covid-19

Lezioni ed esami a distanza: quale equilibrio tra privacy e diritto allo studio

Trovare un equilibrio tra il diritto allo studio e la privacy non è facile perché se, da un lato, è necessario garantire sempre e comunque il primo, dall’altro, è anche fondamentale tutelare i diritti di soggetti che, se minori, sono a fortiori da considerare deboli. Ecco cosa serve

Pubblicato il 14 Mag 2020

Marta Cogode

Avvocato presso Studio Previti

Vincenzo Colarocco

Responsabile del Dipartimento Data Protection, Compliance e Cyber Security, Studio Previti Associazione Professionale

20191213_studenti_agenda

L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 e il distanziamento sociale che ne è conseguito hanno imposto di ripensare alle modalità con cui vengono resi molti dei servizi essenziali che richiedono un contatto diretto tra persone fisiche.

Di seguito verranno esposte alcune riflessioni sui servizi resi dagli istituti scolastici e dalle università. In particolare, si cercherà di chiarire come possa essere garantito il diritto allo studio, anche attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali che permettano di tenere le lezioni e sostenere esami a distanza e online, nel rispetto della privacy e dei diritti degli studenti.

È apparso, infatti, essenziale non interrompere il percorso di apprendimento degli studenti nonostante la situazione d’emergenza in modo da garantire la continuità didattica attraverso sistemi che permettano di essere in aula anche senza essere fisicamente presenti.

La presenza virtuale e da remoto, infatti, permette di continuare a dare attuazione al diritto costituzionalmente garantito; resta da capire quali siano le implicazioni privacy sotto questo punto di vista.

Le previsioni normative d’emergenza

Con la sospensione temporanea delle attività didattiche, il sistema scolastico nazionale è stato posto di fronte alla questione del bilanciamento tra le misure restrittive volte ad arginare l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ed il diritto allo studio, costituzionalmente garantito.

Fin dal primo D.p.c.m., risalente all’8 marzo 2020, i dirigenti scolastici hanno attivato, nel pieno esercizio delle proprie prerogative e per tutta la durata della sospensione delle attività scolastiche, modalità di didattica a distanza.

Il MIUR, con la nota dell’8 marzo, ha chiarito che la didattica a distanza deve garantire, quanto più possibile, la continuità didattica che non consiste nella mera trasmissione di materiali, attraverso per esempio l’indirizzo di posta elettronica, ma si sostanzia in un insieme di attività che vanno “dalla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altre strutture”.

Tutto ciò è stato ulteriormente ribadito anche dall’ultimo D.p.c.m. del 27.4.2020, nonostante sia stato previsto che “nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell’art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività” (cfr. art. 1 lett n del citato D.p.c.m).

La normativa data protection

La formazione a distanza dovrebbe creare la “classe digitale” garantendo, nel caso in cui si vogliano tenere esami, la sorveglianza del docente sugli studenti durante la prova.

La digitalizzazione delle lezioni e degli esami comporta, oltre allo scambio di informazioni nella forma del materiale didattico messo a disposizione dai docenti ai propri discenti, il trattamento di dati personali la cui tutela richiede l’osservanza e il rispetto del Regolamento UE 2016/679, meglio noto come GDPR, e del Codice Privacy.

Tanto il MIUR, con la nota richiamata, quanto il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento del 26 marzo 2020, hanno provveduto ad affrontare le questioni privacy che l’attività didattica a distanza pone, con particolare riguardo ai rischi, per la sicurezza dei dati personali, collegati all’utilizzo di piattaforme on line.

Il primo principio da rispettare è quello previsto dalla privacy by design e default, per il quale il titolare del trattamento è tenuto ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati esclusivamente i dati personali necessari al perseguimento delle finalità del trattamento, per impostazione predefinita. Per il caso che ci occupa, quindi, l’istituto scolastico o l’università, dovrà svolgere una valutazione preventiva del rischio al momento della progettazione delle attività di trattamento, al fine di determinare la probabilità e i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. La valutazione dei rischi, chiaramente, non andrà condotta in astratto ma dovrà tenere conto della natura, del contesto e delle finalità del trattamento.

