Processo tributario telematico

Fisco digitale in aula da luglio 2019: che cosa cambia

Notifica e deposito degli atti esclusivamente in forma digitale dal primo luglio, passi avanti del fisco digitale con il processo tributario telematico, PTT. Analisi punto per punto delle novità del decreto fiscale e stime sui risparmi e i vantaggi

Pubblicato il 30 Ott 2018

Dalla dichiarazione dei redditi precompilata, fiore all’occhiello dell’agenda digitale italiana, al supercervellone dell’anagrafe tributaria, alla fatturazione elettronica, sul fronte fiscale la digitalizzazione è realtà da diversi anni e presenta anche best practice internazionali: ora il fisco digitale fa passi avanti anche nelle aule di tribunale, con le modifiche al Ptt, processo tributario telematico, contenute nel decreto fiscale collegato alla manovra di Bilancio.

Le principali novità: deposito degli atti in forma telematica obbligatorio dal prossimo primo luglio 2019, interpretazione autentica delle precedenti disposizioni che di fatto semplifica le regole sull’utilizzo delle modalità digitali nel periodo transitorio, udienze a distanza con collegamenti audiovisivi (previo decreto attuativo). Vediamo esattamente cosa prevede in materia di processo tributario telematico il decreto 119/2018, il decreto fiscale collegato alla manovra di Bilancio, in vigore dallo scorso 24 ottobre.

Ptt, obbligo digitale dal luglio 2019

La parte del decreto fiscale dedicata al PTT è l’articolo 16. La novità fondamentale è questa: dal prossimo primo luglio 2019 entra definitivamente in vigore l’obbligo telematico. Le disposizioni relative alla notifica e al deposito degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali avviene esclusivamente con modalità telematica nei «giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal primo luglio 2019». Questo vale per le parti, i consulenti, gli organi tecnici: in casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, oppure il collegio se la questione sorge in udienza, «possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche», adottando specifico «provvedimento motivato». Sempre dal primo luglio 2019, c’è la possibilità (non l’obbligo) di utilizzare la modalità digitale per le notifiche e i depositi, anche da parte dei soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica, «previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni».

L’introduzione di questo obbligo, si legge nella relazione tecnica, comporta «l’immediata e quasi totale eliminazione del deposito cartaceo», con la conseguenza che «si potrà ottenere la progressiva, stabile e consistente riduzione degli archivi cartacei», con risparmi di spazio e di costi (per fare un esempio, attualmente circa 68mila fascicoli processuali vengono spediti via corriere in forma cartacea dalle commissioni provinciali verso il capoluogo di Regione), e un recupero di produttività del personale di segreterie attualmente destinato alla gestione degli archivi, che «potrà essere utilizzato per il supporto all’attività giurisdizionale». Ci sono anche delle stime numeriche: 233mila nuovi ricorsi e appelli che verranno depositati telematicamente,

Processo tributario telematico: contraddizioni normative e problemi applicativi

I chiarimenti sul deposito telematico

Il legislatore fornisce anche un’interpretazione autentica delle norme attualmente in vigore relative al deposito degli atti che consente di gestire il periodo transitorio (fino al luglio 2019, quando scatterà l’obbligo di deposito digitale), senza incorrere nel rischio di vedersi invalidare un atto a causa di dubbi interpretativi sulle modalità del deposito. Le parti, si legge nel comma 2, «possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del ministro dell’Economia e delle finanze 163/2013, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte, nonchè dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche». Si tratta di una precisazione fondamentale, perché la formulazione del “Regolamento sulla disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario” (contenuto nel sopra citato decreto del ministero dell’Economia 163/2013), nel corso degli anni aveva sollevato dubbi e ricorsi. In pratica, in base a un’intepretazione restrittiva delle precedenti norme (avvalorata da diverse sentenze), si rischiava di non poter utilizzare ad esempio il deposito telematico in secondo grado se non stata applicata la modalità digitale anche in primo grado, e viceversa.

Il Processo Tributario Telematico, ecco come sta andando: luci e ombre

Le comunicazioni via PEC

Ci sono una serie di chiarimenti e di novità che riguardano il deposito degli atti via PEC, previsto dall’articolo 16.bis del Dlgs 546/1992. che viene integrato. Innanzitutto, quando la comunicazione degli atti viene effettuata via posta elettronica certificata, il perfezionamento avviene «con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte».

Se manca l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, e la PEC non è reperibile da pubblici elenchi, oppure in caso di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. In questi casi (mancanza di indirizzo PEC), le notificazioni sono eseguite ai sensi dell’articolo 16, quindi dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere, oppure direttamente utilizzando il servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto, o ancora consegnando direttamente all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante (l’impiegato rilascia ricevuta sulla copia).

Infine, viene precisato che l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

Semplificazione sulla certificazione di conformità

Ci sono novità anche relative al procedimento di fronte alla commissione tributaria. Viene aggiunto al sopra citato dlgs 546/1992 l’articolo 25 bis sul Potere di certificazione di conformità, che di fatto semplifica le operazioni attribuendo al difensore il potere di certificare la conformità degli atti all’originale. Si tratta di una disposizione già prevista per il processo civile telematico (pct) e per quello amministrativo, che ora viene estesa anche al PTT. Il difensore e il dipendente dell’ente impositore hanno i potere di attestare la conformità della copia informatica di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice, oppure un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme. Hanno potere di conformità anche gli atti e i provvedimenti presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria della commissione tributaria, quindi equivalgono all’originale anche se privi dell’attestazione di conformità all’originale da parte dell’ufficio di segreteria (tutto questo vale anche se l’atto è estratto in forma analogica).

Quindi, la copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di conformità in base alle modalità appena descritte equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico. Non è necessario pagare i diritti di copia.

Udienza a distanza

Viene introdotta la possibilità per le parti di partecipare all‘udienza pubblica a distanza, attraverso un collegamento audiovisivo con l’aula. E’ necessaria un’apposita richiesta, formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo. Il collegamento avviene fra l’aula in cui si svolge l’udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall’ufficio impositore o dai soggetti della riscossione, le modalità tecniche devono assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Nel momento in cui avviene il collegamento, il luogo “esterno” in cui si trova la parte processuale in audiovisione è equiparato all’aula di udienza. Sono previsti provvedimenti attuativi del direttore generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e l’Agenzia per l’Italia Digitale, per individuare le regole tecnico-operative sulla partecipazione all’udienza a distanza, la conservazione delle immagini, e individuare le Commissioni tributarie presso le quali attivare l’udienza pubblica a distanza. Infine, almeno un’udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.

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