il commento

Decreto Semplificazioni 2021, avanti su ANPR e Identità digitali ma ora bisogna accelerare

Nel nuovo decreto Semplificazioni ci sono importanti sviluppi in materia di ANPR e identità digitale (Spid, Cie), verso una maturazione degli strumenti. Ma ci sono anche elementi di perplessità: i tempi per i successivi sviluppi rischiano di essere troppo lunghi

Pubblicato il 29 Mag 2021

Patrizia Saggini

avvocata, esperta di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

semplificazioni identità anpr

Nel nuovo decreto Semplificazioni appena approvato dal Governo e in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ci sono importanti sviluppi in materia di ANPR e identità digitale (Spid, Cie).

ANPR nel decreto Semplificazioni 2021

Partiamo dalle modifiche all’art. 62 del CAD, che riguarda la gestione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR – ormai in fase di completamento; le modifiche proposte riguardano due punti soprattutto.

Certificati online via ANPR

L’emissione dei certificati online: è previsto che siano “esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria e, in ogni caso, senza oneri per il richiedente”. Chi rinuncia all’analogico risparmia insomma circa 16 euro.

Epperò nel testo uscito in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio si apprende che questo vantaggio riguarda solo nel 2021, con 22 milioni di euro; non è chiaro inoltre come sarebbero erogati i certificati: la piattaforma ANPR ancora non offre questo servizio (aggiornamento aggiunto a quest’articolo alla luce della Gazzetta Ufficiale).

In teoria, la novità comporterà quindi un enorme vantaggio per i cittadini che utilizzeranno il servizio, finalmente nella logica del riconoscimento di un beneficio economico a fronte dell’utilizzo di un servizio digitale; ricordiamo che questo servizio online permetterebbe di colmare un “digital divide” importante, visto che solo il 25% della popolazione italiana può usufruire di questa possibilità, e prevalentemente nei Comuni di medio-grandi dimensioni, quindi l’aspettativa verso il servizio di certificazione tramite il portale ANPR è molto alta.

Anpr e liste comunali

La possibilità di integrazione in ANPR delle liste elettorali comunali, anche con dati suddivisi per sezione elettorale; magari, in un prossimo futuro, la tessera elettorale potrebbe essere progressivamente abbandonata e sostituita dalla comunicazione del proprio seggio con una notifica sull’app IO.

ANPR per servizi a privati

La previsione che i servizi di ANPR possano riguardare non solo le pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi, ma anche le imprese e i cittadini – da regolamentare con appositi decreti del ministro all’innovazione – confermando così la visione dell’Anagrafe Nazionale non solo come banca dati, ma anche “portale” che eroga servizi.

Piattaforme notifiche

Bene anche le disposizioni integrative per la piattaforma nazionale delle notifiche, introdotta dal DL 76/2020: questo prodotto potrebbe veramente rappresentare la svolta per un’Amministrazione digitale al passo con i tempi, tenuto conto di quante risorse vengono investite oggi dalle Pubbliche Amministrazioni – ed in particolare i Comuni – nell’attività di notifica cartacea di atti e dei problemi collegati al mancato introito di somme dovute al mancato completamento della procedura per diversi motivi.

Sistema deleghe via SPID e CIE

Positiva inoltre la previsione del Sistema di gestione deleghe per l’accesso ai servizi online, attraverso cui si potrà delegare l’accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare dell’identità digitale – SPID o CIE – di cui all’articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo; le modalità di presentazione della delega saranno disciplinate da un successivo decreto.

La novità è positiva perché risolve un problema ancora aperto, che è quello dell’accesso ai servizi online da parte di persone disabili o incapaci, che quindi hanno bisogno di qualcuno che agisca in nome e per conto loro. Con le recenti Linee Guida per l’attribuzione dell’identità SPID anche ai minori (ora in consultazione), il percorso dell’identità digitale procede nella giusta direzione.

Domicilio digitale obbligatorio

Il Decreto interviene anche sull’attribuzione del domicilio digitale, prevedendone l’obbligatorietà per coloro che – alla data di emanazione dell’atto previsto dall’art. 3 bis comma 3 bis del CAD – non ne abbiano ancora uno, eliminando la mera possibilità.

Anche in questo tema occorrerebbe accelerare, tenuto conto che le Linee Guida messe in consultazione da AGID un anno fa non sono ancora state pubblicate.

Accesso a dati pubblici

Destano alcune perplessità invece le modifiche agli art. 50 e 50 ter del CAD e al DPR 445/2000 (art. 43 comma 2 e 72): l’obiettivo è di eliminare qualsiasi riferimento alle convenzioni per l’accesso ai dati e di prevedere quindi che la consultazione delle banche dati di interesse nazionale avvenga tramite la Piattaforma Nazionale Dati – PND.

Il tema dell’accesso alle banche dati nazionali è stato molto dibattuto in questo ultimi anni, basti pensare che in ogni revisione normativa del CAD si ritrova un cambiamento: l’ultima modifica risale al DL 34/2020 che ha reintrodotto gli accordi per la fruizione dei dati, che ora invece vengono di nuovo eliminati.

Questo testimonia che sul tema ci sono posizioni diverse e che evidentemente non si è ancora trovata una strada univoca da seguire, soprattutto dal punto di vista normativo, della privacy e conseguentemente anche organizzativo.

Certo è che più il tempo passa, e più si allontana l’obiettivo dell’interoperabilità e dell’accesso ai servizi “once only”.

Se con quest’ultima versione si dà la preferenza all’accesso tramite un sistema di API messe a disposizione attraverso la Piattaforma Nazionale, il timore maggiore è uno smisurato allungamento dei tempi per vedere qualche risultato, visto che l’infrastruttura in questione è oggetto di un futuro sviluppo; fortunatamente sembra che siano mantenute salve le disposizioni attuali, che prevedono il meccanismo dell’accesso tramite un sistema di convenzioni: infatti, uno dei primi sistemi che sembrerebbe pronto a partire potrebbe essere proprio ANPR – che ormai si avvicina al completamento dell’on boarding dei Comuni – e di cui si sta aspettando da tempo di capire a quali condizioni si può avviare l’interscambio di dati tra PPAA e gestori di pubblico servizio.

Le sanzioni AGID

Alcuni dubbi desta il sistema delle sanzioni per mancato rispetto di alcuni obblighi contenuti nel CAD, che consiste nella proposta di introduzione di uno specifico articolo, attraverso cui si attribuisce ad AGID “poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del CAD e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione”.

Si prevede che AGID possa procedere d’ufficio, ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, all’accertamento delle relative violazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 (Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblico servizio).

Inoltre “nell’esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l’AgID richiede e acquisisce (…) dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria.”

In effetti, il tema della necessità di sanzioni si è posto già da tempo, anche se la maggior parte degli obblighi di digitalizzazione prevedono già la responsabilità dirigenziale: solo per fare qualche esempio, l’obbligo di adottare i pagamenti online con il nodo nazionale dei pagamenti – PagoPA – e l’obbligo di rendere disponibili i propri servizi online con credenziali SPID, e in entrambi i casi il termine è scaduto il 28 febbraio 2021.

Per quanto riguarda i pagamenti, è anche vero che la maggior parte dei Comuni italiani hanno aderito al Bando per il Fondo Innovazione, in cui si prevede che almeno il 70% dei servizi di pagamento debbano essere attivati entro il 31/12/2021, concedendo una sorta di “moratoria”.

Ma è altrettanto vero che per tutte le altre Amministrazioni l’obbligo di aderire a PagoPA è ormai scaduto, e quindi – se la nuova disposizione verrà confermata – bisognerà vedere come verrà applicata, e soprattutto con quali tempi: è infatti prevista l’approvazione di un regolamento da parte di AGID con cui disciplinare le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni previste, quindi gli eventuali tempi di applicazione non saranno sicuramente brevi.

Dove bisogna accelerare

E nel frattempo?

Nel frattempo ci auguriamo che le Amministrazioni continuino a lavorare per adeguare i propri servizi a quanto previsto nel Codice, anche se solo analizzando i dati pubblicati da AGID si può vedere quanto è lo scostamento nel caso dell’adozione di SPID.

Per rendere più evidente la verifica del rispetto degli obblighi contenuti nel CAD – e quindi rendere più immediate le verifiche di AGID – potrebbe essere una buona idea pensare ad un’attestazione dello stato del processo di digitalizzazione, rilasciata dagli Organismi di Valutazione, così come è già previsto in tema di Trasparenza (D. Lgs 33/2013).

Più in generale, potrebbe essere più utile prevedere anche un meccanismo di incentivazione (come è avvenuto per il subentro dei Comuni in ANPR), che forse consentirebbe una più ampia applicazione della normativa ed evitare possibili contenziosi dovuti al processo sanzionatorio.

Solleva invece molti problemi la modifica all’art. 62 del CAD, che prevede che la digitalizzazione dei registri di Stato Civile – con il sistema dell’Anagrafe Nazionale – possa essere fatto “anche progressivamente”, quindi anche per un registro alla volta: purtroppo la gestione dello Stato Civile – regolata dal DPR 396/2000 – prevede un’interconnessione molto stretta tra i quattro registri previsti: nascita, matrimonio, cittadinanza e morte.

Infatti, l’art. 49 prevede che nell’atto di nascita vengano annotati tutti gli eventi della vita della persona: adozione o tutela, matrimonio, eventuale separazione o divorzio, morte, in qualunque Comune siano accaduti (quindi se una persona è nata a Roma e si sposa a Milano, si innesca un flusso di comunicazioni tra i 2 Comuni).

Va da sé che solo la contemporanea digitalizzazione di tutti i registri permetterebbe di apprezzare i benefici per tutti i soggetti interessati: in primo luogo i Comuni, ma anche i Tribunali; se il cambiamento avvenisse progressivamente, si continuerebbe ad avere per un lungo periodo un “doppio binario” che provocherebbe un maggior lavoro e notevoli disservizi nella gestione.

Ora che siamo praticamente al completamento dei subentro dei Comuni in ANPR è necessario arrivare in tempi brevi all’attivazione della gestione degli atti dello Stato Civile, in modo unico e coordinato.

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