compliance alla normativa a tutela dei dati personali).

Nelle more dell’adozione di un apposito DPCM volto a individuare le specifiche per trattare e verificare in modalità digitale le certificazioni di esenzione, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

Le sanzioni per il green pass in azienda

Confindustria riporta in una tabella le sanzioni previste dal decreto, unitamente alle eventuali sanzioni disciplinari applicabili.

NormaViolazioneControlloSanzioneSanzioni disciplinari o licenziamentoDurata
Art. 9 septies comma 6Comunicazione (prima dell’accesso) di non essere in possesso della certificazione verde COVID- 19Datore di

lavoro

Assenza ingiustificata

Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento.

EsclusoFino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31/12/21
Art. 9 septies comma 6Mancato possesso della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoroDatore di lavoroAssenza ingiustificata

Sospensione (non facoltativa) dalla prestazione lavorativa

Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento

EsclusoFino alla presentazione della certificazione verde COVID-

19 e, comunque, non oltre il 31/12/21

Art. 9septies, comma 7Imprese con meno di 15 dipendenti: mancata presentazione del certificato per 5 giorniDatore di lavoroAssenza ingiustificata per i primi cinque giorni

Sospensione facoltativa per ulteriori dieci giorni, rinnovabili per una volta

Per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni
Art. 9 septies comma 8Accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possesso e prestazione di green passDatore di

lavoro

Sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro

In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell’accertamento.

Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Art. 9septies comma 4Mancato controllo da parte del datore di lavoro (comma 4)Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.

In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Irrogata dal

Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla  violazione) da parte dei soggetti incaricati dell’accertamento

Art. 9septies comma 5Mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto (15/10/2021)Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro

In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell’accertamento.

Dubbi interpretativi green pass, secondo Confindustria

La nota di Confindustria si sofferma, infine, su alcuni dubbi interpretativi con riferimento all’apparato sanzionatorio.

  1. Laddove la norma commina una sanzione amministrativa (che presuppone l’ingresso nel luogo di lavoro), si applica anche la qualificazione della giornata come assenza ingiustificata dalla prestazione lavorativa? Per quanto la norma non sia chiara, Confindustria propende per ritenere non sostenibile una soluzione che legittimi la permanenza in azienda dei lavoratori privi di green pass.
  2.  La qualificazione come assenza ingiustificata impone al lavoratore di presentarsi tutti i giorni in azienda? Secondo la nota di Confindustria, sì, a differenza di quanto avviene in caso di sospensione.
  3.  Il soggetto chiamato a verificare, soprattutto se dovrà poi effettuare la trasmissione degli atti al Prefetto, dovrà poter predisporre una documentazione che consenta di dimostrare gli elementi a fondamento di una eventuale contestazione (es. strumento della verifica, orario, luogo, evidenza della mancanza di green pass nel senso di mancata esibizione, identificazione del lavoratore, eventuali motivazioni evidenziate dal lavoratore, verifica della validità del green pass).

Quanto al controllo dell’identità del lavoratore, si ritiene che, all’interno del luogo di lavoro, il datore debba e possa (anche per motivi di sicurezza) conoscere pienamente l’identità dei lavoratori e di chiunque sia presente, per cui è sempre legittimato a chiedere, in caso di dubbio, la corrispondenza tra il documento di identità e il dato contenuto nel green pass.

Secondo l’interpretazione data da Confindustria, il datore di lavoro deve informare la Prefettura per il seguito sanzionatorio di competenza di quest’ultima.

Per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti, a fronte della mancata presentazione del green pass per cinque giorni consecutivi (nei quali il lavoratore è comunque considerato assente ingiustificato e sospeso senza retribuzione), il datore può assumere in sostituzione del lavoratore assente un’altra risorsa. Dopo il quinto giorno, il datore di lavoro può ulteriormente sospendere il dipendente (anche laddove questi avesse recuperato il green pass) per un massimo di ulteriori dieci giorni, rinnovabili una sola volta. Questo meccanismo vale fino al 31 dicembre 2021.

Casistiche specifiche per l’obbligo green pass

  1. Lavoratore che si reca direttamente nel luogo della prestazione di lavoro e non in azienda.

Il controllo deve essere operato dal titolare della struttura presso la quale il lavoratore si reca o anche dal vettore. Si suggerisce la previsione di un obbligo contrattuale di comunicazione da parte del committente o dello stesso lavoratore al datore di lavoro del prestatore non ammesso al lavoro (es. mancato accesso nel luogo di svolgimento della prestazione) ovvero trovato senza certificato all’interno del luogo di lavoro.

  1. Il lavoro in turni

Il controllo potrà essere affidato al personale della vigilanza (dal momento che, se si esegue attività lavorativa, detto personale debba sempre essere presente in azienda).

Considerazioni in materia di protezione dei dati personali

La nota di Confindustria prevede poi una sezione specifica sulla protezione dei dati personali, poiché le attività di verifica del green pass o della certificazione di esenzione comportano un trattamento di dati personali.

I dati oggetto di trattamento sono:

  1. le generalità del lavoratore, la validità, l’integrità e l’autenticità del certificato o l’informazione in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione;
  2. le generalità del lavoratore e il mancato possesso di un green pass.

Il trattamento consiste nella consultazione/presa visione del certificato. Non è consentita la raccolta dei dati dell’intestatario della certificazione in qualunque forma.

Pertanto, non è possibile acquisire dal lavoratore, né preventivamente, né ex post, la certificazione, nè dichiarazioni in ordine alla tipologia e alla scadenza della stessa.

Nel rispetto del principio di minimizzazione, la verifica delle certificazioni di esenzione non deve comportare la rilevazione di dati eccedenti le finalità perseguite e, in particolare, di dati inerenti alla condizione sanitaria dell’interessato.

La nota di Confindustria contempla, però, un’ipotesi peculiare che si riporta di seguito: in un’ottica organizzativa, sembrerebbe consentito al datore di lavoro di richiedere al lavoratore di comunicare preventivamente, con riferimento a uno specifico periodo di interesse (es. settimana/mensilità), se non sarà in possesso della certificazione richiesta per l’accesso ai luoghi di lavoro. Secondo Confindustria, tale richiesta sembrerebbe compatibile con l’impianto della nuova norma che, infatti, prevede tra i presupposti per l’assenza ingiustificata la comunicazione da parte del lavoratore di non essere in possesso di un green pass (ovvero di una certificazione di esenzione).

La linea di Confindustria va, quindi, nel senso di ammettere che il datore di lavoro preveda espressamente tale comunicazione nella procedura sullo svolgimento dei controlli, riferita a un determinato periodo di interesse da individuarsi in relazione alle caratteristiche organizzative dell’impresa, senza che questo esoneri il datore di lavoro dal controllare i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro.

Analogamente, Confindustria ritiene ammissibile che il datore di lavoro chieda ai lavoratori di comunicare preventivamente, sempre con riferimento a uno specifico periodo di interesse, se saranno in possesso di un di un green pass (o di una certificazione di esenzione) da controllare all’occorrenza; il fondamento del trattamento sarebbe la base giuridica ex art. 6, par. 1, lett. f) del Regolamento n. 679/2016 (GDPR), ovvero il legittimo interesse del datore di lavoro di organizzare l’attività d’impresa.

Con riferimento alla possibilità di richiedere il possesso del green pass ai fini dell’assunzione, nella nota si ritiene che – trattandosi di un requisito di legge per l’accesso nel luogo di lavoro – il datore di lavoro potrebbe in astratto condizionare l’assunzione al possesso del certificato, nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 2