Lo scenario

PagoPA o F24, il dilemma: ecco le regole per versare la Tari

Facciamo chiarezza sull’utilizzo del sistema PagoPA o del modello F24 per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, approfondendo l’esempio della Tari

Pubblicato il 30 Gen 2020

Patrizia Saggini

avvocata, esperta di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

bonus bancomat 2020

L’obbligatorietà dell’utilizzo del nodo dei pagamenti previsto dall’articolo 5 del Codice dell’amministrazione digitale per tutte le entrate comunali è ormai un fatto consolidato, ma dagli uffici comunali si sente dire molto spesso che sono escluse quelle di natura tributaria, per cui si può continuare ad utilizzare il modello F24. Visto che il tema delle entrate tributarie è assolutamente trasversale, riguardando tutte le categorie di popolazione comprese anche le attività produttive, è particolarmente importante capire se questa affermazione abbia un fondamento normativo oppure no, e soprattutto come può cambiare il processo di riscossione in un’ottica “digitale”.

Per approfondire questo argomento, prendiamo a titolo di esempio la tassa sui rifiuti (Tari), che è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.

La normativa di riferimento

Come accade spesso in materia di tributi locali, nel tempo si sono stratificate numerosi provvedimenti legislativi; in particolare, la modalità di riscossione è stabilita dall’art. 1 del DL  n. 16 del 2014, che dispone che “il versamento della Tari e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 (della L.n.147/2013) è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali”. È pertanto evidente che – a differenza dei casi elencati nell’art. 17 del D. Lgs. 241/1997 appena sopra richiamato, in cui la riscossione con F24 è prevista come obbligatoria – nel caso della Tassa Rifiuti e di tutti gli altri tributi comunali, l’incasso con F24 è una mera facoltà e non un obbligo.

Infatti anche l’art. 5 CAD, al comma 2-ter prevede che “I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge primo dicembre 2016, n. 225.”; la normativa appena citata riguarda il pagamento dei tributi comunali, mantenendo ferma la modalità di riscossione tramite F24 solo per l’IMU. Il comma 2-quater continua affermando che “I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l’utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III fino all’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite l’Agenzia delle entrate e l’AgID, che fissa, anche in maniera progressiva, le modalità tecniche per l’effettuazione dei pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma di cui al comma 2.”

Il Decreto citato non è ancora state emesso, ma risulta che sia in corso da tempo l’integrazione del mod. F24 nella piattaforma PagoPA. Anche nel cap. 5 delle Linee Guida pagamenti pubblicate da AGID si legge che il mod. F24 può ancora essere utilizzato, in attesa del completamento dell’integrazione nel Nodo Nazionale dei pagamenti.

Quindi, la riscossione tramite F24 è ancora possibile? La risposta a questa domanda va data leggendo in modo analitico l’art. 5 del CAD sopra riportato: infatti, l’art. articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997 elenca i casi in cui l’utilizzo di questa modalità di riscossione è obbligatoria, quindi vanno esclusi tutti gli altri casi, in cui la scelta è facoltativa. Quindi anche quanto contenuto nel Cap. 5 delle Linee Guida AGID va interpretato in quest’ottica, intendendosi riferito solo ai versamenti obbligatori con F24. Il modello F24, invece, deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, per effettuare il versamento di tributi, contributi e premi. Si tratta di modello definito “unificato” perché consente, al contribuente, di effettuare, con un’unica operazione, il pagamento di diversi tributi, tasse, contributi, premi ed anche compensazione di crediti, utilizzando un unico modulo.