In questo senso, è verosimile ritenere che misure di sicurezza più rigorose dovranno essere approntante nel momento in cui si trattano dati personali di minori, così come è vero che le misure di sicurezza dovranno variare anche in considerazione delle tipologie di dati che si intendono trattare per il tramite delle piattaforme online. Ciò in ragione del fatto che occorre tenere in debito conto tanto la natura dei dati trattati quanto le categorie degli interessati attinti dal trattamento.

In questo senso il Garante, con il provvedimento richiamato, ha avuto modo di chiarire che gli istituti scolastici “dovranno conformarsi ai principi di privacy by design e by default, tenendo conto, in particolare, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati (artt. 24 e 25 del Regolamento).Varie piattaforme o servizi on line permettono di effettuare attività di didattica a distanza, consentendo la configurazione di “classi virtuali”, la pubblicazione di materiali didattici, la trasmissione e lo svolgimento on line di video-lezioni, l’assegnazione di compiti, la valutazione dell’apprendimento e il dialogo in modo “social” tra docenti, studenti e famiglie. Alcune piattaforme offrono anche molteplici ulteriori servizi, non sempre specificamente rivolti alla didattica. Tra i criteri che devono orientare la scelta degli strumenti da utilizzare è, dunque, opportuno includere, oltre all’adeguatezza rispetto alle competenze e capacità cognitive di alunni e studenti, anche le garanzie offerte sul piano della protezione dei dati personali (artt. 5 e ss. del Regolamento)”.

La base giuridica

Interessanti e meritevoli di particolare attenzione sono le precisazioni che l’Autorità ha avuto modo di fare con riferimento alla base giuridica che legittima il trattamento dei dati in queste circostanze. In effetti, già prima del GDPR, il Garante aveva pubblicato un vademecum per illustrare gli adempimenti privacy nelle scuole chiarendo, in quell’occasione, che il consenso per il trattamento dei dati degli studenti non fosse necessario perché legittimato all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte ovvero all’esecuzione di un compito d’interesse pubblico (basi giuridiche oggi corrispondenti all’art. 6 lett. b) ed e) del Regolamento). Tuttavia, con il provvedimento del 26 marzo il Garante chiarisce un punto in più che ha ad oggetto i dati particolari. Le scuole e le università saranno autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, alunni (anche minorenni), genitori perché legittimate dall’art. 9 lett. g) del Regolamento e dagli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice Privacy, in assenza dunque di un preventivo consenso.

Probabilmente l’esigenza della precisazione nasce proprio dal fatto che il distanziamento sociale potrebbe importare per la prestazione dei servizi il trattamento di dati non solo comuni: si faccia, per esempio, il caso delle Università che devono garantire ai propri studenti la possibilità di sostenere le prove d’esame calendarizzate per l’anno accademico in corso. La necessità di garantire la validità della prova potrebbe importare l’esigenza di trattare il dato biometrico dello studente.

Invero, ad avviso di chi scrive, alcuni punti rimangono aleatori.

Il primo. Ci si chiede se la possibilità utilizzare l’interesse pubblico rilevante quale base giuridica legittimante il trattamento dei dati particolari varrà sempre oppure sarà limitato al periodo dell’emergenza e se possa esser applicabile anche al trattamento del dato biometrico. Sarebbe interessante, in questo caso, capire cosa si intende per periodo dell’emergenza e se lo stesso termini automaticamente con i futuri provvedimenti governativi ovvero possa intendersi anche come un periodo più lungo che potrebbe portare gli istituti scolastici ad utilizzare gli strumenti implementati nel periodo dell’emergenza anche dopo la stessa, senza apportare alcune modifiche dal punto di vista privacy ai processi strutturati. Del resto, il provvedimento del Garante è stato dettato dall’emergenza Covid-19.

Il secondo. Occorrerebbe chiarire se le valutazioni condotte per tutti i dati particolari genericamente intesi possa valere anche per dati il cui trattamento è particolarmente rischioso e invasivo per i diritti e le libertà degli individui. Si faccia il caso, in questo senso, al dato biometrico che, si badi, in un altro punto dello stesso provvedimento è preso in esame dall’Autorità. È statuito, infatti, che l’utilizzo di tecnologie di ultima generazione che importano il trattamento di categorie di dati particolari, quali il biometrico, non esime il titolare dal condurre una valutazione di impatto.

