informazioni sensibili

Scuola e privacy: attenzione ai dati pubblicati sul registro elettronico

Le scuole devono prestare particolare attenzione prima di pubblicare documenti sul registro elettronico: si rischia infatti di rendere visibili informazioni anche a chi non ha il diritto di conoscerle, e si può incorrere in sanzioni

Pubblicato il 30 Mar 2023

Lucia Gamalero

Privacy Specialist e Responsabile GDPR Scuola

scuola digitale - pagamento contributi scolastici

Negli ultimi anni, anche per fronteggiare le difficoltà causate dall’emergenza Covid, le scuole hanno iniziato a usare sempre di più il registro elettronico per inviare comunicazioni e circolari al personale e agli alunni.

Ma non solo. Il registro, fornito da soggetti designati responsabili del trattamento, è stato impiegato anche per svolgere attività didattiche, come suggerito dal Garante della privacy.

Registro elettronico, Scorza: “Attenzione a non comunicare illecitamente i dati sensibili degli alunni”

Le indicazioni del Garante Privacy

L’allora presidente dell’Autorità, Antonello Soro, aveva infatti affermato in una sua lettera al Ministro dell’Istruzione che “La crescente rilevanza assunta, nell’attuale fase emergenziale, dagli strumenti volti a consentire lo svolgimento dell’attività didattica a distanza impone […] di riservare maggiore attenzione alle questioni inerenti la sicurezza e la protezione dei dati personali affidati a tali piattaforme”.

Il registro elettronico era stato quindi considerato uno degli strumenti online più sicuri, in relazione alle garanzie offerte in termini di protezione dati.

Alla luce di queste indicazioni, sempre più scuole hanno iniziato a scoprire le potenzialità del mezzo, e a sfruttarlo per condividere informazioni al personale e alle famiglie.

L’Autorità, sempre nello stesso periodo, aveva suggerito di utilizzare il registro anche per un’altra finalità: la pubblicazione online degli esiti scolastici.

Il Garante aveva infatti affermato in un suo intervento che, essendo la pubblicazione online “una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva, e non coerente con la più recente normativa sulla privacy”, è indispensabile che la pubblicità degli esiti scolastici venga realizzata “senza violare la privacy degli studenti, prevedendo la pubblicazione degli scrutini non sull’albo on line, ma, utilizzando altre piattaforme che evitino i rischi sopra evidenziati”.

Conseguentemente, il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con lo stesso Garante, aveva emanato la circolare ministeriale 9168 del 09/06/2020 relativa alla corretta pubblicazione degli esiti scolastici.

In tale nota il Ministero, per garantire una maggiore tutela della privacy degli studenti, ricordava che la pubblicazione online sarebbe dovuta avvenire esclusivamente tramite il registro elettronico, e non dunque sul sito web, accessibile e visualizzabile da chiunque.

In ogni caso, la pubblicazione di documenti e informazioni sul registro non evita sanzioni in caso di disattenzioni o scarsa preparazione del personale di segreteria addetto al trattamento dei dati.

Per capire di che cosa stiamo parlando, prendiamo in considerazione due episodi che hanno coinvolto le scuole nell’ultimo anno.

Dieci anni di registro elettronico a scuola: cosa è cambiato e che ci aspetta

Come condividere documenti ed evitare sanzioni utilizzando il registro elettronico

Quando si condividono documenti tramite il registro elettronico bisogna stare attenti e considerare le modalità di pubblicazione e il tipo di dati trattati.

Può infatti capitare che, per una semplice distrazione o per incompetenza, si rendano visibili informazioni anche a chi non ha il diritto di conoscerle.

Ecco un esempio che ha riguardato un istituto scolastico in Italia circa un anno fa.

Il Garante della privacy ha sanzionato un liceo che aveva pubblicato, in un’apposita sezione del registro dedicata agli insegnanti, un documento relativo all’orario dell’anno scolastico, recante, in corrispondenza del nominativo di una docente, il riferimento alla fruizione dei benefici derivanti dalla legge del 5 febbraio 1992, n. 104, e, in particolare, l’indicazione “legge 104 non grave”.

In merito a tale pubblicazione, contenente in aggiunta anche informazioni relative a vicende personali e familiari, o legate allo specifico rapporto di lavoro di ciascuno (ad es. trasferimento, part-time, interdizione maternità, legge 104 non grave), il Garante ha specificato che i dati personali dei dipendenti non possono essere resi disponibili a soggetti diversi da coloro che sono legittimati a trattare gli stessi in qualità di personale autorizzato.

Pertanto, anche quando la condivisione è limitata a un ristretto numero di soggetti, per essere legittima deve essere rivolta a chi lecitamente può conoscere tali informazioni.

