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Liste elettorali in ANPR: bene, ma siamo ancora lontani dalla vera semplificazione

Il subentro dei dati elettorali dei Comuni in Anpr dovrà essere competato entro novembre. Quali saranno gli step successivi? E, soprattutto, si può parlare di una vera semplificazione e trasformazione digitale dell’intero processo? Ecco perché ancora non è così

Pubblicato il 12 Gen 2023

Patrizia Saggini

avvocata, esperta di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

anpr

Dal primo dicembre 2022 sono disponibili in ANPR i servizi che consentono ai Comuni di inviare ed aggiornare i dati relativi alla posizione elettorale dei propri cittadini, grazie all’integrazione tra l’Anagrafe nazionale della popolazione residente e le liste elettorali.

Cosa cambierà, in concreto, per noi cittadini? Siamo davvero vicini alla tanto attesa semplificazione, quella, per intenderci, che ci consentirebbe ad esempio di scaricare la tessera elettorale dal sito dell’anagrafe nazionale invece di richiederla all’Ufficio anagrafe del nostro Comune?

È ancora un po’ presto – a completare la procedura è stato al momento solo il comune di Giave – ma quando tutti i comuni avranno riversato i dati elettorali dei loro cittadini in ANPR (il “subentro” dovrà terminare entro il 30 novembre 2023), allora anche questa pratica potrà essere sbrigata in pochi clic, così come è già possibile scaricare 14 tipologie di certificati anagrafici, modificare i propri dati ed effettuare cambi di residenza su tutto il territorio nazionale.

Ripercorriamo allora l’iter di questo primo step.

L’integrazione delle liste elettorali nella banca dati di ANPR

In seguito al decreto 17 ottobre 2022 del Ministro dell’Interno (pubblicato il 15 novembre 2022), adottato di concerto con i ministri per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale e per la Pubblica amministrazione, sono state infatti definite le attività per l’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell’ANPR al fine della sua integrazione con le liste elettorali.

Accesso ai dati anagrafici con Anpr: stato dell’arte, sviluppi e risvolti pratici

L’integrazione delle liste elettorali nella banca dati di ANPR è stata introdotta con una modifica al comma 2-ter dell’articolo 62 del CAD dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, e rientra nel più ampio disegno di ricomporre nell’Anagrafe Nazionale tutte le basi dati che riguardano lo status della persona: dalla residenza allo status elettorale, a cui si aggiungerà anche lo stato civile (nascita, matrimonio, cittadinanza e morte), già prevista dalla normativa e di cui si stanno aspettando i decreti di attuazione.

La realizzazione del progetto è finanziata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il medesimo articolo 62 del CAD, al comma 6-bis, prevede che “Con uno o più decreti del Ministro dell’interno, adottati di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono assicurati l’aggiornamento dei servizi resi disponibili dall’ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell’ANPR”.

La gestione delle liste elettorali

Le liste elettorali consistono in elenchi – che vengono aggiornati a scadenze predeterminate – e contengono i nominativi delle persone che possono esercitare il diritto di voto in occasione delle consultazioni elettorali.

La gestione delle liste elettorali e dei dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezione è regolata dal DPR 20 marzo 1967, n. 223 – “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”, ed in linea generale si prevede che “Sono iscritti d’ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nell’anagrafe della popolazione residente nel Comune o nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero”.

La normativa prevede che le liste siano distinte per uomini e donne, compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indichino per ogni iscritto, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il numero, la parte e la serie dell’atto di nascita e l’abitazione; in effetti, questi sono dati già presenti in ANPR, quindi la gestione delle liste dovrebbe portare ad un’ottimizzazione del procedimento e ad una migliore gestione dei dati.

Video promo dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

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Le scadenze e gli adempimenti per i Comuni

Il recente Decreto delinea inoltre le attività affidate all’ufficiale elettorale di ogni comune per il primo inserimento dei dati elettorali in ANPR e dei successivi aggiornamenti.

Sono stabilite anche le misure di sicurezza del sistema, al fine di garantire l’integrità, la riservatezza dei dati e il tracciamento delle operazioni effettuate nonché le modalità di accesso ai servizi attraverso credenziali identificative di livello adeguato.

