l'analisi

Amazon, che succede dopo la sanzione privacy lussemburghese

Alcune settimane fa la Commissione nazionale lussemburghese per la privacy (CNPD) ha inflitto una sanzione record nei confronti di Amazon. Al centro della disputa è l’attività di profilazione della Big tech USA senza il consenso degli utenti. In Unione europea le Authority per la protezione dei dati affilano le armi

Pubblicato il 13 Set 2021

Riccardo Berti

Avvocato e DPO in Verona

Franco Zumerle

Avvocato Coordinatore Commissione Informatica Ordine Avv. Verona

Amazon, cosa sappiamo della sanzione del Garante della privacy del Lussemburgo

È trascorso oltre un mese da quando la Commissione nazionale lussemburghese per la privacy (CNPD) ha inflitto una sanzione record nei confronti di Amazon, tuttavia ancora scarseggiano le informazioni disponibili sulle ragioni della misura adottata. Una decisione che proietta però l’Autorità lussemburghese nel novero dei paladini della tutela dei dati nei confronti del Big tech, in un periodo in cui invece l’atteggiamento titubante e benevolo della DPC irlandese ha sollevato numerose critiche.

Mega sanzione privacy ad Amazon, 746 milioni di euro: così si stringe la morsa sulla big tech

Perché tanto mistero sulla decisione

La decisione della CNPD non è stata infatti resa pubblica in quanto, per il diritto lussemburghese, i provvedimenti dell’Autorità privacy non possono essere diffuse fino all’esaurimento delle impugnazioni. E Amazon ha già fatto sapere di intendere ricorrere in appello contro la sanzione.

Anzi, a ben vedere ai sensi dell’art. 52 della Legge lussemburghese del primo agosto 2018 che disciplina l’attività e il funzionamento della CNPD, la pubblicazione della decisione costituisce una vera e propria sanzione aggiuntiva comminabile (se sarà il caso) solamente quando la decisione non è più utilmente appellabile.

Questa disciplina (che in termini simili esiste anche in Italia ma non pregiudica la natura pubblica della sentenza che, se di interesse giornalistico, rimane accessibile) in Lussemburgo fa il paio con la rigida disciplina in tema di segreto professionale a cui sono soggetti i componenti della CNPD, che quindi non hanno comunicato la loro decisione nemmeno ai colleghi del CNIL francese, che pur hanno partecipato alla fase istruttoria.

Questo esempio, seppur di per sé non particolarmente significativo, permette comunque di evidenziare un nervo scoperto circa l’armonizzazione del diritto comunitario in tema di
protezione dei dati, con trattamenti che coinvolgono l’intera comunità che vengono sanzionati senza che se ne conoscano le ragioni e la portata.

La sanzione dell’Autorità per la tutela della privacy del Lussemburgo

La sanzione emanata dalla CNPD ammonta alla cifra record 746 milioni di euro e impone ad Amazon di intraprendere una serie di azioni per evitare ulteriori trattamenti dati illegittimi.

La competenza del CNPD è motivata dal fatto che Amazon Europe Core S.a.r.l. ha sede in Lussemburgo e quindi, sebbene l’istruttoria abbia avuto origine sulla base di una segnalazione
da parte della NGO francese La Quadrature du Net (LQDN), e sebbene l’Autorità francese (CNIL) sia stata coinvolta nell’istruttoria della procedura, l’autorità capofila rimane quella lussemburghese, così come il tribunale amministrativo lussemburghese sarà chiamato a decidere sull’appello che Amazon presenterà (entro tre mesi dalla comunicazione della decisione).

Come anticipato, sappiamo ancora poco della decisione che motiva la maxi-sanzione ad Amazon, se non che la stessa riguarda le attività di profilazione per scopi pubblicitari messe in atto dall’azienda di Bezos.

Stando a quanto riferisce La Quadrature du Net (che ha presentato un ricorso collettivo al CNPD a nome di diecimila utenti Amazon), l’azienda USA nel corso del procedimento ha affermato che queste attività di profilazione sono legittimate dall’esecuzione di un contratto fra le parti e che quindi, di conseguenza, non è necessario per l’azienda ottenere il consenso dell’utente.

L’Autorità del Lussemburgo quindi, nel sanzionare Amazon, ha ritenuto infondata questa ricostruzione, affermando che il contratto fra l’azienda e i propri utenti non può estendersi a legittimare un’attività di profilazione tesa a proporre agli utenti stessi nuovi prodotti sulla base delle preferenze acquisite ed elaborate dall’azienda attraverso i suoi algoritmi.

Sempre stando a quanto riferisce La Quadrature du Net, il CNPD ha concesso ad Amazon sei mesi di tempo per intervenire e correggere questa situazione, correzione che verosimilmente
(salvo sospensioni dell’efficacia del provvedimento del CNPD in sede di ricorso avanti al giudice amministrativo lussemburghese) porterà Amazon a sospendere l’attività di profilazione degli utenti ovvero a chiedere agli stessi se vogliono prestare o meno il consenso affinché questa
attività di profilazione prosegua.

