Il punto

Anagrafe unica, che cosa resta da fare per vedere la rivoluzione

Ora bisogna risolvere alcuni problemi: soprattutto, definire come correggere gli errori di denominazione dei comuni; definire le modalità di rilascio dei dati/certificati storici e convenzioni per le PA che chiedono l’accesso alla consultazione dei dati

Pubblicato il 17 Gen 2017

Patrizia Saggini

avvocata, esperta di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

anagrafe nazionale della popolazione residente

Alla fine di ottobre ha completato le operazioni di subentro il primo Comune sperimentatore, Bagnacavallo (in provincia di Ravenna); anche altri Comuni hanno completato la fase di test, e potrebbero essere pronti per il subentro definitivo.

Cosa rimane da fare ora?

Al primo punto dell’elenco c’è ovviamente il Piano di Subentro, indispensabile per dare una scadenza ai Comuni, in modo che si possano organizzare per tempo per le operazioni necessarie (bonifica dei codici fiscali e altri dati con INA SAIA e Agenzia delle Entrate, oltre a censimento della toponomastica e numeri civici per il popolamento di ANNCSU), oltre ovviamente ai test riguardo all’integrazione tra il software di back office utilizzato e ANPR.

Il Piano di subentro è utile sia anche per capire quali sono i tempi complessivi per completare la migrazione dei Comuni, e sia per misurare gli effettivi benefici indotti dalla banca dati unica nazionale: primo fra tutti, il cambio di residenza che viene sostituito dalla mutazione (quindi con l’eliminazione di una serie di scambio di informazioni cartacee fra Comuni, che dopo saranno automatizzate), e l’eliminazione di una serie di adempimenti dei Comuni nei confronti di ISTAT.

Per far sì che il Piano di Subentro sia efficace e possa procedere senza intoppi, è essenziale risolvere alcune problematiche fondamentali; proviamo ad elencarle:

1. Definizione delle modalità per la correzione degli errori di denominazione dei comuni, in base alla tabella storica dei Comuni;

2. Definizione delle modalità per l’eventuale correzione degli errori sugli Stati esteri (nascita, matrimonio e cittadinanza);

Questi temi sono simili, e derivano dall’applicazione di tabelle che da un lato tengono conto dei mutamenti di nome ed accorpamenti o cambiamenti che dall’inizio del secolo scorso hanno interessato i Comuni italiani, e di cui non esisteva una banca dati condivisa; dall’altro lato, anche per gli Stati esteri di nascita è stato elaborato un elenco a cui fare riferimento.

Purtroppo non sono ancora stati definiti i criteri per la risoluzione delle anomalie, per cui al momento non è possibile procedere con la correzione dei dati.

3. Definizione delle modalità di rilascio dei dati/certificati storici;

Il subentro in ANPR avviene ad una certa data, al momento non sono compresi i dati “storici”, cioè anteriori a quella data; le modifiche apportate al Regolamento Anagrafico prevedono che dal momento del subentro, i certificati debbano essere emessi da ANPR, ma in questo caso non sono chiare le modalità di emissione, se i dati richiesti dal certificato sono anteriori al subentro.

4. Definizione delle convenzioni per le PA che chiedono l’accesso alla consultazione dei dati;

Questo aspetto è un punto nodale di ANPR, perchè rende possibile per tutte le PA la consultazione di dati anagrafici (ed anche l’estrazione di elenchi) tramite interrogazione diretta della banca dati, che al momento è possibile solo se il Comune ha messo a disposizione un’infrastruttura dedicata.

Sarebbe opportuno indicare le modalità di sottoscrizione e attivazione della convenzione, soprattutto nel caso in cui i soggetti che chiedono l’accesso ai dati abbiano un interesse relativo solo a qualche Comune del territorio nazionale (ES: gestori di pubblico servizio locale);

il DPCM 194/2014 prevede la competenza del Sindaco sull’autorizzazione all’accesso: occorre definire con quali modalità fornisce l’autorizzazione, sia dal punto di vista formale che procedurale.

In secondo luogo, sarebbe anche opportuno definire con quali modalità tecniche i soggetti esterni (sia PA centrali che altri soggetti) accedono ad ANPR.

Proprio su questo aspetto è stato pubblicato da poco un documento sul portale di ANPR che dà alcune importanti indicazioni; è previsto sia l’accesso con Web Service e sia tramite il sito web: in questo ultimo caso, “i requisiti di sicurezza prevedono il riconoscimento dell’operatore e della postazione, autorizzata dalla pubblica amministrazione o dall’ente, sulla base del Sistema di Identità Federata, (che contempla anche l’identificativo dell’operatore e l’indirizzo IP della postazione). Tale modalità permette l’accesi ai servizi di consultazione ed estrazione.”

Quindi “Il sistema ANPR opera come fornitore di servizi (Services Provider SP) nei confronti dei sistemi delle PA/Enti che svolgono il ruolo di fornitori di identità (Identity Provider IdP) per i propri utenti.

Sulla base di accordi di fiducia sottoscritti tra le due parti, accordi che tra l’altro comprendono le politiche di sicurezza richieste dal SP al IdP, il SP è in grado di accettare l’autenticazione di un utente da parte dell’IdP. La modalità di interazione tra i sistemi delle PA/Enti e il sistema ANPR prevede l’utilizzo dello standard di federazione SAML, sia per l’accesso tramite applicazione web sia per l’accesso tramite web service.”

Per completare il quadro, occorre anche che sia messo a disposizione di tutte le PA uno schema di convenzione, sulla cui base ciascuna PA individua il set di dati di cui richiede la consultazione, e le specifiche normativa su cui si basa la richiesta; quindi occorre che ANPR sia in grado di profilare tutti i soggetti che accederanno al database, assegnando a ciascuno i diritti di accesso specifici.

5. Adeguamento di ANPR alle disposizioni sulle convivenze di fatto ed unioni civili (L. 76/2016)

Rispetto a questo, manca l’individuazione dello specifico rapporto di parentela da assegnare ai nuovi rapporti giuridici, oltre relative dichiarazioni e certificazioni collegate.

6. Modalità e tempi per far sì che ANPR non sia solo un Back Office condiviso, ma anche un portale di servizi online per il cittadino; in particolare, i principali servizi messi a disposizione potrebbero essere relativi a:

  • Consultazione dei propri dati (peraltro già previsto dal DPCM 194/2014)

  • Rilascio certificazioni;

  • Richiesta variazioni anagrafiche, tra cui anche la mutazione di residenza.

Proprio a questo fine è indispensabile che sia operativo il il collegamento tra ANPR e ANNCSU (Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane), che permette la precisa individuazione della via e numero civico in cui risiede il soggetto.

È di tutta evidenza che la creazione di una base dati di interesse nazionale deve essere l’occasione giusta per mettere a disposizione delle persone la possibilità di consultare, estrarre e variare i propri dati in modalità digitale, senza doversi recare ogni volta agli sportelli anagrafici dei Comuni, come avviene ora.
Gli strumenti di identificazione – SPID – ci sono, occorre progettare e predisporre i relativi servizi.

8. Integrazione di ANPR con la gestione dei servizi e atti di stato civile


Questo sarà l’ultimo tassello – comunque già previsto dalla normativa attuale – per il completamento del progetto, che consentirà l’automatizzazione e dematerializzazione di tutti i dati e documenti che riguardano lo stato giuridico della persona.

(*) L’autore è componente del gruppo di Comuni sperimentatori di ANPR ma scrive a titolo personale

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