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Domicilio digitale, a che punto siamo? Stato dell’arte e prossimi step



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Chi può avere il domicilio digitale, come gestirlo, quali sono i vantaggi. Una panoramica sugli avanzamenti attuali e sul futuro del domicilio digitale

Pubblicato il 10 ott 2023

Patrizia Saggini

avvocata, esperta di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione



domicilio-digitale

Il domicilio digitale, nell’intenzione del legislatore, dovrebbe includere tutti i cittadini, non solo quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC.

Tralasciando i discorsi di security e privacy che indubbiamente verranno gestiti secondo normativa (e indicati nelle linee guida), proviamo ad effettuare alcune analisi sullo stato di fatto e sul futuro del domicilio digitale.

L’Indice nazionale dei domicili digitali (Inad)

Dopo una lunga attesa, è stato attivato a maggio 2023 l’Indice nazionale dei domicili digitali (Inad), istituito dal CAD.

Le Linee Guida di Agid sui domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel Registro imprese sono state pubblicate da AGID alla fine del 2021, dopo un periodo di consultazione.

Le linee Guida per la costituzione dell’Indice Nazionale INAD contengono le modalità di realizzazione e gestione operativa dell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel Registro Imprese (di seguito indicato con l’acronimo INAD) nonché le modalità di accesso allo stesso.

INAD si affianca ad IPA (indice pubbliche amministrazioni, istituito presso Agid) e INIPEC (indice imprese e professionisti, istituito presso il MISE), nell’ambito del concetto “domicilio digitale”.

Con INAD, sarà possibile inviare comunicazioni anche alle persone fisiche e ad altri enti di diritto privato e professionisti che non sono tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, coprendo praticamente tutti i soggetti nazionali.

L’indice delle persone fisiche era molto atteso, perché si auspica che porterà una rivoluzione nel modo di dialogare della PA con i cittadini. Infatti la PA potrebbe mandare, se io sono una persona che ha un domicilio digitale dichiarato e ufficiale, a tutte le persone registrate in INAD delle comunicazioni, notifiche e quant’altro all’indirizzo PEC dichiarato.

Le comunicazioni digitali tra PA e cittadini/imprese rappresentano una vera rivoluzione copernicana, perché – visto che hanno valore legale di notifica – possono comportare notevoli risparmi di tempo e di risorse, che in questo momento vengono impiegati in attività manuali (ES: gestione delle notifiche cartacee, accesso fisico all’abitazione delle persone, invio con raccomandata A/R, mancata notifica per domicilio sconosciuto o irreperibilità, ecc.).

In particolare, ora le notifiche sono collegate al territorio in cui è situato il domicilio fisico, che verrebbe invece superato con l’indirizzo PEC registrato nell’indice nazionale; quindi, l’invio della comunicazione potrebbe essere direttamente fatto dall’Ente mittente, senza il tramite del Comune di residenza.

Chi può avere il domicilio digitale

Possono eleggere il proprio domicilio digitale mediante iscrizione nell’elenco INAD:

  • le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano la capacità di agire;
  • gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e, quindi, all’iscrizione del proprio domicilio digitale negli elenchi di cui agli articoli 6-bis (INI-PEC) o 6-ter (IPA) del CAD;
  • i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013 (di seguito Professionisti);

Recentemente, AGID ha pubblicato una rettifica alle Linee Guida sul domicilio digitale, nella parte in cui prevede la possibilità per i professionisti già iscritti agli Ordini – quindi già presenti nell’indice INI PEC – di cancellarsi da Inad.

In particolare, la modifica prevede che i professionisti abbiano la facoltà consentita a tutti i cittadini, che è quella di cessare il proprio domicilio digitale per non ricevere comunicazioni della Pubblica Amministrazione su materie non attinenti alla sfera professionale.

Il tema nasce dalle Linee Guida, in cui era previsto che i professionisti iscritti ad Albi erano inseriti “di diritto” in INAD, avendo la facoltà di indicare un indirizzo diverso da quello professionale; in mancanza, sarebbe stato utilizzato quello già dichiarato in INI PEC.

