dati personali

Data Governance della PA: il ruolo dei DPO negli interventi del PNRR

Per essere in grado di bilanciare correttamente le esigenze di protezione dei dati personali con l’efficienza della Pubblica Amministrazione digitale, tutti i DPO degli enti pubblici dovranno essere in grado di declinare correttamente il proprio ruolo, che è cruciale. Come fare

Pubblicato il 07 Apr 2023

Stefano Gazzella

Responsabile Comitato Scientifico, Privacy Officer Associazione Italiana Influencer

Data,Protection,Is,A,Concept,In,Cybersecurity,And,Privacy,Technologies.

Le misure del PNRR per perseguire gli obiettivi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione richiedono particolare attenzione ai processi di Data Governance per bilanciare efficienza degli interventi e protezione dei dati personali.

Nell’attuazione di questi percorsi di trasformazione e ridefinizione, il ruolo dei DPO che operano nel settore pubblico rappresenta un fattore critico di successo.

Data governance, ecco perché il machine learning è una priorità per la PA

Il percorso italiano di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

L’agenda politica dei governi che si sono avvicendati alla guida del nostro Paese ha da sempre inserito fra i propri obiettivi quello della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. O almeno: possiamo dire che tale obiettivo abbia resistito quanto meno negli ultimi vent’anni. A riprova di ciò è sufficiente ricordare che la legge delega per il Codice dell’amministrazione digitale risale al 2003[1] con l’ambizioso intento di riorganizzare in un testo unico tutte le norme riguardanti l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione. Ben diversa però è la sua attuazione, che tutt’ora si presenta incompiuta e vuol essere perseguita grazie al nuovo strumento (e i fondi) del PNRR.

I percorsi intrapresi a riguardo non sono però sempre stati lineari né immuni da critiche. Citando Ennio Flaiano: in Italia la linea più breve tra due punti è l’arabesco. E così è stato anche per l’Italia digitale e da digitalizzare.

Alcuni commentatori hanno infatti criticato l’approccio di graduale cessione di sovranità tecnologica nei confronti dei grandi fornitori d’oltreoceano che oggi si vorrebbero invece escludere o limitare in seguito al venir meno della legittimazione al trasferimento conferita dal Privacy Shield. O anche rinegoziare attraverso il Trans-Atlantic Data Privacy Framework per la ricerca di nuovi punti di accordo ed equilibrio che non possono però prescindere dalla situazione di fatto. Tale approccio, beninteso, non ha riguardato solamente l’Italia ma è stato condiviso da molti altri Paesi europei che solo negli ultimi anni lamentano di soffrire uno stato di dipendenza tecnologica dai giganti del web.

Tornando alle alterne fortune dei tentativi di digitalizzare la Pubblica Amministrazione, la sensazione a riguardo è sempre stata quella di grandi dichiarazioni di principio e ottime intenzioni mai tradotte in una riorganizzazione dei processi bensì nell’adozione o sviluppo di uno o più strumenti tecnologici. E dunque o non c’è stata volontà o possibilità di intentare una riforma organica, favorendo interventi parcellizzati e settoriali.

L’emergenza Covid ha improvvisamente forzato l’intero sistema-Paese in uno stato di accelerata ed inattesa trasformazione digitale, non immune da deragliamenti in corso d’azione e al termine. Basti pensare alle alterne fortune negli ambiti dello smart working, della sicurezza cyber o dei diritti di cittadinanza digitale.

Diventa inevitabile considerare anche il ruolo sempre più centrale assunto dai dati personali, spesse volte trascurato nella dimensione delle tutele e garanzie a protezione della persona. Si è infatti assistito fin troppo spesso ad un approccio o eccessivamente formalistico o nella fin troppo semplice compressione delle garanzie e tutele in nome di un interesse pubblico apoditticamente preminente.

La centralità del tema della Data Governance

Considerato che la digitalizzazione è un obiettivo che investe trasversalmente il settore pubblico sia nei rapporti con il cittadino che tra gli enti stessi, diventa fondamentale una (ri)definizione delle strategie di Data Governance. Infatti, tanto le funzioni già note dei portali degli enti pubblici che si intende evolvere quanto i più avveniristici progetti di Smart Cities richiedono un livello di complessità e di integrazione dei sistemi tale per cui occorre porre particolare attenzione all’aspetto di gestione dei dati personali.

Per essere in grado di migliorare l’accessibilità ai servizi digitali da parte del cittadino non ci si può infatti limitare solamente alle regole tecniche di interoperabilità, bensì si deve ragionare anche in ottica di interfaccia e design UX, ad esempio. È bene però ricordare che l’efficientamento non è l’unico criterio di cui dover tenere conto, in quanto altrimenti i servizi realizzati andrebbero a produrre dei rischi sproporzionati proprio in capo agli stessi cittadini che intenderebbero favorire. Rischi che possono riguardare tanto l’aspetto di tutela di diritti e libertà fondamentali (cui emblematicamente provvede il GDPR e la normativa in materia di protezione dei dati personali) così come a quelli più strettamente collegati alla sicurezza delle infrastrutture (cui provvede la direttiva NIS e la strategia nazionale di sicurezza cibernetica).