L’art. 7 del Decreto prevede infine che i Comuni registrino in Anpr i dati entro 12 mesi dalla Comunicazione del Ministero dell’Interno dell’attivazione del Servizio, il quale sarà attivo dal 1° dicembre 2022, quindi il “subentro” dei dati di tutti i Comuni dovrà terminare entro il 30 novembre 2023.

I dati elettorali possono essere registrati e aggiornati tramite i propri Applicativi gestionali, opportunamente integrati con i web service messi a disposizione, le cui specifiche sono pubblicate sul sito Anpr, nella Sezione dedicata alla Documentazione tecnica.

Per le attività di sviluppo e integrazione necessarie all’adeguamento dell’Applicativo gestionale comunale è possibile utilizzare l’ambiente “Test Comuni”.

In alternativa, l’Ufficiale elettorale ha la possibilità di registrare e tenere aggiornati i dati elettorali attraverso la web application di Anpr, seguendo le Istruzioni del Manuale “Liste Elettorali – Web Application – Guida operativa per i Comuni”, disponibile sul sito Anpr nella Sezione dedicata alla Documentazione tecnica, dove verranno pubblicati anche eventuali aggiornamenti e ulteriore materiale.

Dal 1° dicembre 2022 è disponibile, nella web application di Anpr, la funzionalità “Upload del file” per il caricamento dei dati degli Elettori e delle Sezioni del Comune. Tale funzionalità può essere utilizzata solo per la prima trasmissione dei dati e sarà disattivata al termine dell’invio. Per i successivi aggiornamenti dovranno essere utilizzate le funzionalità della web application o il Sistema gestionale del Comune, opportunamente integrato con i web services messi a disposizione da Anpr.

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha reso noto che il giorno successivo il Comune di Giave – con meno di 500 abitanti, situato nella provincia di Sassari – è stato il primo a cogliere questa opportunità, trasmettendo i dati tramite i servizi resi disponibili da ANPR.

Non è ancora chiaro se per questo tipo di attività sono previsti finanziamenti dedicati per i Comuni, oppure se dovranno provvedere alle integrazioni SW con fondi propri.

Per quanto riguarda l’accesso al back office da parte degli operatori, il parere del garante privacy ha esplicitamente prescritto che “nelle more della definizione del quadro di garanzie e regole delle identità SPID ad uso professionale, è ammesso l’utilizzo di identità SPID ad uso personale da parte dell’Ufficiale elettorale del comune, escludendo l’uso di dati personali attinenti alla sfera privata del soggetto (es. e-mail e numero di cellulare personali, domicilio privato, etc.) forniti ai Service Provider.”

Servizi online disponibili

Una volta che i comuni avranno completato telematicamente il primo inserimento dei dati, i cittadini potranno dunque utilizzare i servizi in Anpr anche per:

  • la consultazione della propria posizione elettorale,
  • il rilascio in modalità digitale della certificazione relativa al godimento dell’elettorato attivo
  • e per eventuali richieste di rettifica.

Inoltre, la piattaforma consentirà ai cittadini di altro Stato dell’Unione europea residenti in Italia la presentazione telematica sia della domanda per l’iscrizione nelle liste aggiunte per le elezioni comunali sia quella per partecipare all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

Le funzionalità di ANPR di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assicurate attraverso il sito web di ANPR, previa identificazione informatica con le modalità di cui all’art. 64 del CAD, ovvero tramite il punto di accesso telematico di cui all’art. 64-bis del CAD, con credenziali almeno di livello di sicurezza pari a 2.

Quindi si può immaginare che il portale sarà integrato a breve anche con le credenziali EIDAS, in modo da far accedere senza problemi anche cittadini europei.

La normativa prevede anche casi di esclusioni dalle liste elettorali, previste dall’art. 2 del d.P.R. 223/1967, che riguardano:
“b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione […] finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni […] finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

e) coloro che sono sottoposti all’interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato”.

Ancora lontani dalla vera semplificazione

Purtroppo il Decreto non si occupa di questo aspetto, quindi si continuerà con la comunicazione “manuale” dei provvedimenti giudiziari da parte del Tribunale ai Comuni, quando invece sarebbe stato possibile progettare funzioni di condivisione di dati e documenti, sfruttando le potenzialità di ANPR; l’ennesima occasione persa, perché probabilmente si continua a pensare solo alla gestione del singolo adempimento, e non alla semplificazione e trasformazione digitale dell’intero processo, soprattutto quando coinvolge diversi livelli delle istituzioni.