In questo modo, da un lato si è riconosciuta ai professionisti la stessa possibilità data alle persone fisiche (di non comparire nell’Indice), ma dall’altro lato si è adottata una misura che sicuramente disincentiverà l’utilizzo di INAD; questo nella speranza di non ricevere delle notifiche dalla Pubblica Amministrazione, quando in realtà la ricezione delle notifiche in formato digitale comporta un risparmio di tempo e di spese da parte del cittadino.

Rimane quindi aperto il problema sollevato con il parere del Ministero dell’Interno relativo alla notifica tramite PEC ai professionisti iscritti ad Albi delle contravvenzioni al Codice della Strada, che porrebbe problemi di “privacy” nella misura in cui la casella PEC – per ragioni professionali – possa essere consultata anche da collaboratori, quali personale di segreteria, praticanti e colleghi del professionista stesso. Da qui il rischio per i dati personali (del professionista) contenuti nella notifica di violazione stradale.

In realtà il parere auspicava la risoluzione del problema con la piena attuazione di INAD, ma la recente modifica di AGID ha segnato un consistente passo indietro, tornando a privilegiare – in un certo senso – le notifiche cartacee, nella misura in cui il professionista decidesse di cancellarsi da INAD.

Gestione del domicilio digitale da parte del cittadino

La PEC è in completa gestione del privato (che dovrà acquistarla, gestirla, tenerla attiva e registrala in INAD, oltre che preoccuparsi di tenere aggiornati i dati INAD in caso di cambiamenti) in modo che il dato nel registro sia sempre “fresco” e pronto all’uso; spetta invece ai gestori l’aggiornamento del dato in caso di cessazione del contratto con il privato (ES: in caso di mancato pagamento del canone periodico).

L’iscrizione dell’indirizzo PEC presso INAD può essere effettuata mediante un portale con cui accedere tramite CNS, CIE, SPID, disponibile a questo link.

È anche già attiva – tramite PDND – l’integrazione dei dati contenuti di INAD con la banca dati di ANPR, prevista dalle Linee Guida (par. 4), secondo cui a partire dal momento del completamento dell’ANPR, i domicili digitali eletti dalle persone fisiche nell’INAD sono trasmessi all’ANPR con cadenza giornaliera, al fine di consentire il suo costante aggiornamento.

È evidente che il cittadino dovrà anche organizzarsi per garantire un presidio continuo sulla propria PEC, evitando che ci siano messaggi non letti tempestivamente; capita spesso di sentire persone che si accorgono con molto ritardo di avere “anche la PEC”, e che non avendo visto per tempo notifiche di contravvenzioni, sono poi costrette a pagare cospicue somme a titolo di interessi; ovviamente, la mancata lettura della PEC non costituisce ragione giuridica per non procedere al pagamento richiesto, in quanto la costante lettura dei messaggi è onere del titolare dell’indirizzo certificato.

Obbligo di utilizzo di INAD da parte delle Pubbliche Amministrazioni

In base a quanto previsto dall’art. 3 bis comma 4 del CAD, “A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il  cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato. Per  la  violazione  della  presente  disposizione  si   applica l’articolo 18-bis.”

Quindi vuol dire che a partire da luglio scorso tutte le PA hanno l’obbligo di integrare i SW con la consultazione di INAD, attraverso la richiesta di fruizione disponibile tramite PDND.

È possibile anche una verifica manuale di un indirizzo PEC, ma non è sicuramente consigliabile per la gestione massiva delle comunicazioni di un’Amministrazione.

In caso di mancato rispetto dell’obbligo, può essere fatta una segnalazione al Difensore Civico Digitale, con eventuale responsabilità dirigenziale.

Integrazione con IO e interrogazione mediante API

Il primo aspetto da valutare è l’integrazione con IO. Le Amministrazioni, quindi, potranno scegliere se mandare messaggi su IO (senza valore legale) o sulla PEC (con valore legale)?

Nelle Linee Guida viene espressamente indicato che il domicilio digitale potrà essere gestito anche con le funzionalità di IO (art. 2.1); dal testo sembra quasi che anche l’iscrizione del domicilio digitale possa essere fatta attraverso l’app, rendendo più facile la registrazione, ma al momento l’iscrizione avviene solo con il portale dedicato.

Inoltre, PagoPA sta proponendo alle Pubbliche Amministrazioni alcune funzionalità “premium” di App IO, che prevedono, tra l’altro, la conferma di lettura del messaggio e la possibilità di inviare documenti allegati.

Rapporto tra Domicilio Digitale e Piattaforma Notifiche – SEND

Il servizio SEND – che si occupa dell’invio delle notifiche digitali (in attuazione dell’art. 26 del DL 76/2020) – è stato reso disponibile da pochissime settimane, e alcuni Comuni sono già attivi e hanno completato le attività previste dal Bando PNRR dedicato.

L’invio delle notifiche avviene controllando in prima istanza se il destinatario – persona fisica o giuridica – è in possesso di un domicilio digitale: quindi SEND è nativamente integrato sia con INI PEC (per imprese e professionisti) e sia con INAD (per persone fisiche).

La notifica può essere comunque recapitata sempre in modalità digitale anche se la persona NON è in possesso del domicilio digitale, ma accede direttamente ad App IO con le proprie credenziali SPID.

Inoltre, il portale di SEND dà fin da subito la possibilità di indicare anche dei recapiti aggiuntivi a cui ricevere avvisi di notifica, come l’indirizzo mail o anche il n. di cellulare.

È quindi di tutta evidenza che – ai fini delle notifiche – il domicilio digitale non è più l’unica forma esclusiva di comunicazione tra PA e cittadini, avendo preferito uno scenario più vasto di multicanalità.

Quale switch off?

Alla fine del 2022 è circolata una bozza di decreto che – in ossequio a quanto definito nel CAD (art. 3 bis, comma 3 bis) – definiva la data di switch off delle comunicazioni digitali, che avrebbe dovuto essere per il primo gennaio 2024.

Inoltre nel decreto si definiva che:

  • Il gestore della piattaforma per le notifiche (cioè PagoPA S.p.A.) comunicherà l’attribuzione del domicilio digitale ai soggetti che ne risulteranno ancora sprovvisti o in possesso di un domicilio non più valido;
  • L’assegnazione del domicilio digitale sarà gratuita;
  • Il gestore della piattaforma delle notifiche comunicherà tramite App IO ai cittadini interessati di aver “creato” un domicilio digitale con annesse istruzioni per l’uso (modalità di attivazione, gestione e cessazione), oppure anche attraverso comunicazione cartacee.
  • Molto importante il riferimento a «campagne di comunicazione e ogni altra iniziativa utile alla capillare diffusione», visto l’impatto di questa azione sulla vita quotidiana delle persone;
  • se l’attivazione del domicilio digitale attribuito gratuitamente non dovesse andare a buon fine, le PA, i gestori di servizi pubblici invieranno le comunicazioni tramite la piattaforma delle notifiche con le modalità e secondo le regole previste per le notificazioni in forma analogica.

Risulta quantomai evidente il collegamento tra questo decreto e l’impianto normativo e tecnologico della Piattaforma delle Notifiche Digitali: infatti, in caso di assenza del domicilio digitale, la notifica telematica si “trasforma” in notifica cartacea, a mezzo servizio postale, in modo da garantire comunque il recapito della comunicazione.

Al momento non si hanno novità sul provvedimento normativo, probabilmente si attenderà qualche mese di esercizio su scala più ampia della Piattaforma Notifiche, per monitorare l’effetto in particolare sui cittadini, per poi decidere in merito.

Conclusioni

Certo è che ormai “il dado è tratto”, non si può più tornare indietro, si tratta solo di far capire l’effettiva utilità di questo cambiamento ai cittadini, con azioni importanti di comunicazione, con la diffusione di buone pratiche e mettendo a disposizione servizi di assistenza e di alfabetizzazione digitale per le categorie in difficoltà.

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