Invece, nel caso della Tari, l’incasso con F24 è una facoltà, non un obbligo; quindi alla domanda posta sopra andrebbe data risposta negativa; nella stessa direzione è la FAQ di PagoPA, secondo cui F24 può essere utilizzato, ma solo per i casi in cui è previsto come modalità obbligatoria dalla normativa: “A30: L’F24 è uno dei metodi di pagamento di PagoPA? No. Al momento, pagoPA non gestisce lo strumento di pagamento dell’F24 che resta obbligatorio per le PA in fase di incasso solo ed esclusivamente se sussiste una normativa che obbliga all’uso esclusivo dell’F24 per gli incassi di quello specifico servizioe che come previsto al paragrafo 5 delle Linee Guida, rappresenta uno strumento di pagamento fuori da pagoPA utilizzabile sino alla sua prossima integrazione con il sistema”.

Cosa succede dopo il 30 giugno 2020

Recentemente, con l’art. 1 comma 8 del Decreto Milleproroghe (DL 162 2019), è stato previsto lo slittamento della data dell’obbligatorietà di PagoPA al 30 giugno 2020, prevedendo anche che “Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”

Pertanto, dopo il 30 giugno 2020 – a rigore di interpretazione – i PSP (cioè gli istituti di credito accreditati su PagoPA e le Poste) potrebbero utilizzare solo il nodo nazionale dei pagamenti per l’incasso delle somme che spettano alle Pubbliche Amministrazioni, escludendo l’utilizzo dei precedenti strumenti di pagamento: quindi, non solo il bollettino postale o il bonifico, ma anche il mod. F24 per le materie per cui non è obbligatorio. In questo scenario, purtroppo la previsione della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha portato qualche incertezza: l’art. 1 comma 786 ha modificato l’art. 2 bis del DL. 193/2016, stabilendo che: “In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento deve essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo periodo, con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (…).”

Quindi sembra che per le entrate patrimoniali (ES: Tassa Occupazione Suolo Pubblico) l’incasso con PAgoPA sia obbligatorio, mentre per le entrate tributarie – e in particolare proprio la TARI – possa continuare ad essere utilizzato il mod. F24, visto che l’utilizzo di PagoPA è stato inserito in aggiunta alle modalità preesistenti, non eliminandone nessuna. Come si deve interpretare questa disposizione? Se l’art. 5 del CAD è norma generale, che riguarda tutte le entrate, e pone la scadenza del 30 giugno 2020, come va interpretata la modifica della Legge di Bilancio? Come norma speciale che lascia inalterata la possibilità di avvalersi dell’incasso con F24? Se così fosse, significa che si tratta di un “depotenziamento” dell’obbligo di adozione del nodo nazionale dei pagamenti, almeno per quanto riguarda la parte tributaria? Se è sufficientemente chiaro che dopo il 30 giugno 2020 non si può più utilizzare il bollettino postale, può dirsi lo stesso per il mod. F24? A questo punto viene da sperare in un prossimo chiarimento, che aiuti gli uffici tributi dei comuni a capire qual’è la modalità di incasso più corretta.

Differenza tra il pagamento con F24 e con PagoPA

Vediamo come avviene il pagamento della Tari tramite modello F24, che comporta l’inserimento di specifici codici tributo. Nel dettaglio sono:

  • 3944: Tari – tassa sui rifiuti.
  • 3945: Tari – tassa sui rifiuti – Interessi.
  • 3946: Tari – tassa sui rifiuti – Sanzioni.
  • 3950: Tariffa.
  • 3951: Tariffa – Interessi.
  • 3952: Tariffa – Sanzioni.

Nel modello F24 per il pagamento della tassa sui rifiuti vanno inseriti anche i codici corrispondenti alle seguenti voci:

  • codice tributo, nella sezione “Imu e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
  • codice ente/codice comune: codice catastale del Comune dove sono situati gli immobili;
  • “Ravv.”: in caso di ravvedimento;
  • “numero immobili”, (massimo 3 cifre);
  • “rateazione/mese rif”: numero rata nel formato “NNRR” (“NN” è il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate);
  • “anno di riferimento”, anno d’imposta del pagamento.