Così come forse sarebbe necessaria una revisione del processo di revisione delle liste e di tenuta del fascicolo elettronico (previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno 12 febbraio 2014), tenendo conto delle potenzialità dell’Anagrafe Unica e dell’interoperabilità tra le diverse banche dati interessate.

Le criticità legate ai certificati di iscrizione alle liste elettorali

Per quanto riguarda i certificati di iscrizione alle liste elettorali, si pone il problema di renderli disponibili non solo all’interessato, ma anche ai Comitati di promozione dei referendum, per la validazione delle firme raccolte.

Il parere del Garante ha prescritto che la “certificazione relativa al godimento dell’elettorato” – analogamente a quanto previsto al precedente comma 1, secondo cui “ANPR consente ai cittadini la consultazione, la verifica e l’eventuale richiesta di rettifica dei propri dati” – sia consentita, con la modalità telematica, al richiedente con esclusivo riferimento alla propria posizione e non anche riguardo alla posizione di terzi”.

I certificati di iscrizione alle liste solitamente vengono richiesti ai Comuni dai Comitati Promotori di Referendum, per la validazione delle firme raccolte: al momento, queste verifiche sono fatte in modo “manuale”, richiedendo certificati agli 8.000 Comuni italiani.

Anche se nel Decreto questo aspetto non viene trattato, il DPCM 9 settembre 2022 – che istituisce la piattaforma online per i REFERENDUM – prevede invece la verifica del possesso dei requisiti dei firmatari tramite PDND, all’art. 4 comma 9 e 10: “La piattaforma, a partire dalla data in cui è assicurata l’interoperabilità con la PDND ovvero con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), permette ai soggetti legittimati dalla legge, tramite una specifica funzionalità descritta nel manuale operativo di cui all’art. 3, comma 3, la verifica della correttezza dei dati dei cittadini fruitori della stessa piattaforma nonché della loro iscrizione nelle liste elettorali.

Fino a quando il dato relativo all’iscrizione nelle liste elettorali non è disponibile in ANPR (quindi fino al 30 novembre 2023), la piattaforma consente ai soggetti promotori, mediante apposita funzionalità descritta nel manuale operativo di cui all’art. 3, comma 3, di inviare al comune competente, con posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la richiesta di verifica dell’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali con rilascio del relativo certificato.”

La Piattaforma per la sottoscrizione dei referendum non è ancora attiva, è stato messo in evidenza che il portale consente unicamente la raccolta delle firme per i referendum e per le proposte di legge di iniziativa popolare. Mentre non sono state ancora discusse o approvate nuove disposizioni legislative per autorizzare la raccolta digitale delle firme necessarie a presentare le liste elettorali per le elezioni locali, politiche o europee. Inoltre, la piattaforma deve ancora ricevere gli aggiornamenti tecnici per distinguere efficacemente tra i diversi tipi di sottoscrizioni digitali e a rafforzare l’accoppiamento di firme e certificati elettorali.

La previsione contenuta nel Decreto che la istituisce è assolutamente una buona notizia, dal momento che è uno dei primi esempi di integrazione diretta di un servizio nazionale con la Piattaforma Digitale dei Dati – che garantisce l’interoperabilità – e quindi realizza pienamente il principio “once only”.

Le possibili novità per la tessera elettorale

Sempre in tema di elezioni, un’altra semplificazione da monitorare riguarda la Tessera Elettorale, cioè il certificato che, unitamente ad un documento di identificazione, permette l’ammissione dell’elettore all’esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

Partendo dal presupposto che entro la fine del 2023 tutti i dati delle liste elettorali saranno contenuti in un unico data base, viene di conseguenza automatico pensare che dopo non avremo più bisogno di un attestato cartaceo, ma ci basterà una notifica su App IO o, in alternativa, potrebbe essere sia stampata sia scaricata digitalmente con un QR Code sullo smartphone e poi verificata al seggio con una nuova app governativa, simile a ‘VerificaC19’ usata per verificare i green pass; questa ipotesi è in linea con alcune recenti dichiarazioni rilasciate dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessio Butti.

Questi provvedimenti costituiscono la dimostrazione concreta che il completamento di ANPR con altre banche dati è il volano per rendere disponibili nuovi servizi, con effettive semplificazioni e vantaggi tangibili, per cittadini e Comuni.

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