Fare la PA digitale col PNRR: come sta andando, nodi irrisolti

Privacy e security by design nei processi

Soprattutto in un ambito così ampio come quello pubblico e connotato da rischi intrinsecamente elevati, bisogna infatti saper tenere conto dei differenti contesti d’azione per la modellazione di sistemi organizzativi coerenti ed efficaci. Tanto per l’ipotesi di processi di Data Governance del tutto nuovi, quanto nella ridefinizione o evoluzione di processi già esistenti.

Ogni progetto di digitalizzazione realizzato per la Pubblica Amministrazione deve pertanto tenere conto tanto dei criteri di legalità che di sicurezza, e questo diventa possibile solo con una corretta mappatura dei processi, l’individuazione dei ruoli e responsabilità tanto degli attori che partecipano al processo di trasformazione digitale quanto a quelli che si formeranno eventualmente a valle dello stesso. Non solo: bisognerà anche individuare tutti gli stakeholder esterni, così da essere in grado di definire progressivamente gli obblighi e tutele specifiche da integrare e rendicontare già all’interno del progetto e in ogni fase di attuazione.

L’adozione di regole condivise tanto nella tutela dei diritti dei cittadini quanto nella condivisione e sicurezza dei dati non deve essere limitata ai soli adempimenti richiesti dalla norma, ma coinvolgere se del caso il Garante Privacy (ad esempio mediante consultazione preventiva) ed essere in linea con le buone prassi e gli standard di settore applicabili.

Il modo di ragionare nel percorso fin dai suoi fondamenti deve sempre seguire logiche di privacy e security by design, andando a coinvolgere innanzitutto quanti hanno già delle responsabilità in tali ambiti all’interno del comparto pubblico, sia a livello di management che operativo e consulenziale.

Il ruolo dei DPO

Per essere in grado di bilanciare correttamente le esigenze di protezione dei dati personali con l’efficienza della Pubblica Amministrazione digitale, tutti i DPO degli enti pubblici dovranno essere in grado di declinare correttamente il proprio ruolo. Innanzitutto devono agire in modo tale da essere adeguatamente coinvolti nei progetti di digitalizzazione, stimando anche un budget sufficiente da richiedere affinché il proprio ufficio possa occuparsi delle esigenze emergenti senza trascurare la continuità d’azione della funzione.

Dopodiché è necessario indicare le esigenze di svolgere una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati promuovendone in ogni caso lo svolgimento e sorvegliandolo attentamente. Tale adempimento è infatti il principale strumento per l’analisi e la rendicontazione dei presidi adottati per l’efficace tutela degli interessati, soprattutto per trattamenti di rischio elevato per diritti e libertà delle persone fisiche. E nel contesto di riferimento si incontrano molto facilmente i criteri[2] per cui è obbligatorio lo svolgimento, quali ad esempio possono essere: attività di trattamento su larga scala, squilibrio di potere nei confronti degli interessati, uso innovativo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative.

Se l’attività di informazione e consulenza è di primaria importanza alla pari della sorveglianza, è opportuno però ricordare che nello svolgimento della stessa i DPO dovranno operare evitando di incorrere in conflitto d’interessi selezionando o influenzando alcuni mezzi o finalità del trattamento. Soprattutto nella ridefinizione dei processi il rischio è un eccesso di partecipazione nella predisposizione dei modelli organizzativi, per superare il quale è buona prassi che il DPO agisca fornendo una second opinion. Sempre nell’ambito di consulenza e informazione può essere utile che i professionisti – inclusi DPO – delle diverse pubbliche amministrazioni coinvolte sia in orizzontale che in verticale scambino fra di loro informazioni e pareri, agendo in sinergia e contribuendo così alla formazione ed attuazione di criteri comuni di data governance e data protection.

Infine, tanto nel caso in cui il Garante Privacy vada a richiedere dei chiarimenti, fornisca indicazioni o rilasci un parere in seguito ad una richiesta di consultazione preventiva, la funzione di punto di contatto del DPO è fondamentale affinché si possa realizzare una piena cooperazione con l’autorità di controllo e l’implementazione di tutte le misure indicate o suggerite dalla stessa.

Conclusioni

L’ambizione degli interventi del PNRR per i processi di Data Governance della Pubblica Amministrazione senza un adeguato coinvolgimento dei DPO non rischia solamente di rimanere irrealizzata, ma anche di venire attuata in modo incerto. E se l’incertezza riguarda la legalità ne consegue innanzitutto la violazione dei diritti dei cittadini anche, ma non limitatamente, alla protezione dei loro dati personali.

Un corretto processo di selezione non solo evita di incorrere in una culpa in eligendo, ma rappresenta un presidio efficace di tutela degli interessati coinvolti nonché di corretta attuazione del percorso di trasformazione digitale intrapreso. D’altro canto, anche i professionisti che intendono agire con tale funzione dovranno essere in grado di garantire le proprie qualità professionali, la conoscenza specialistica di normativa e prassi in materia di protezione dei dati assicurando e mantenendo la propria capacità di assolvere i propri compiti[3].

Note

  1. Precisamente: art. 10 L. 29 luglio 2003, n. 229.
  2. Secondo WP 248 rev.01, “Linee guida in materia di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento “possa presentare un rischio elevato ai fini del regolamento (UE) 2016/679”.
  3. Come richiesto dall’art. 37.5 GDPR.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 4