E-commerce, ecco tutte le norme storte che lo affossano

La regolamentazione deve dotarsi di norme competenti, che tengano conto, cioè, delle peculiarità dell’e-commerce senza distorcerne la percezione. Ma ancora molte sono un freno: ne abbiamo individuate quattro. Per non parlare di quelle utili che ci sono ma non sono applicate

Pubblicato il 26 Apr 2016

Roberto Liscia

Presidente Netcomm

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I passi normativi da compiere per far crescere l’e-commerce italiano sono molti; alcuni di essi sono già stati fatti (l’unificazione delle regole sulla protezione dei dati personali, l’indagine sulle piattaforme per normare il fenomeno dei market place et similia, la consultazione pubblica sul geo-blocking nell’accesso ai servizi e in merito alla fruibilità dei contenuti digitali, la riforma sulla risoluzione transfrontaliera delle controversie nascenti dal commercio elettronico, la nuova politica in tema di copyright, la proposta di due nuove direttive sui beni tangibili e sui beni digitali) altri sono ancora da compiere: il mercato europeo è ancora frammentato, e la presenza di troppe barriere ne impediscono la piena integrazione indebolendo la capacità competitiva globale.

L’Italia è uno dei paesi che maggiormente risente di questo fenomeno, basti pensare che appena il 4% delle vendite italiane vengono fatte in digitale, e che su 750.000 imprese europee che fanno e-commerce solo 40.0000 sono italiane.

L’arretratezza italiana deve essere combattuta con la digitalizzazione, trasformando la tendenza all’off-line in curiosità e stimolo verso l’on-line, partendo da un nuovo approccio.

L’obiettivo strategico dell’Unione dovrebbe essere la ridefinizione di programmi di sostegno per gli investimenti strutturali, interventi che stimolino lo sviluppo delle potenzialità dell’e-commerce, la creazione di un quadro normativo armonizzato per la costituzione e la registrazione on-line delle imprese, una nuova tassazione IVA anche transfrontaliera. È necessario omogeneizzare le norme a tutela del consumatore, rivedere i temi di garanzia dei prodotti, riguardare con attenzione le tematiche fiscali rendendole più calzanti con il mondo digitale.

Il digitale non è più un’alternativa, ma un modo di essere imprescindibile per l’impresa moderna.

L’e-commerce rappresenta una grande opportunità anche per l’esportazione del Made in Italy, a patto che vengano adottate nuove tecnologie per il business esistente e che si faccia cultura del digitale anche al consumatore.

Un aumento del commercio elettronico genera effetti tangibili per i consumatori, come prodotti nuovi in rapida evoluzione, prezzi più bassi, più scelta e maggiore qualità di beni e servizi in conseguenza del commercio transfrontaliero, una comparazione più facile delle offerte.

Il successo della digitalizzazione, o il suo contrario, dipendono molto dall’esistenza di norme davvero utili, che non costituiscano cioè un costoso ostacolo alla quotidiana pratica del commercio elettronico, senza alcun contributo alla protezione degli interessi dei consumatori. La normativa che, ad esempio, all’art. 56 del Codice del Consumo prevede, tra gli impegni dei merchant in caso di recesso, l’obbligo al rimborso anche prima di aver ricevuto i prodotti oggetto di reso a semplice dichiarazione di spedizione del bene da parte del cliente, è da considerarsi squilibrata perché pone l’esercente in posizione di dover rinunciare al corrispettivo prima della verifica della corretta restituzione del prodotto. Il merchant dovrebbe, invece, quanto meno poter riscontrare l’avvenuto reso del bene venduto prima di rifondere il consumatore: è questione di coerenza dei rapporti commerciali. Ugualmente, non può essere giustificata la regola che all’art. 57 codice del consumo prevede che, in caso di recesso del consumatore, qualora il bene sia stato usato per provarlo, l’acquirente sia responsabile solo della diminuzione di valore: la legge dovrebbe fissare il/i parametro/i per la valutazione oggettiva della modalità di calcolo e analisi della “diminuzione” di valore stessa.

Le norme da correggere

La regolamentazione deve inoltre dotarsi di norme competenti, che tengano conto, cioè, delle peculiarità dell’e-commerce senza distorcerne la percezione. Ad esempio, nella vendita online di farmaci, consentita da luglio 2015 ma non ancora compiutamente normata, consentire la distribuzione online senza obbligo di prescrizione medica ma imporre che la consegna avvenga solo presso la farmacia/parafarmacia autorizzata (art. 112 quater D.lgs. 219/2006 come da ultimo modificato), impedendo la consegna presso altre farmacie/parafarmacie, risulta inopportuno: nell’e-commerce il click&collect è modalità di consegna e pagamento di cui il consumatore si aspetta di poter usufruire. Serve un adeguamento al fine di non paralizzare questa neonata area dell’e-commerce.

Ugualmente discutibile quella norma tutta “italiana” sul teleselling (art. 51 del codice del Consumo) che impone troppi oneri di consenso e documentazione per chi vende beni e prodotti. Il doppio consenso, per il contratto e per la sua conservazione in modalità telefonica, oltre alla necessità della firma concreta in cartaceo dopo la conclusione del contratto a distanza, è impraticabile per chi vende prodotti. Il legislatore italiano dovrebbe, invece, opportunamente ridefinire gli oneri di chi vende servizi da quelli chi vende prodotti, perché le due realtà sono fra loro diverse e non sovrapponibili.

Ulteriore critica si può muovere alla norma di cui all’art. 1, comma 6, DPR 430/2001, laddove in tema di manifestazioni a premio, per il c.d. principio di territorialità, si costringe qualunque impresa, anche con sede in Italia, ad organizzare un concorso o un’operazione a premio nel territorio dello stato e, anche qualora raccolga e/o archivi i dati relativi alla manifestazione su un server situato all’estero, si obblighi la medesima ad avvalersi di un sistema di mirroring (cioè di replica in tempo reale di tutti i dati della manifestazione su server situati in Italia). Il Ministero dello Sviluppo Economico, che è l’autorità competente, applica il suddetto principio di territorialità alle manifestazioni a premio on-line in maniera rigorosa, imponendo che il server che ospita il sito web di tale promozione sia collocato in Italia o che nel nostro paese si trovi almeno un server – appunto – mirror.

Ancora: l’art. 1341 codice civile è rimasto alla versione del 1942, anno in cui è venuto alla luce. Ma non può dubitarsi del fatto che il testo dell’articolo sia vetusto, laddove nel richiedere la doppia firma per l’approvazione delle clausole vessatorie non prevede che, nei contratti online, tale sottoscrizione si possa materializzare in un semplice doppio click. Non può essere lasciato alla giurisprudenza valutare o meno l’efficacia di tale mezzo per l’approvazione di siffatte condizioni.

Le norme devono inoltre essere realmente applicate. Ad esempio, in materia di consensi privacy: la normativa (art. 23 Codice Privacy) prevede due consensi distinti, uno per il marketing, uno per la profilazione: anche il garante privacy con il provvedimento del 13 maggio 2013 ha sottolineato l’importanza di tale prassi, ribadendo il divieto della preselezione delle caselle (c.d. opt-out). Eppure, il web è pieno di siti che non differenziano i consensi, o lo richiedono generico e, spesso, anche pre-selezionato od obbligatorio. E’ difficile avere sanzioni efficaci, a meno che le società abbiano un certo rilievo e ci rimettano nell’immagine. Questo porta una perdita di competitività.

Si deve, in sostanza, ripensare ad un nuovo diritto che (almeno) provi a stare al passo con il digitale.

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