Le somme sono incassate dall’Agenzia delle entrate, che dopo circa 15 gg le riversa all’ente titolare. C’è la possibilità di inserire nel back office di riferimento i dati in modalità “automatica”, ma sono comunque da gestire in modo manuale gli “errori” fatti in sede di versamento dell’imposta da parte del contribuente (ES: codici sbagliati, ecc.) Lato contribuente, il pagamento del tributo richiede l’utilizzo del proprio home banking per la compilazione manuale del mod. F24, pur sempre “ricopiando” quanto contenuto nella richiesta di pagamento inviata dal proprio Comune: infatti, non è possibile un pagamento totalmente “automatizzato”; in alternativa, il cittadino si può recare ad uno sportello bancario o postale, così come avviene se il pagamento della TARI avviene con bollettino postale.

Come cambia con l’avvento di PagoPA

Con la possibilità di integrare i servizi di incasso comunali con PagoPA cambia radicalmente sia l’esperienza dell’utente e sia l’incasso da parte del Comune; nel primo caso, la persona riceve un avviso di pagamento con tutti i dati necessari, che può essere pagato direttamente online oppure nei vari canali abilitati: quindi non c’è bisogno di inserire alcun dato, la posizione debitoria viene chiusa con il pagamento evitando possibili errori. Allo stesso modo, l’ente incassa quanto dovuto il giorno dopo, evitando operazioni di inserimento dati o differenze temporali per l’accredito delle somme.

Dal punto di vista delle commissioni, per legge i costi di gestione del mod F24 sono a carico dello Stato (che provvede a corrispondere una quota ai soggetti che effettuano l’incasso, banche o Poste), quindi i costi sono “nascosti” all’utente finale, ma comunque a carico del Bilancio dello Stato. Invece, nel caso di PagoPA, le commissioni di incasso sono a carico dell’utente, ma ci sono comunque alcuni PSP a costo “zero” o molto contenuti (ES: 0,50 cent.). Le Linee Guida AGID affermano che può invece continuare ad essere utilizzato dalle PA la possibilità di richiedere l’addebito in conto (meglio conosciuto come “bonifico SEPA), anche in questo caso fino fino a che non sarà completata l’integrazione di questo strumento con PagoPA.

Il vantaggio è che, a fronte della richiesta del cittadino, l’addebito viene inviato direttamente dall’ente sul conto bancario indicato, evitando problemi di ritardo nel pagamento, con l’ulteriore vantaggio che le spese di addebito sono a carico dell’ente. L’importanza dell’incasso della Tari con PagoPA è stata espressa anche nella lettera inviata questa estate ai Comuni da parte di Luca Attias e del Ministro Paola Pisano, in occasione della compilazione del questionario della Corte dei Conti, perché comunque è un servizio che riguarda in modo trasversale tutte le categorie di utenti, cittadini e imprese. A questo proposito, è molto interessante l’esperienza del Comune di Milano, che ha adottato PagoPA in questo ambito già nel 2017, con risultati molto interessanti:

L’invio dell’avviso di pagamento della TARI

Sul tema della Tassa Rifiuti è stata approvata da poco una Delibera di ARERA – l’Autorità di regolazione che si occupa di energia e rifiuti) – n. 444/2019 che contiene Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. In particolare, nell’art. 4 dell’Allegato A si afferma che: “Il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto ad inviare agli utenti un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico;  Il documento di riscossione deve contenere specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Il documento deve altresì chiarire che l’opzione di invio in formato elettronico si estende alle comunicazioni agli utenti di cui all’Articolo 9 (riguardanti casi di modifica della tariffazione o delle modalità di svolgimento del servizio)”.

Se l’obiettivo è la completa “digitalizzazione” del servizio, ha particolare rilievo la modalità di comunicazione dell’avviso ai cittadini: l’art. 4 appena sopra citato sembra prevedere quasi esclusivamente la comunicazione cartacea; sarebbe invece opportuno incentivare un invio elettronico dell’avviso di pagamento. Infatti, nel caso di attività commerciali – che comunque sono già da tempo in possesso di un indirizzo PEC – l’invio di comunicazione con modalità telematiche è previsto da tempo, dal D.P.C.M. 22 luglio 2011, che all’art. 1 afferma che “A decorrere dal primo luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica”. Nel caso invece dei cittadini – in assenza del domicilio digitale – la delibera di Arera prevede la volontarietà, quindi la persona può indicare l’accettazione dell’invio telematico, ad esempio con la compilazione di un modulo online, con cui potrebbe essere effettuata anche la conferma del proprio indirizzo mail, che in questo caso diventa una sorta di domicilio elettronico “semplificato”. L’invio telematico dell’avviso di pagamento è importante per due fattori:

  • Da una parte, l’avviso digitale è sempre un passo avanti verso l’abbandono della carta a favore dei servizi online, rappresenta un tassello in più verso la digitalizzazione e dovrebbe favorire l’aumento della cultura digitale di cittadini e imprese;
  • Dall’altra parte, la modalità digitale è a costo zero rispetto all’invio postale, e quindi i risparmi di spesa vanno anche a beneficio dei contribuenti (visto che anche i costi di spedizione incidono sul costo totale del servizio).

L’invio telematico dell’avviso è tra le funzionalità già presenti nell’app IO, disponibile ad aprile 2020 sugli store. Inoltre, potrà essere di notevole aiuto anche la piattaforma per le notifiche, prevista dall’art. 1 comma 402 della L. Bilancio – L. 27 dicembre 2019, n. 160: “Al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la società di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (poi costituitasi come PAGO PA S.p.A., ndr), sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche. La società di cui al primo periodo affida lo sviluppo della piattaforma, anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti, alla società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (cioè Sogei, ndr)”.

La riduzione dei costi

Rispetto alla versione precedente, mancano in questa disposizione gli adeguamenti normativi per la validità giuridica delle notifiche effettuate tramite la piattaforma. Sicuramente, sono di assoluta importanza gli effetti positivi sul risparmio delle spese di notifica e sulla certezza della data di completamento della procedura, a differenza di quanto avviene con l’attuale modalità cartacea. La piattaforma telematica per le notifiche potrebbe infatti comportare un notevole risparmio per la spesa pubblica dedicata alle notifiche, sia dell’Agenzia delle Entrate sia degli altri Enti (Comuni e altri).

Ad esempio, per l’Agenzia delle entrate Riscossione, il volume annuo di atti stimato ammonta a circa 32 milioni. Il 45% di tali atti viene attualmente notificato per irreperibilità relativa o assoluta del destinatario, originando plurimi adempimenti gestionali derivanti dalle conseguenti formalità di deposito, affissione e avviso, oltre che un cospicuo contenzioso. Attualmente, infatti, circa il 60% dei ricorsi incardinati avverso atti emessi dall’agente della riscossione afferisce ad asseriti vizi di notifica.
Le nuove modalità di notifica permetterebbero un’immediata contrazione delle anticipazioni finanziarie, per un ammontare annuo non inferiore a 50 milioni di Euro (spese vive di notifica), nonché una riduzione dei costi connessi al contenzioso, per circa 55 milioni di Euro all’anno.

Dall’Agenzia delle Entrate, invece, potrebbe attendersi una significativa riduzione dei costi netti di notifica e spedizione, attualmente stimati in circa 41 milioni di euro annui (calcolati al netto delle somme recuperate a titolo di rimborso per le spese di notifica e spedizione, ove previsto). Risparmi consistenti ci sarebbero anche per i Comuni, con ricadute positive sui servizi che potrebbero essere erogati ai cittadini. Sembra che la sola Città di Napoli ha ipotizzato, grazie all’introduzione di questa norma, un risparmio complessivo di circa 12 milioni di euro.

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