Inoltre, l’Autorità precisa che, nel caso in esame, tra i dati condivisi vi erano anche “categorie particolari di dati”, in quanto, ai sensi dell’art. 4 par.1, n. 15 del Regolamento, sono considerati dati relativi alla salute “i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni sul suo stato di salute”, e che, “anche il riferimento alla legge 104, che notoriamente disciplina benefici e garanzie per l’assistenza, l’integrazione sociale e lavorativa di persone disabili o di loro familiari, consente di ricavare informazioni sullo stato di salute di una persona (provv. 28 maggio 2020, n. 92, doc. web n. 9434609)”.

L’informazione sullo stato di gravidanza, insieme a quella relativa all’interdizione dal lavoro, è considerata un dato relativo alla salute.

Detto ciò, la scuola ha correttamente messo a disposizione di tutti i docenti il documento dell’orario in un’area privata del registro, ma ha commesso l’errore di condividerlo nella versione integrale, contenente dati riservati.

In sostanza, i docenti non dovevano venire a conoscenza dei dati relativi alla salute dei colleghi, e tali informazioni dovevano essere rese disponibili solo al personale di segreteria autorizzato al trattamento.

Pertanto, l’autorità ha affermato che: “la consultabilità nell’area riservata del registro elettronico della versione integrale del predetto documento – contenente il riferimento alla fruizione dei benefici derivanti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 della reclamante e altri colleghi, nonché all’interdizione per maternità e ad altre informazioni personali (quali trasferimento, part-time) – ha di fatto reso conoscibili a tutto il personale docente dell’Istituto informazioni, anche relative alla salute, della reclamante e di altri interessati e ha reso, inoltre, gli stessi docenti vicendevolmente edotti in merito a situazioni personali, familiari o comunque attinenti allo specifico rapporto di lavoro di ciascuno (cfr. la definizione di “comunicazione” di dati personali contenuta nell’art. 2-ter comma 4 lett. a), del Codice). Considerato che tutto il personale della scuola non può essere ritenuto autorizzato a trattare i dati in questione, non può essere ritenuta conforme al quadro normativo in materia di protezione dei dati la messa a disposizione di dati personali – specie se relativi alla salute o relativi a vicende legate al rapporto individuale di lavoro – di tutto il personale in servizio in modo generalizzato e indistinto”.

Un altro esempio di violazione

Con un altro provvedimento, il Garante ha sanzionato un liceo per aver pubblicato sul proprio sito istituzionale e sul registro elettronico una circolare riguardante le ferie estive dei collaboratori scolastici, recante in allegato un prospetto del piano ferie che riportava, in corrispondenza del nominativo del personale, il riferimento alla fruizione dei benefici derivanti dalla legge del 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare, l’indicazione “104”.

La stesso Garante ha ricordato il Provvedimento n. 146 del 5 giugno 2019 (recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, doc. web n. 9124510) che stabilisce che “quando per ragioni di organizzazione del lavoro, e nell’ambito della predisposizione di turni di servizio, si proceda a mettere a disposizione a soggetti diversi dall’interessato (ad esempio, altri colleghi) dati relativi a presenze ed assenze dal servizio, il datore di lavoro non deve esplicitare, nemmeno attraverso acronimi o sigle, le causali dell’assenza dalle quali sia possibile evincere la conoscibilità di particolari categorie di dati personali (es. permessi sindacali o dati sanitari)”.

Pertanto, sebbene anche in questo caso la condivisione sia avvenuta in un’area privata del registro (e ciò non abbia dunque determinato una diffusione pubblica di dati personali), molti colleghi della collaboratrice sono venuti a conoscenza di informazioni riservate a lei appartenenti.

Relativamente alla condivisione del piano attraverso il registro elettronico, è stato infatti evidenziato che, sebbene la stessa sia avvenuta in un’area ad accesso riservato, non accessibile a chiunque, “la conoscibilità dei dati ivi contenuti è avvenuta comunque in favore di un novero, determinato o determinabile, assai ampio di soggetti, ossia tutti i colleghi della reclamante appartenenti al personale ATA, e non invece esclusivamente a vantaggio del solo personale di segreteria”.

Per tali ragioni l’istituto, in modo ingiustificato, ha messo tutti i dipendenti a conoscenza dei periodi e delle causali di assenza degli altri colleghi, comprensivi anche di informazioni su vicende personali e relative alla salute di alcuni lavoratori e/o di loro familiari, e perciò ha posto in essere una violazione di dati personali.

Conclusioni

Questi provvedimenti del Garante dimostrano come le scuole debbano prestare particolare attenzione prima di pubblicare documenti sul registro elettronico anche se detta condivisione non comporta la divulgazione di dati personali a chiunque come attraverso il sito web.

Vanno valutate le informazioni che si intendono condividere, considerando che le “categorie particolari di dati” e i “dati relativi a condanne penali e reati” non possono essere comunicati a chi non è legittimato a conoscerli.

Infine si ricorda che il Garante, nelle FAQ Scuola e Privacy, ha precisato che nelle circolari, nelle delibere, o in altre comunicazioni condivise con i genitori non rivolte a specifici destinatari, non possono essere inseriti dati personali che rendano identificabili gli alunni.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 3