Se Amazon non dovesse intervenire per tempo (e non dovesse ottenere una sospensiva) dovrà pagare una penale di 746 mila euro per ogni giorno di ritardo nella soluzione della problematica oggetto di sanzione.

Amazon, dal canto suo, ha confermato di aver ricevuto la sanzione nella propria relazione trimestrale relativa al periodo aprile-giugno 2021, ma ha anche dato atto di aver intenzione di ricorrere in appello contro il provvedimento del CNPD e di “difendersi vigorosamente” in quanto lo considera infondato.

L’impatto della decisione del CNPD

Sebbene questa non sia la prima sanzione milionaria contro una grande azienda tech, si tratta senz’altro di una sanzione di portata economica senza precedenti e che segna una nuova rotta per la tutela privacy in Unione Europea.

Nonostante siano passati ormai tre anni dall’entrata in vigore del GDPR, le grandi aziende tecnologiche, specie quelle statunitensi che hanno vissuto come marginale e distante l’innovazione giuridica portata dalla nuova normativa, non hanno affrontato con serietà il proprio adeguamento privacy e non hanno rinunciato a trattamenti di dati al limite del lecito o, in certi casi, sicuramente illeciti.

Solo un deciso intervento delle autorità garanti, scevro di sudditanza psicologica (ed economica) da questi giganti del settore tecnologico, è in grado di spostare gli equilibri che interessano a queste grandi compagnie, equilibri che si basano solo ed esclusivamente sul rapporto fra costi e benefici (economici e di immagine) fra una profilazione selvaggia e il rischio sanzione in cui incorrono.

Il caso dell’Autorità garante irlandese

In questo senso si distingue (in negativo) l’Autorità garante irlandese, che finora si è dimostrata poco incisiva e troppo condiscendente con i colossi USA che hanno scelto l’Irlanda per stabilire le loro sedi europee visto il favorevole trattamento fiscale concesso loro nel Paese.

I casi Scherms I e II sono l’esempio lampante di un’Autorità disposta a soprassedere su evidenti violazioni fino ad essere smentita dalla Corte di Giustizia UE in due distinte occasioni.

Anche il caso esaminato dal CNPD è significativo, questa elevata sanzione è stata infatti comminata per un trattamento di dati che (a quanto è dato sapere) viene ritenuto fisiologico dalla maggior parte degli utenti (la profilazione all’interno del marketplace Amazon) e che
Amazon non nasconde agli utenti ed anzi viene presentato quasi come un “servizio” da parte del colosso USA.

Nonostante infatti il CNPD non contesti ad Amazon problemi di sicurezza dei dati o una loro perdita (come puntualmente rilevato da Amazon una volta ricevuta notizia della sanzione), è il modo in cui gli stessi vengono trattati che costituisce un problema e l’uso che degli stessi Amazon fa (pur alla luce del giorno) senza consenso degli utenti.

Il fattore tempo e il rischio obsolescenza delle sanzioni: i grandi problemi dei Garanti privacy

Solo un cambio di mentalità da parte di queste grandi aziende può portarle a un approccio davvero privacy oriented che tenga conto della protezione dei dati personali sin dalla progettazione.

Nonostante il plauso al CNPD per il coraggio che la distingue da alcuni garanti invece più tentennanti, c’è da dire che la sanzione evidenzia un altro problema endemico dell’attività dei garanti, ovvero il fattore tempo.

La sanzione arriva infatti dopo una segnalazione risalente ancora al 2018, in un mondo come quello di oggi sanzioni simili rischiano di diventare presto obsolete, con le grandi compagnie che hanno già sviluppato nuove tecnologie (magari più insidiose) per superare le tecniche sanzionate tardivamente. L’attività dei garanti dev’essere rapida perché sia efficace e questo impone che le autorità vengano organizzate dai singoli stati in modo da garantire questa efficienza e tempestività, se necessario, anche aumentando personale e mezzi a disposizione di questi fondamentali regolatori.

Un periodo di tre anni per risolvere un caso essenziale come questo è evidentemente troppo per pensare alle Autorità garanti come a un tempestivo argine per il diffuso malcostume in tema di trattamento dati e per contribuire in tempo utile alla creazione di un ambiente sensibile ai problemi privacy.

La sanzione del CNPD apre quindi nuovi scenari sia riguardo all’entità delle sanzioni comminabili sia in riferimento al fatto che le autorità non devono concentrarsi solo su data breach e trattamenti borderline, ma anche trattamenti percepiti come “normali” che però nascondono gravi violazioni della normativa GDPR.

Al contempo però la decisione evidenzia alcuni problemi nella gestione dei procedimenti affidati alle singole Autorità nazionali. Il sistema dell’Autorità capofila per i trattamenti che riguardano più stati, previsto dal GDPR, mostra il fianco a molteplici critiche essendo esposto a ritardi o differenze anche significative di procedura, oltre che a problemi di “sudditanza” in certi casi.

Il legislatore europeo potrebbe, alla luce di quanto sta accadendo, considerare una decisione condivisa fra le varie Autorità coinvolte o affidata ad un organo collettivo sopranazionale nel caso di trattamenti che si estendono tentacolarmente in tutta l’Unione europea.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 2