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Piattaforma Digitale Nazionale Dati, missione “once-only” per la PA: come aderire e gli obiettivi

La Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati permette alle pubbliche amministrazioni di scambiare dati tra loro, ed erogare così servizi in maniera più rapida ed efficace e soprattutto rendendo finalmente concreto il principio europeo del “once-only”. Cosa dice la normativa, come aderire alla piattaforma, gli obiettivi

Pubblicato il 04 Nov 2022

Patrizia Saggini

avvocata, esperta di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

ITS - fondo repubblica digitale

Da qualche giorno è stato pubblicato il portale di accesso della PDND – Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati, il cui obiettivo della PDND è rendere concreto il principio europeo del “once-only”, cioè l’inserimento di informazioni una sola volta, permettendo così a cittadini e imprese di non dover più fornire i dati che la PA già possiede per accedere a un servizio. Le amministrazioni, infatti, dopo essere state autenticate e autorizzate dalla Piattaforma, saranno in grado di scambiare dati tra loro, ed erogare così servizi in maniera più rapida ed efficace.

Con l’interoperabilità delle banche dati è possibile creare un ecosistema che abilita lo scambio semplice e sicuro di informazioni tra le PA attraverso una piattaforma unica, un catalogo di servizi software (API) in costante crescita e un insieme di regole condivise, al fine di incrementare l’efficienza dell’azione amministrativa, ridurre la richiesta di dati al cittadino e creare nuove opportunità di sviluppo per le imprese.

Piattaforma Digitale Nazionale Dati, una nuova era per la PA: come funziona e i vantaggi

Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), cosa dice la normativa

L’articolo 50-ter del CAD disciplina lo sviluppo e la realizzazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), finalizzata alla “condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi […] e la semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese”.

A seguito della modifica normativa appena descritta, alla fine del 2021 AGID ha pubblicato le Linee guida, che definiscono gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di adesione e di fruizione del catalogo API, con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

In particolare, si individuano:

  • i processi di accreditamento, identificazione e autorizzazione assicurati dalla Infrastruttura interoperabilità PDND;
  • le modalità con cui i soggetti interessati danno seguito alle reciproche transazioni per il tramite dell’Infrastruttura interoperabilità PDND;
  • le modalità di raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate per il tramite dell’Infrastruttura interoperabilità PDND.

Quali sono gli obiettivi

Ecco di seguito gli obiettivi della Piattaforma Digitale Nazionale Dati:

Attuare il principio “once only

Le PA non dovranno più chiedere ai cittadini le informazioni che altri enti conoscono già: con l’utilizzo di Interoperabilità potranno, con l’autorizzazione della persona interessata, condividerle tra loro in modo agevole.

Perché le PA ignorano il principio “once only”? Ecco il vero problema

Garantire la sicurezza delle informazioni

La Piattaforma garantisce l’autenticazione di entrambe le parti in causa: erogatore e fruitore, stabilendo tra i due un canale sicuro per la trasmissione delle informazioni.

Fornire un catalogo unico di servizi

Nella Piattaforma è presente un catalogo unico, nel quale gli Erogatori (es. PA) pubblicano i loro E-Service e i fruitori si iscrivono per utilizzarli.

Facilitare le istruttorie

La Piattaforma semplifica i processi di istruttoria e verifica per l’accesso alle informazioni, riducendo oneri e procedure amministrative.

Come aderire alla Piattaforma

Il processo di adesione prevede diverse fasi:

  • Si accede con le credenziali SPID o CIE, e il login non deve essere fatto necessariamente dal Legale Rappresentante dell’ente per il quale si inizia il processo di adesione, basta essere un referente (amministrativo o tecnico).

È comunque garantita la legalità della procedura, visto che l’Accordo di Adesione da firmare sarà inviato al domicilio digitale dell’ente come è indicato sul Catalogo IPA, che funge da fonte autoritativa.

Dopo occorre scegliere il tipo e ragione sociale dell’Ente (PA, gestore di pubblico servizio o società pubblica), e compilare i dati richiesti.

  • È obbligatorio indicare almeno una persona, che avrà la qualifica di Delegato all’interno della Piattaforma, con pieni poteri di amministrazione; si possono inserire fino a 3 amministratori; questo può essere utile per inserire nominativi di persone che svolgono la stessa funzione su più enti, come nel caso delle Unioni, che gestiscono i sistemi informativi per più Comuni.

Sono previste anche delle figure operative (Operatore API e Operatore di Sicurezza), che potranno essere aggiunte, rimosse e gestite in un secondo momento, una volta completata l’adesione a Interoperabilità.

Per aggiungere altre utenze con poteri da amministratore sarà necessaria una nuova firma del Legale Rappresentante.

  • Dopo che la bozza di accordo è stata ricevuta dall’Ente aderente per PEC, dovrà essere apposta la firma digitale del Legale Rappresentante e poi eseguito l’upload del documento firmato nella piattaforma.

Come funziona

In sintesi, ecco le fasi per l’utilizzo della piattaforma:

1) L’aderente richiede l’accesso a un servizio del catalogo, verifica di avere i requisiti minimi di accesso necessari e invia una richiesta di fruizione.

2) L’erogatore riceve la richiesta del fruitore e verifica i requisiti di accesso. Infine, abilita l’ente alla fruizione.

3) Il fruitore dichiara per quale motivo intende accedere alle informazioni e la ragione per cui ne ha diritto.

4) Il fruitore implementa un meccanismo di accesso sicuro e accede al servizio dell’erogatore e ottiene le informazioni di cui ha bisogno.

Il funzionamento della piattaforma è descritto nel sito dedicato; un aspetto importante è che la Piattaforma non sa quanti e quali dati vengono scambiati tra fruitore ed erogatore, perché si limita ad erogare dei Token che permettono l’accesso richiesto; quindi, in questo modo, è garantita anche la sicurezza e la tutela dei dati personali.

Su questo tema, le Linee Guida AGID prevedono che spetta al Fruitore effettuare un’analisi del rischio per ogni finalità di fruizione dell’e-service, individuando la base giuridica del trattamento dei dati personali oggetto della fruizione, le finalità dell’utilizzo, il rispetto della normativa sulla privacy (artt. 5 e 26) e il periodo di conservazione dei dati.

Visto che le casistiche di utilizzo dei servizi di consultazione dei dati sono facilmente tipizzabili per ciascuna categoria di Ente Fruitore, si auspica che siano state fatte analisi per macroaree, che possano rendere snello e veloce anche il processo di fruizione ed utilizzo dei dati.

Adesione al Bando PNRR dedicato alla PDND

Pochissimi giorni fa è stato pubblicato anche un Avviso PNRR dedicato ai Comuni, che – con la propria adesione – avranno l’opportunità di mettere a disposizione di altre amministrazioni i propri dati, tramite la pubblicazione di nuove API nel catalogo della PDND.

In realtà non è ancora chiaro quali possano essere le tipologie di dati che possono essere messe a disposizione dei Comuni, soprattutto perché i più importanti casi di utilizzo sono invece relativi a dati contenuti nelle banche dati centrali (vedi paragrafo successivo).

Su questo tema, il Dipartimento della Trasformazione Digitale si farà carico nelle prossime settimane di definire delle tipologie di dati e dei relativi casi d’uso di utilità comune, e soprattutto degli “standard di pubblicazione” dei dati, per evitare la moltiplicazione delle interfacce e quindi rendere più facilmente accessibili i dati messi a disposizione.

Catalogo dei dati ed ipotesi di utilizzo

Il Catalogo degli e-services sarà reso disponibile nei prossimi giorni, però possiamo partire dalla normativa per avere unidea delle possibilità; infatti già il CAD (art. 60, comma 3-bis) individua le seguenti basi di dati di interesse nazionale:

  1. il Repertorio nazionale dei dati territoriali (RNDT) – Titolare: AgID;
  2. l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) – Titolare: Ministero dell’Interno;
  3. la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) – Titolare: ANAC;
  4. il Casellario giudiziale – Titolare: Ministero della Giustizia;
  5. il Registro delle imprese – Titolare: UnionCamere;
  6. gli Archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo – Titolare: Ministero dell’Interno;
  7. l’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) – Titolari: Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Salute (le cui specifiche sono state approvate con DPCM 1/6/2022);
  8. l’Anagrafe delle aziende agricole – Titolari: Regioni e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

A queste vanno aggiunte anche le seguenti basi di dati, disciplinate dal contesto normativo del CAD e dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179:

  1. l’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU) – Titolare: ISTAT e Agenzia delle Entrate;
  2. la Base dati catastale – Titolare: Agenzia delle Entrate;
  3. l’Indice delle Pubbliche amministrazioni (IPA) – Titolare: AgID
  4. l’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese (INI-PEC) – Titolare: Ministero dello Sviluppo Economico.

Inoltre, lo stesso art. 60 del CAD assegna all’AgID la possibilità di ampliare il precedente elenco. In tale senso, come rappresentato nel Piano triennale, in aggiunta alle basi di dati presenti nei riferimenti normativi sopra citati, sono state finora individuate le seguenti basi di dati (o cataloghi) equiparate:

  1. il Pubblico registro automobilistico (PRA) – Titolare: ACI;
  2. l’Anagrafe tributaria – Titolare: Agenzia delle Entrate;
  3. il Catalogo dei dati delle Pubbliche amministrazioni – Titolare: AgID;
  4. il Catalogo dei servizi a cittadini e imprese – Titolare: AgID;
  5. il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) – Titolare: Ministero dello Sviluppo Economico.

Dall’elenco è evidente che le potenzialità della PDND sono veramente notevoli, e possono realmente rivoluzionare le modalità di comunicazione e di interscambio dei dati tra le PA, garantendo una miglior soddisfazione/realizzazione di quel diritto ad una buona amministrazione il cui parametro di riferimento è l’art. 41 della Carta dei diritti dell’Unione europea, principio fino ad ora disatteso dall’impossibilità di condivisione dei dati tra le PA (come messo in evidenza in questo saggio).
È importante precisare che l’art. 50 ter comma 3 esclude espressamente dalla Piattaforma i dati attinenti a ordine e sicurezza pubblici, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria; quindi, sarà importante capire come verrà interpretato questo perimetro.

Il Dipartimento ha affermato che sono già disponibili i dati di INPS, per la verifica in tempo reale dell’ISEE, a breve sarà disponibile anche la consultazione in tempo reale del DURC, e si auspica che a breve siano disponibili anche i dati di ANPR, per permettere la reale circolarità anagrafica tra le PA locali e centrali.

Addirittura, sempre secondo il Dipartimento, in uno scenario futuribile l’ISEE potrebbe anche diventare in “real time”, nella misura in cui i soggetti che gestiscono le banche dati che si utilizzano per calcolare l’ISEE (istituti di credito, assicurazioni, ecc.) contribuiscono alla costante comunicazione e aggiornamento dei dati in loro possesso; quindi, il dato finale corrisponde non ad una dichiarazione annuale, ma allo specifico momento in cui viene fatta la verifica.

Saranno a disposizione nella PDND anche le banche dati per cui si prevede un pagamento, perché verranno messe a disposizione cercando di replicare il modello di business attuale.

Conclusioni

Sempre provando a fare delle ipotesi di lavoro, ci sono moltissime analogie tra lo schema di funzionamento della PDND e le recenti Linee Guida per la Gestione degli Attributi Qualificati: se è vero che ciascuna Attribute Authority deve mettere a disposizione i dati riferiti alla persona fisica, allora sembra quasi “automatico” che la creazione del Registro dedicato da parte di AGID possa inserirsi in questi percorso, sfruttando proprio la struttura della Piattaforma.

Si dice che “i dati siano il petrolio del futuro”, e qualcuno ha anche immaginato che nella PA ci sarà un prima e dopo la PDND, un po’ come si divide la Storia tra Avanti Cristo e Dopo Cristo; è ancora presto per valutare con precisione l’impatto, ma sicuramente questo si conferma uno dei principali trend da monitorare in questo momento.

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