la norma

Il decreto semplificazioni aiuterà la blockchain in Italia, ecco perché

La nuova norma scritta dal Governo sul valore giuridico dei dati garantiti dalle tecnologie di registro distribuito e blockchain dà certezza giuridica a queste tecnologie DLT e quindi a incoraggiarne l’utilizzo. Ecco l’analisi del testo

Pubblicato il 30 Nov 2018

Massimiliano Nicotra

avvocato Senior Partner Qubit Law Firm

Fulvio Sarzana di S.Ippolito

avvocato, Studio legale Sarzana e Associati, Roma

CIO-reflections-ledger

Il “decreto semplificazioni” sulle “tecnologie basate su registri distribuiti” (DLT), ossia blockchain, conferisce una certezza giuridica che può incentivare l’utilizzo di queste nuove tecnologie sia da parte delle aziende sia delle pubbliche amministrazioni. Ecco il suo senso e la sua utilità.

Validità del documento informatico, la legislazione

Prima di entrare nel merito delle considerazioni tecnico-giuridiche sul testo proposto ed esprimere alcune prime impressioni sullo stesso, appare però opportuno tentare di ricostruire la disciplina giuridica delle evidenze informatiche create tramite Distributed Ledger Technology (in seguito “DLT”), tra cui la blockchain, alla luce della legislazione attualmente vigente.

La validità e rilevanza del documento informatico, e degli strumenti con cui attribuire la paternità dello stesso, trova amplia regolamentazione nell’ordinamento italiano.

In seguito al D.P.R. n. 513/1997 l’Italia ha emanato nel tempo una serie di norme, sia di adeguamento alla disciplina europea sia di aggiornamento di quelle precedenti, dotandosi di uno strumento quale il Codice dell’Amministrazione Digitale (D. l.vo del 16 maggio 2005 n. 82) più volte modificato.

L’attuale disciplina italiana si integra con quanto previsto dal Regolamento eIDAS (Regolamento (UE) n. 910/2014), disciplinando tre tipologie di firma elettronica. La validità delle diverse tipologie è stabilita all’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale, il cui comma 1-bis recita: «Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità».

In sintesi, quindi, la firma digitale, la firma elettronica qualificata e la firma elettronica avanzata consentono di conferire al documento informatico l’efficacia di prova di cui all’art. 2702 c.c. nonché di soddisfare il requisito della forma scritta nei casi previsti dalla legge. In caso di utilizzo di altre tipologie di firma elettronica invece il valore probatorio e l’idoneità ad assicurare il requisito della forma scritta sono demandati al libero apprezzamento del giudice.

Il Codice dell’amministrazione digitale inoltre, da ultimo modificato con D. L.vo 13 novembre 2017 n. 217, ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova modalità di creazione di documenti informatici con efficacia probatoria pari a quelli sottoscritti con firma elettronica digitale, qualificata o avanzata. In particolare, è stabilito che il documento informatico è idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta ed assume valenza ex art. 2702 c.c. anche nel caso in cui il suo autore sia previamente identificato ed il processo garantisca l’integrità ed immodificabilità del documento creato, nonché riesca ad attribuire, in maniera manifesta ed inequivoca, la paternità del documento stesso al suo creatore (firma che già avevamo avuto occasione di denominare “firma identificata” in altre pagine di questa rivista).

Il tentativo di comprendere gli effetti giuridici delle evidenze su DLT, pertanto, non può passare che da dette previsioni normative, fermo rimanendo che, in generale, il Regolamento eIDAS in riferimento al documento elettronico, inteso come «qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva», stabilisce all’art. 46 che non possono esserne negati gli effetti e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica.

Da una parte, quindi, la normativa contiene una generale affermazione di validità e rilevanza dei documenti informatici, dall’altra il grado probatorio degli stessi dipende dalla tipologia di strumento utilizzato per crearli, con l’equiparazione alle scritture private di cui all’art. 2702 se formato con le firme elettroniche direttamente indicate dalla normativa ed un rinvio, in caso di mancato uso delle stesse, alla discrezionalità del giudice, comunque tenuto a considerare i requisiti di integrità, sicurezza ed immodificabilità del documento informatico.

Validità giuridica dei dati certificati tramite tecnologie blockchain

Orbene, a prescindere in questa sede – anche per motivi di economia dello scritto – dal tema dell’attribuzione della paternità del documento informatico, che per chi sia interessato è affrontato più compiutamente in altri nostri scritti, appare evidente che la norma in questione è diretta ad indirizzare proprio tale discrezionalità, statuendo, al secondo comma, che “alle informazioni e ai dati certificati attraverso tecnologie basate su registri distribuiti secondo il principio di neutralità tecnologica è attribuita la stessa validità giuridica attribuita a informazioni e dati certificati attraverso l’uso di altre tecnologie”.