Potrebbe, quindi, immaginarsi che, anche in un’ottica di accountability, le Università e gli istituti scolastici decidano di utilizzare il consenso quale base giuridica per legittimare il trattamento del dato biometrico, in sostituzione dell’interesse pubblico come base giuridica. Questa circostanza, tuttavia, non dovrà in alcun modo incidere sulle caratteristiche previste dal GDPR per il consenso che dovrà, perciò, essere libero, specifico, informato, esplicito ed inequivocabile.

Ne consegue che se si dovesse decidere di utilizzare una piattaforma che utilizzi il dato biometrico degli alunni per sostenere gli esami al fine di garantire la serietà e il rigore della prova legittimando tale trattamento alla luce del consenso, sarà necessario che l’università o l’istituto scolastico di riferimento assicurino forme alternative per sostenere l’esame per evitare che quel consenso appaia obbligatorio e condizionato e, dunque, non conforme ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza costante.

L’adozione di software è la panacea?

Il MIUR ha creato una pagina web interamente dedicata alla didattica a distanza, per assicurare a tutte le scuole che ne facciano richiesta la possibilità di avere gratuitamente strumenti e mezzi che garantiscano a tutti il diritto allo studio.

Tuttavia, l’emergenza presta il fianco ad attacchi e a soggetti malintenzionati che, facendo leva sull’attuale situazione, inviano e-mail e pec sospette che a volte contengono dei veri e propri malware.

Per tali ragioni, se da un lato l’utilizzo di queste piattaforme è senz’altro utile oltre che consigliato, dall’altro impone l’adozione di ulteriori e più rigide misure di sicurezza, anche atte a limitare errori umani.

Quale strada per trovare il delicato equilibrio

È evidente che trovare un equilibrio tra gli interessi in gioco non è facile perché se, da un lato, è necessario garantire sempre e comunque il diritto allo studio, dall’altro, è anche fondamentale tutelare i diritti di soggetti che, se minori, sono a fortiori da considerare deboli.

Del resto, anche con riferimento al riparto delle responsabilità, sembra opportuna una riflessione.

A mente del Considerando 78 del GDPR “in fase di sviluppo, progettazione, selezione e utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti basati sul trattamento di dati personali o che trattano dati personali per svolgere le loro funzioni, i produttori dei prodotti, dei servizi e delle applicazioni dovrebbero essere incoraggiati a tenere conto del diritto alla protezione dei dati allorché sviluppano e progettano tali prodotti, servizi e applicazioni e, tenuto debito conto dello stato dell’arte, a far sì che i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento possano adempiere ai loro obblighi di protezione dei dati”. Ne consegue che tutte le piattaforme che offrono un servizio per mezzo del quale si trattano dati personali dovrebbero avere già predisposto tutte le misure di sicurezza idonee a fornire tutela per la sicurezza dei dati degli interessati. Tuttavia, tutto ciò non comporta l’automatico adempimento da parte del titolare del trattamento degli obblighi cui lo stesso è destinatario. Infatti, il Garante Privacy ha avuto modo di precisare ancor meglio che, al fine di non rispondere per culpa in vigilando, “le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi (anche in base a specifiche previsioni del contratto stipulato con il fornitore dei servizi designato responsabile del trattamento), che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza. Saranno, in tal senso, utili specifiche istruzioni, tra l’altro, sulla conservazione dei dati, sulla cancellazione – al temine del progetto didattico – di quelli non più necessari, nonché sulle procedure di gestione di eventuali violazioni di dati personali”.

È evidente che, nonostante i tempi stringenti dettati dalla situazione di emergenza, l’unico modo per raggiungere un punto di equilibrio tra gli interessi in gioco è quello di strutturare dei processi che tengano conto dei rischi derivanti dal trattamento dei dati e, nei limiti delle regole dettate da un approccio basato sul rischio, di tutte le variabili allo stesso correlate.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 2