In sintesi, la norma stabilisce un’equipollenza giuridica tra i dati creati e registrati mediante tecnologie di registri distribuiti e dati validati con altre tecnologie.

È importante notare che da un punto di vista semantico il termine “dati certificati” non si limita a stabilire la validità e rilevanza dei dati conservati e creati tramite DLT e blockchain. Tale effetto sarebbe già garantito dall’impianto normativo sopra richiamato, sia a livello europeo, secondo le previsioni del Regolamento eIDAS, sia secondo la legislazione nazionale.

Secondo questa norma, invece, il giudice – ma anche tutti i consociati – deve considerare il dato creato su blockchain (rectius su registri distribuiti) come evidenza informatica che in sé possiede le caratteristiche di immodificabilità, integrità e sicurezza previste dalla normativa (come anche chiaramente indicato nella relazione illustrativa dell’articolo in commento).

Il senso giuridico della norma su blockchain nel dl semplificazioni

Chiarito ciò è possibile svolgere alcune considerazioni sul testo proposto sia di carattere tecnico-giuridico sia di merito.

Innanzitutto, una prima considerazione deve essere svolta in merito alla scelta di utilizzare il termine “dati certificati”. Semanticamente tale termine non sembra del tutto corretto, dato che richiama un’attività di certificazione che normalmente rimanda alle attività svolte da un soggetto terzo che ha il compito di attestare la veridicità e conformità dei dati cui trattasi. Nel nostro ordinamento, ad esempio, il ruolo di certificare dei dati informatici è conferito a determinati soggetti, ad esempio nella gestione delle firme elettroniche qualificate e delle identità digitali, che hanno, appunto lo specifico compito di attestare, mediante certificati elettronici o altre forme tecniche, la veridicità dei dati creati con le varie tecnologie. In tale contesto, invece, essendo la tecnologia stessa dei registri distribuiti a garantire i requisiti di immodificabilità, sicurezza ed integrità del dato sarebbe più opportuna una definizione che faccia riferimento a dati “convalidati”, termine d’altronde espressamente richiamato al primo comma dell’articolo in commento in cui si definiscono le “tecnologie basate su registri distribuiti” espressamente riferendosi alla capacità delle stesse di garantire la “convalida” dei dati.

In secondo luogo, l’equivalenza giuridica dei dati “certificati” con tecnologie DLT ad altre “informazioni e dati certificati attraverso l’uso di altre tecnologie” non sembra riuscire a garantire quella valenza giuridica che la norma sembrerebbe voler conferire ai dati convalidati tramite DLT. La locuzione “dati certificati con l’uso di altre tecnologie”, infatti, appare di difficile interpretazione non contenendo un riferimento diretto alle previsioni che disciplinano la validità e rilevanza delle evidenze informatiche nel nostro ordinamento, ma essendo rapportata genericamente ad “altre tecnologie”. Una maggior chiarezza, come ad esempio la capacità di soddisfare il requisito della forma scritta o quelli di integrità, sicurezza ed immodificabilità dei documenti informatici avrebbe sicuramente maggiore attinenza con l’impianto normativo oggi in vigore in Italia, e sarebbe in grado di poter far ritenere utilizzabili le tecnologie basate su registri distribuiti in un’ampia gamma di ipotesi e settori (si pensi, ad esempio, a tutti i casi in cui la legge richiede il requisito della forma scritta sia in ambito privatistico sia pubblico).

Alcune considerazioni conclusive devono essere svolte relativamente all’opportunità di inserire nel nostro ordinamento una norma di tal fatta.

La prima domanda da porsi è se tale norma sia necessaria, anche alla luce di quanto affermato dai commentatori che ci hanno preceduto.

Dal punto di vista strettamente giuridico siamo convinti che, e lo abbiamo anche affermato in altre sedi, la blockchain (e le DLT) sono già in grado di soddisfare tecnicamente i requisiti di integrità, sicurezza ed immodificabilità che il nostro ordinamento richiede vengano valutati dal giudice al fine di dare rilevanza ed efficacia ad un documento informatico. In questo contesto la norma in questione risolve a priori la necessità di tale valutazione, eliminando il potere discrezionale del giudice e conferendo maggiore certezza agli effetti giuridici derivanti dal suo utilizzo.

Si tratta di risultati a cui era possibile arrivare in via interpretativa già utilizzando le norme attualmente vigenti.

L’introduzione della disposizione, però, conferisce una certezza giuridica, sottraendone il giudizio di validità alla discrezionalità giudiziaria, che può sicuramente essere utile per incentivare l’utilizzo di queste nuove tecnologie sia da parte delle aziende sia delle pubbliche amministrazioni.

Blockchain, il decreto semplificazione nasce vecchio: servono regole tecniche precise per creare fiducia

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati